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Messaggio

Messaggio numero 18008 del 9-5-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'INPS chiarisce che il titolare di assegno straordinario di sostegno al reddito non può accedere alla pensione di anzianità alla scadenza dell'assegno se è titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità. Il principio vale per gli assegni già liquidati e non consente nemmeno la concessione dell'assegno straordinario quando il soggetto è già titolare di un trattamento di invalidità, salvo che l'assegno ordinario non sia stato revocato o non confermato, oppure la pensione di invalidità sia revocata.

Assegno straordinario di sostegno al reddito e compatibilità con i trattamenti pensionistici di invalidità

Assegno straordinario di sostegno al reddito e trattamenti pensionistici di invalidità

Il documento fornisce chiarimenti interpretativi sulla compatibilità tra assegno straordinario di sostegno al reddito e trattamenti pensionistici di invalidità, con particolare riferimento alla possibilità di accedere alla pensione di anzianità alla scadenza dell’assegno straordinario. L’Istituto richiama i principi già affermati dalla giurisprudenza e dalle precedenti istruzioni amministrative, precisandone l’ambito applicativo.

Richiamo ai precedenti giurisprudenziali e amministrativi

Il messaggio richiama:

  • la sentenza della Corte di Cassazione n. 9492 del 19 maggio 2004, resa a Sezioni Unite, che ha affermato che non esiste alcuna previsione di collegamento tra la tutela per l’invalidità e la pensione di anzianità;
  • la circolare INPS n. 134 del 29 settembre 2004, che ha fornito istruzioni applicative in merito ai principi espressi dalla sentenza;
  • il messaggio n. 4465 del 7 febbraio 2005, con cui è stato chiarito che le istruzioni della circolare 134/2004 trovano applicazione anche alle fattispecie oggetto del presente messaggio.

Regola generale di incompatibilità

Viene ribadito che il titolare di assegno straordinario di sostegno al reddito non può essere ammesso alla pensione di anzianità, alla scadenza dell’assegno straordinario, qualora sia titolare di:

  • assegno ordinario di invalidità;
  • pensione di invalidità.

Ambito di applicazione del chiarimento

L’Istituto precisa che il principio sopra richiamato si applica esclusivamente agli assegni straordinari già liquidati, per i quali è previsto il regime di compatibilità. In tale contesto, i contributi versati o accreditati successivamente alla decorrenza del trattamento pensionistico di invalidità, inclusa la contribuzione correlata alla fruizione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito, restano utilizzabili per la liquidazione di eventuali supplementi, se ne ricorrono le condizioni di legge.

Possibilità di successiva liquidazione dell’assegno ordinario di invalidità

Rimane ferma la possibilità per chi è già titolare di assegno straordinario di ottenere successivamente la liquidazione di un assegno ordinario di invalidità. Tuttavia, in tale ipotesi, non potrà essere liquidata, alla scadenza dell’assegno straordinario, la pensione di anzianità se permane la titolarità del trattamento pensionistico di invalidità.

Domande di assegno straordinario presentate da soggetti già titolari di invalidità

Non è possibile accogliere la domanda di assegno straordinario, quando esso sia finalizzato alla pensione di anzianità, se il soggetto interessato è già titolare di:

  • pensione di invalidità;
  • assegno ordinario di invalidità.

L’assegno straordinario di sostegno al reddito può essere concesso solo dopo:

  • la mancata conferma dell’assegno ordinario di invalidità;
  • la revoca dell’assegno ordinario di invalidità;
  • la revoca della pensione di invalidità.

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