Ordinanza ingiunzione o revoca n. 247 del 29/04/2025
Provvedimento del 29 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Versilmagra Immobiliare ha effettuato attività promozionali via telefono utilizzando liste di contatti ricevute da un fornitore terzo senza provare la liceità della raccolta, in particolare senza verificare informativa e consenso degli interessati. È stata inoltre ritenuta inadeguata la gestione delle istanze di esercizio dei diritti, poiché la società rinviava gli interessati al fornitore invece di rispondervi direttamente. L’Autorità ha dichiarato illecito il trattamento, ingiunto misure correttive per il futuro e irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento.
Versilmagra Immobiliare: trattamento illecito di dati per marketing telefonico senza adeguata verifica di consenso e informativa, e gestione inadeguata dei diritti degli interessati
Versilmagra Immobiliare: marketing telefonico illecito e gestione inadeguata dei diritti
Il Garante ha accertato che Versilmagra Immobiliare di Robertelli Davide & C. S.a.s. ha effettuato contatti promozionali via telefono/WhatsApp utilizzando liste di utenze fornite da un soggetto terzo, senza dimostrare la sussistenza di un’idonea base giuridica, in particolare il consenso informato degli interessati. Il procedimento è scaturito dal reclamo di un interessato che aveva ricevuto una comunicazione indesiderata e aveva chiesto cancellazione, informativa e prova del consenso.
Origine del procedimento e accertamenti istruttori
A seguito del reclamo pervenuto il 4 aprile 2024, l’Ufficio ha richiesto informazioni alla società ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy per chiarire i rapporti con il fornitore Realmaps S.r.l. e gli adempimenti privacy relativi alle liste acquisite. La società ha dichiarato di aver stipulato con Realmaps un contratto di fornitura di numerazioni telefoniche intestate a proprietari di immobili e di aver confidato nelle garanzie contrattuali circa la liceità dei dati e il consenso al trattamento. Nel corso dell’istruttoria è emerso che Realmaps era già stata oggetto di separato accertamento da parte dell’Autorità per criticità nei trattamenti destinati alle agenzie immobiliari per finalità di marketing.
Qualificazione del trattamento e responsabilità del titolare
Il Garante ha ritenuto che il contatto indirizzato all’interessato avesse finalità inequivocabilmente promozionale, perché volto a proporre i servizi di intermediazione immobiliare della società. Tale attività è stata ricondotta ai trattamenti disciplinati dall’art. 130 del Codice privacy, per i quali è necessario il preventivo consenso degli interessati. Versilmagra è stata qualificata come titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, punto 7, GDPR, avendo determinato lo scopo del trattamento e il canale utilizzato.
Violazioni relative a informativa, consenso e liceità del trattamento
L’Autorità ha rilevato che la società non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare:
- l’avvenuta consegna dell’informativa da parte dell’originario titolare che aveva raccolto i dati, ai sensi dell’art. 14 GDPR;
- il rilascio di un consenso libero e specifico alla comunicazione dei dati a terzi e all’uso per marketing;
- il rispetto dei requisiti di libertà e specificità del consenso, richiamati dall’art. 4, punto 11, GDPR.
Di conseguenza, il trattamento è stato giudicato privo dei presupposti di liceità e ha integrato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. a), 7 e 14 GDPR, nonché dell’art. 130, commi 1 e 2, del Codice privacy. Il Garante ha precisato che la violazione non riguarda soltanto il caso del reclamante, ma l’insieme dei trattamenti effettuati dalla società sulle anagrafiche acquisite da Realmaps.
Gestione dei diritti degli interessati
Un ulteriore profilo critico ha riguardato la gestione delle istanze di esercizio dei diritti. La società ha affermato di indirizzare gli interessati al fornitore, fornendo un recapito e-mail e rimettendo a quest’ultimo ogni verifica. Il Garante ha ritenuto che tale meccanismo non sia conforme agli artt. 12, 15, 17 e 21, par. 2, GDPR, perché il titolare deve rispondere direttamente alle richieste e garantire una gestione tempestiva, senza ingiustificato ritardo.
Violazione dei principi di responsabilizzazione e privacy by design
L’Autorità ha ritenuto che i trattamenti descrivano un quadro di insufficiente controllo sull’intera filiera, dalla raccolta dei dati alla campagna promozionale. La società non ha fornito elementi per dimostrare gli adempimenti posti in essere, con conseguente violazione degli artt. 5, par. 2, 24 e 25 GDPR. È stato richiamato il principio di accountability, evidenziando che clausole contrattuali di manleva non esonerano il titolare dall’obbligo di verificare la liceità dei dati utilizzati.
Misure correttive ordinate
Pur prendendo atto delle iniziative successive alla contestazione, tra cui l’inserimento del reclamante in black list e la cancellazione delle liste acquisite, il Garante ha ingiunto alla società, qualora intenda in futuro svolgere attività promozionale su numerazioni fornite da terzi, di:
- adottare procedure idonee a verificare costantemente, anche mediante controlli a campione, che i dati siano stati trattati nel rispetto della normativa, con preventiva acquisizione di un consenso libero, specifico, inequivocabile, documentato e informato;
- adottare misure tecniche e organizzative adeguate a facilitare l’esercizio dei diritti degli interessati e a riscontrare le istanze senza ingiustificato ritardo, incluso il diritto di opposizione.
La società deve inoltre comunicare all’Autorità, entro 30 giorni dalla notifica, le iniziative intraprese per dare attuazione alla misura impartita.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
Per le violazioni già commesse è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000,00. Nella quantificazione il Garante ha richiamato l’art. 83 GDPR, considerando:
- il numero delle utenze coinvolte, pari a 4.501;
- la gravità delle violazioni e l’assenza di controlli a campione;
- il carattere negligente della condotta;
- la difformità rispetto alla consolidata attività provvedimentale dell’Autorità in materia di marketing.
Tra le attenuanti sono state considerate l’assenza di precedenti, la cancellazione delle liste, la natura dei dati trattati, la cooperazione con l’Autorità e la situazione economica della società. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice privacy e dell’art. 16 del Regolamento n. 1/2019.
Esiti finali
Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento effettuato da Versilmagra, ha imposto misure correttive per il futuro, ha ordinato il pagamento della sanzione pecuniaria e ha disposto la pubblicazione del provvedimento e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento nasce da un reclamo presentato dal destinatario per la ricezione di un contatto indesiderato via WhatsApp da parte della società immobiliare. L’interessato aveva anche chiesto la cancellazione dei dati e copia del consenso e dell’informativa, ma la società aveva indicato il fornitore Realmaps S.r.l. come soggetto presso cui reperire le informazioni. L’Autorità ha poi approfondito i rapporti tra la società e il fornitore, già oggetto di altra istruttoria.
Qualificazione del trattamento come marketing telefonico
Il Garante ha ritenuto che la comunicazione inviata avesse natura chiaramente promozionale, poiché finalizzata a proporre i servizi di intermediazione immobiliare della società a potenziali venditori. Il trattamento è stato quindi ricondotto all’art. 130 del Codice privacy, che richiede il consenso preventivo degli interessati per l’invio di comunicazioni commerciali e attività analoghe.
Mancata prova di informativa e consenso
La società non ha dimostrato la liceità delle liste acquisite dal fornitore. In particolare non ha provato: - l’avvenuta informativa agli interessati da parte del soggetto che aveva originariamente raccolto i dati; - la raccolta di un consenso libero, specifico, inequivocabile e documentato alla comunicazione dei dati a terzi per finalità di marketing. Il Garante ha quindi confermato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. a), 7 e 14 GDPR, oltre che dell’art. 130, commi 1 e 2, Codice privacy.
Responsabilità del titolare e obblighi di controllo sulla filiera
Versilmagra è stata qualificata come titolare del trattamento, in quanto aveva determinato finalità e mezzi del trattamento promozionale. L’Autorità ha escluso che il mero affidamento alle garanzie contrattuali del fornitore potesse esonerare la società dagli obblighi di verifica, sottolineando la necessità di controlli sistematici, anche a campione, sulle anagrafiche acquisite da terzi.
Gestione dei diritti degli interessati
È stata ritenuta illegittima anche la procedura adottata per le richieste di esercizio dei diritti: la società si limitava a rinviare l’interessato a Realmaps, fornendo un recapito e-mail, senza dare un riscontro diretto. Il Garante ha rilevato la violazione degli artt. 12, 15, 17 e 21, par. 2, GDPR, evidenziando che il titolare deve soddisfare le istanze senza ingiustificato ritardo e non può scaricare su terzi la responsabilità di rispondere.
Violazione dei principi di accountability e privacy by design
L’assenza di verifiche e di documentazione sugli adempimenti ha comportato anche la violazione degli artt. 5, par. 2, 24 e 25 GDPR. Il Garante ha richiamato il principio di responsabilizzazione, rilevando che il titolare deve essere in grado di dimostrare la conformità del trattamento, non bastando clausole contrattuali di manleva o generiche previsioni nel contratto con il fornitore.
Misure correttive e sanzione
Pur prendendo atto della cancellazione delle liste e dell’inserimento del reclamante in black list, il Garante ha ingiunto alla società, per il futuro: - di adottare procedure di verifica costante e controlli a campione sui dati acquistati da terzi; - di predisporre misure tecniche e organizzative per agevolare l’esercizio dei diritti e rispondere tempestivamente alle istanze. Per le violazioni già commesse è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro, con pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
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