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Legge

L.R. Basilicata 7/2025

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2017, N. 35 – PROMOZIONE DELLE TERAPIE, DELL’EDUCAZIONE E DELLE ATTIVITÀ ASSISTITE CON GLI ANIMALI

Normativa regionaleL.R. Basilicata 7/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 7/2025 modifica l’art. 10 della L.R. n. 35/2017 sulla promozione delle terapie, dell’educazione e delle attività assistite con gli animali, aggiornando alcune componenti della Commissione per gli IAA e stabilendo che la Commissione è validamente costituita con almeno 7 esperti. Entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica della composizione e del quorum della Commissione regionale per gli IAA

Modifica della Commissione regionale per gli IAA

La legge regionale della Basilicata 7 gennaio 2025, n. 7 interviene sulla disciplina degli Interventi/Terapie, educazione e attività assistite con gli animali contenuta nella L.R. 6 dicembre 2017, n. 35. L’atto non introduce una disciplina autonoma, ma aggiorna la composizione della Commissione per gli IAA e il relativo requisito minimo di costituzione.

Composizione della Commissione per gli IAA

La composizione della Commissione prevista dall’art. 10 della L.R. n. 35/2017 viene modificata in più punti:

  • nella componente relativa al coordinamento è ammesso anche un esperto esterno con comprovata esperienza nell’ambito degli IAA almeno quinquennale;
  • la figura del fisioterapista è sostituita da un coadiutore del cane, del gatto e del coniglio esperto;
  • la lettera relativa alla rappresentanza dell’ordine dei medici viene riscritta prevedendo un neuropsichiatra o psichiatra quale rappresentante dell’ordine dei medici;
  • la figura dell’addestratore di equidi specializzato in doma dolce specializzato in IAA è sostituita da un coadiutore del cavallo e dell’asino esperto con comprovata esperienza.

Costituzione e validità della Commissione

È introdotto l’art. 10-bis nella L.R. n. 35/2017, che chiarisce il quorum minimo di costituzione della Commissione: essa si intende regolarmente costituita anche con un numero minimo di 7 esperti. La norma rileva quindi ai fini della validità dell’insediamento dell’organo, semplificandone il funzionamento.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata. Non sono previsti termini transitori ulteriori o limiti temporali di applicazione.

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