Deliberazione n. 24 del 16/01/2025
Provvedimento del 16 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d'urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L'intervento mira a impedire l'eventuale diffusione del materiale sulla piattaforma e, in via accessoria, a garantirne la conservazione a soli fini probatori per dodici mesi nel caso in cui esso sia acquisito in chiaro, con misure idonee a evitare l'identificabilità diretta degli interessati. Il provvedimento è adottato e ratificato in via urgente entro il termine previsto dalla normativa speciale sul c.d. revenge porn.
Ratifica di un provvedimento d'urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimento urgente nei confronti di Telegram FZ-LLC per contenuti sessualmente espliciti
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d'urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC nell'ambito della procedura speciale prevista dall'art. 144-bis del Codice privacy in materia di c.d. revenge porn. La decisione riguarda una segnalazione con cui la persona interessata ha chiesto l'intervento dell'Autorità per impedire la diffusione, tramite la piattaforma Telegram, di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l'art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina la ricezione delle segnalazioni relative alla possibile diffusione di contenuti sessualmente espliciti senza consenso e prevede la decisione del Garante entro 48 ore, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare misure urgenti, con successiva ratifica dell'Autorità.
Segnalazione e intervento urgente
A seguito della segnalazione protocollata presso l'Ufficio del Garante, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la riconducibilità della fattispecie all'art. 144-bis e ha adottato la determinazione n. 10 del 13 gennaio 2025. Il provvedimento è stato poi trasmesso al gestore della piattaforma nella stessa data.
Prescrizioni impartite a Telegram FZ-LLC
Con il provvedimento urgente sono state ordinate due misure principali:
- l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulla piattaforma, materiale trasmesso in formato hash;
- la conservazione, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, dell'eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all'Autorità.
Ratifica finale
Il Garante, nella riunione del 16 gennaio 2025, ha ratificato il provvedimento urgente adottato dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Non risultano nel testo ulteriori sanzioni, contestazioni o accertamenti oltre alla conferma delle misure urgenti di prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato al Garante, ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, il rischio di diffusione attraverso Telegram di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. La norma attribuisce al Garante la competenza a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza il provvedimento n. 10 del 13 gennaio 2025 nei confronti di Telegram FZ-LLC.
Misure ordinate a Telegram FZ-LLC
Il provvedimento urgente ha imposto alla società: l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; la conservazione, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, dell'eventuale materiale acquisito in chiaro a soli fini probatori, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con successiva comunicazione tempestiva all'Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 16 gennaio 2025, ha ratificato il provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, confermandone gli effetti nei confronti di Telegram FZ-LLC.
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