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Messaggio

Messaggio numero 17078 del 2-5-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS chiarisce che, per gli incaricati alle vendite a domicilio, la base imponibile contributiva è costituita dalle provvigioni al netto della riduzione forfettaria del 22%; su tale importo si applica poi l’esenzione dei primi 5.000 euro prevista dalla legge 326/2003. L’orientamento è confermato anche dal Ministero del lavoro.

Incaricati alle vendite a domicilio: imponibile contributivo ex art. 44 L. 326/2003

Incaricati alle vendite a domicilio: imponibile contributivo

Il messaggio INPS n. 17078 del 2 maggio 2005 interviene per chiarire come vada determinato l’imponibile contributivo degli incaricati alle vendite a domicilio nell’ambito della Gestione separata. Il documento si colloca nel quadro dei chiarimenti già forniti con le circolari n. 9 del 22 gennaio 2004 e n. 103 del 6 luglio 2004 sull’esenzione dei primi 5.000 euro prevista dall’art. 44 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

Quadro normativo richiamato

L’Istituto richiama in particolare:

  • l’art. 44 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede l’esenzione dei primi 5.000 euro;
  • l’art. 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973, come modificato dall’art. 2, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che stabilisce la riduzione del 22% sulle provvigioni ai fini della ritenuta fiscale;
  • l’art. 2 del D.M. 2 maggio 1996, n. 281, che dispone che i contributi previdenziali degli incaricati alle vendite a domicilio sono dovuti sulle provvigioni determinate ai sensi del citato art. 25-bis, comma 6.

Chiarimento sull’imponibile contributivo

Il problema interpretativo affrontato riguarda l’esatta individuazione della base imponibile contributiva, tenendo conto della riduzione del 22% applicata alle provvigioni per finalità fiscali.

L’INPS precisa che, ai fini previdenziali:

  • l’imponibile è costituito dall’importo delle provvigioni al netto della detrazione del 22%;
  • su tale importo deve essere applicata anche l’ulteriore esenzione dei primi 5.000 euro prevista dall’art. 44 della legge n. 326/2003.

Ne deriva che la base su cui calcolare i contributi non coincide con l’ammontare lordo delle provvigioni, ma con l’importo già ridotto del 22%, sul quale opera poi la franchigia contributiva dei 5.000 euro.

Conferma istituzionale

Il messaggio segnala inoltre che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpellato sulla questione, ha integralmente condiviso l’orientamento espresso dall’INPS. Questo conferma la soluzione interpretativa adottata dall’Istituto come linea applicativa da seguire.

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