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Messaggio

Messaggio numero 746 del 30-01-2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento comunica la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e assicurativi per i soggetti operanti a Lampedusa fino al 31 dicembre 2014, indicando tempi, modalità di recupero, effetti sulle sanzioni e istruzioni operative per aziende, artigiani e commercianti, gestione separata e settore agricolo.

Proroga sospensione contributiva per Lampedusa fino al 31 dicembre 2014

Proroga della sospensione contributiva per Lampedusa

Il documento illustra gli effetti della proroga disposta dal Decreto Legge n. 192 del 31 dicembre 2014, art. 10, comma 8, in favore dei soggetti operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa. La sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori viene estesa fino al 31 dicembre 2014, con decorrenza senza soluzione di continuità dal 27 giugno 2011.

Quadro normativo e precedenti proroghe

Vengono richiamate le precedenti indicazioni dell’INPS, in particolare:

  • circolare n. 98/2011, con le modalità di sospensione;
  • messaggio n. 14045 del 3/08/2012;
  • messaggio n. 3549 del 28/02/2013;
  • messaggio n. 2072 del 04/02/2014.

Il documento ricorda inoltre le proroghe succedutesi nel tempo:

  • al 30 giugno 2012, ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 44, convertito in legge n. 111/2011;
  • al 1° dicembre 2012, ai sensi del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012, art. 23, comma 12-octies;
  • al 31 dicembre 2013, ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 612;
  • infine al 31 dicembre 2014, con il D.L. n. 192/2014.

Recupero dei contributi sospesi e regime sanzionatorio

I contributi sospesi devono essere versati entro la prima scadenza utile successiva alla pubblicazione del messaggio, con applicazione degli interessi al tasso legale dal ripristino dell’obbligazione contributiva fino al pagamento effettivo.

In ragione dell’efficacia retroattiva della proroga al 31 dicembre 2014:

  • in caso di regolarizzazione entro il termine previsto, non sono dovute le somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili eventualmente già calcolate secondo la disciplina ordinaria della legge n. 388/2000;
  • se si opta per la dilazione, si applicano gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda;
  • per i datori di lavoro, committenti o associanti che dovevano trattenere quote a carico di dipendenti, collaboratori o associati non trattenute nel periodo sospeso, è possibile recuperare ratealmente tali quote solo presentando istanza di dilazione;
  • decorso il termine della prima scadenza utile previsto per il versamento alle singole gestioni, sugli importi non versati trova applicazione il regime sanzionatorio ordinario.

Per le modalità operative e contabili di recupero, il documento rinvia integralmente al messaggio n. 3549/2013.

Aziende con dipendenti

Per le aziende tenute a denuncia mensile UNIEMENS, i periodi di paga da novembre 2012 a novembre 2014 devono essere gestiti con il codice "N961" nell’elemento previsto dalla denuncia, secondo le indicazioni richiamate nel testo. Il risultato può generare:

  • un credito INPS da versare con modalità ordinarie tramite F24;
  • un credito azienda;
  • oppure un saldo a zero.

Ai fini contabili viene richiamato il conto GPA 00/127 istituito con la circolare n. 98 del 22 luglio 2011.

La prima scadenza utile per il versamento dell’ammontare sospeso è il 16 febbraio 2015. Il pagamento va effettuato con modello F24, utilizzando la causale contributo "DSOS" ed esponendo la matricola aziendale seguita dal codice "N961".

Artigiani e commercianti

Per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti rientrano nella sospensione le seguenti rate:

  • 17/02/2014: IV rata sul minimale per l’anno 2013;
  • 16/05/2014: I rata sul minimale per l’anno 2014;
  • 18/08/2014: II rata sul minimale per l’anno 2014;
  • 16/06/2014: saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2013 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2014;
  • 17/11/2014: III rata sul minimale per l’anno 2014;
  • 01/12/2014: II acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2014.

Se la sospensione era già stata acquisita, occorre revocarla e procedere a una nuova acquisizione secondo il messaggio n. 3549/2013, per includere anche la contribuzione 2014 e le rate in scadenza fino al 31/12/2014. La prima scadenza utile per il pagamento è il 16 febbraio 2015.

Gestione separata: liberi professionisti e committenti

Per la Gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, la proroga opera in modo differenziato:

  • per i liberi professionisti, sono sospesi il saldo della contribuzione 2013 e il 1° e 2° acconto 2014;
  • per i committenti, sono sospesi i versamenti mensili dovuti con scadenza fino al 16 dicembre 2014, relativi ai compensi erogati fino a novembre 2014.

Nel complesso del periodo di sospensione risultano sospesi:

  • per i committenti, i versamenti relativi ai compensi erogati da giugno 2011 a novembre 2014;
  • per i liberi professionisti, tutti i pagamenti con scadenza dal 27 giugno 2011 al 31 dicembre 2014.

Le prime scadenze utili per il recupero sono:

  • 16 giugno 2015 per i professionisti;
  • 16 febbraio 2015 per i committenti.

Per i liberi professionisti il versamento deve avvenire in un’unica soluzione entro il 16/06/2015 tramite F24, con compilazione della Sezione INPS secondo le indicazioni riportate nel testo, utilizzando le causali contributo "POC" per i periodi da 06/2011 a 12/2014 e "POSI" per il periodo 01/2015-06/2015.

Per i committenti il versamento deve avvenire in unica soluzione entro il 16/02/2015, mediante F24, con causali contributo "COC" per il periodo 06/2011-11/2014 e "COSI" per il periodo 01/2015-02/2015.

Aziende agricole assuntrici di manodopera

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera, la sospensione opera dal 27/6/2011 al 31/12/2014. Restano pertanto sospesi i contributi dovuti dal primo trimestre 2011 al secondo trimestre 2014.

Rimane sospesa anche la presentazione dei DMAG relativi al periodo dal secondo trimestre 2011 sino al terzo trimestre 2014. I DMAG presentati a partire da gennaio 2015, relativi ai periodi indicati, non conterranno l’aggravio di sanzioni.

Lavoratori agricoli autonomi, concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

Per i lavoratori autonomi agricoli e per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, risultano sospesi i pagamenti dalla prima rata del 2011 fino a quelli relativi alla terza rata del 2014.

Alla ripresa della riscossione, i pagamenti relativi a tali rate non conterranno l’aggravio di sanzioni.

Effetti conclusivi

Il documento ha natura essenzialmente operativa e chiarisce che la proroga della sospensione contributiva per Lampedusa si applica in continuità dal 27 giugno 2011 fino al 31 dicembre 2014, con regole differenziate per le varie gestioni previdenziali, termini di recupero specifici e, in caso di regolarizzazione nei termini, esclusione delle sanzioni civili già calcolate secondo la disciplina ordinaria.

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