LEGGE 25 aprile 1957, n. 283
Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEntrata in vigore dal 1° luglio 1957: pensione normale pari al 35% dell'ultimo stipendio per chi ha 20 anni di servizio; aumento di 1,75% per ogni anno oltre il ventesimo fino al 70% a 40 anni. Estensione delle prestazioni ai cessati e ai familiari con riliquidazione d'ufficio. Alcuni articoli (3-5) sono poi stati abrogati dal DPR 30/5/2002, n.115. Finanziamento tramite tasse indicate nella legge.
Regole di calcolo delle pensioni per il personale di cui alla L. 24/5/1951, n.392
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