LEGGE 14 luglio 1957, n. 594
Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge (14/7/1957, n.594) che imponeva a pubbliche amministrazioni, enti statali e a taluni privati dotati di centralino telefonico l'assunzione di minorati della vista come centralinisti (assunzione fino a 50 anni), istituiva un albo nazionale e una commissione di abilitazione, prevedeva obblighi di comunicazione e sanzioni (in lire) e l'onere degli adattamenti a carico dell'Unione Italiana dei Ciechi. L'albo è stato soppresso dal D.Lgs. 14.9.2015, n.151. Peraltro le disposizioni risultano in gran parte superate da norme successive sull'inserimento lavorativo dei disabili e dall'obsolescenza tecnica dei centralini manuali.
Obbligo di assunzione di centralinisti ciechi
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