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Messaggio

Messaggio numero 717 del 30-01-2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Si sospende l’invio delle note di rettifica relative agli addebiti per il mancato rinnovo dei benefici della piccola mobilità, alla luce della legge di stabilità 2015 che riconosce gli sgravi contributivi per talune assunzioni fino al 31 dicembre 2012. Le modalità operative per la gestione delle note saranno comunicate successivamente e non vanno considerate eventuali note già notificate nel mese corrente.

Sospensione invio note di rettifica per mancato rinnovo benefici piccola mobilità

Sospensione delle note di rettifica per la piccola mobilità

Il documento dispone la sospensione dell’invio delle note di rettifica che recano addebiti per il mancato rinnovo dei benefici connessi alla cosiddetta "piccola mobilità". La misura interviene a seguito dell’approvazione della legge di stabilità 2015, che ha riconosciuto specifici sgravi contributivi per i datori di lavoro interessati.

Contesto normativo e cronologia

In origine, con il messaggio n. 8889 del 19 novembre 2014, era stato previsto l’invio delle note di rettifica nella seconda metà di gennaio 2015, nel caso in cui non fossero intervenuti nel frattempo provvedimenti idonei a consentire il riconoscimento del beneficio ai datori di lavoro interessati.

Successivamente, l’art. 1, comma 114, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha stabilito che ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità si applicano gli sgravi contributivi previsti dagli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il limite massimo di 35.550.000 euro.

Effetti operativi disposti

Alla luce di tale intervento normativo, viene disposta:

  • la sospensione dell’invio delle note di rettifica già emesse ai sensi del richiamato messaggio;
  • il mancato invio delle note che sarebbero dovute essere trasmesse per effetto della mancata proroga delle disposizioni sull’iscrizione nelle liste di mobilità, richiamate dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche e integrazioni.

Gestione delle note già notificate

Il documento precisa che le indicazioni operative sulle modalità di gestione delle note di rettifica saranno oggetto di un successivo messaggio.

Inoltre, non devono essere considerate le eventuali note di rettifica recanti addebiti allo stesso titolo che siano state già notificate nel mese corrente.

Soggetti e beneficiari interessati

La disposizione riguarda i datori di lavoro che hanno assunto, entro il 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Per tali soggetti continuano ad applicarsi gli sgravi contributivi previsti dalla normativa richiamata, entro il limite di spesa indicato dalla legge di stabilità 2015.

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