L.R. Basilicata 10/2025
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 2021, N. 42 “ISTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO REGIONALE SULLA LEGALITÀ E SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 10 del 7 gennaio 2025 modifica la disciplina dell’Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata, precisando che il presidente è una personalità individuata dal Presidente del Consiglio regionale e integrando la composizione con rappresentanti delle istituzioni giudiziarie e dell’amministrazione della giustizia. Entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla composizione dell’Osservatorio regionale sulla legalità e la criminalità organizzata
Modifiche alla composizione dell’Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata
La legge regionale della Basilicata 7 gennaio 2025, n. 10 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 6 ottobre 2021, n. 42, che istituisce l’Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso. L’intervento riguarda esclusivamente la struttura dell’organo e non ne modifica le finalità generali.
Composizione e presidenza dell’Osservatorio
La disciplina aggiornata stabilisce che l’Osservatorio è presieduto da una personalità illustre del mondo delle istituzioni, della cultura giuridica e della legalità, individuata dal Presidente del Consiglio regionale. Viene quindi specificato il criterio di scelta del presidente, valorizzandone il profilo istituzionale e di competenza.
Integrazione dei componenti
Alla composizione già prevista viene aggiunta una nuova categoria di componenti:
- rappresentanti del mondo delle istituzioni giudiziarie;
- rappresentanti dell’amministrazione della giustizia.
L’effetto complessivo è quello di ampliare la partecipazione dell’Osservatorio con ulteriori figure provenienti dall’area giudiziaria e della giustizia, rafforzandone il carattere tecnico-istituzionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.
Ambito di applicazione
L’intervento ha efficacia esclusivamente nell’ordinamento regionale della Basilicata e incide sulla sola legge regionale n. 42 del 2021. Non contiene norme finanziarie, transitorie o sanzionatorie.
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