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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 27 ottobre 2021 - Ministero dell'economia e delle finanze

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Decreti del MEFCod. G.U. 21A06556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto dispone che dal 1° gennaio 2023 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici interessati non siano ulteriormente incrementati. La decisione recepisce la variazione negativa della speranza di vita a 65 anni rilevata per il biennio di riferimento, pari a tre mesi, senza ridurre i requisiti: gli adeguamenti non si applicano in caso di diminuzione, salvo recupero in aggiornamenti successivi.

Adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita dal 2023

Mancato incremento dei requisiti pensionistici dal 2023

Il decreto attua l’adeguamento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici agli incrementi della speranza di vita. In base ai dati ISTAT disponibili, stabilisce che dal 1° gennaio 2023 tali requisiti non siano ulteriormente incrementati.

Variazione della speranza di vita e criterio di calcolo

La variazione rilevante per l’adeguamento con decorrenza 1° gennaio 2023 è calcolata confrontando la media dei valori registrati nel 2019 e nel 2020 con la media dei valori del 2017 e del 2018. Secondo la comunicazione ISTAT del 14 maggio 2021, la variazione della speranza di vita a 65 anni è pari a −0,25 anni; convertita in dodicesimi e arrotondata in mesi, corrisponde a una diminuzione di tre mesi. Per il 2020 è stato considerato il dato provvisorio disponibile.

Ambito di applicazione e disciplina della variazione negativa

Il mancato incremento riguarda i requisiti dei trattamenti pensionistici contemplati dall’articolo 12, commi 12-bis e 12-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010, inclusi i regimi e le gestioni pensionistiche cui si applicano requisiti diversi da quelli dell’assicurazione generale obbligatoria, ferme le disposizioni di salvaguardia previste dal comma 12-quater.

La disciplina generale prevede che gli adeguamenti biennali non possano superare tre mesi, salvo recupero in successivi adeguamenti, e che non siano effettuati quando la speranza di vita diminuisce, fatta salva la possibilità di recupero in occasione di aggiornamenti successivi. Il decreto non dispone quindi una riduzione dei requisiti: ne esclude l’ulteriore incremento a partire dal 1° gennaio 2023.

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