Provvedimento del 12/02/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati del modello CNM/2013, disciplina struttura dei record, controlli, regole di compilazione e casistiche di consolidato nazionale e mondiale, con allegato tecnico dettagliato.
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello Consolidato nazionale e mondiale 2013
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello Consolidato nazionale e mondiale 2013
Il documento approva le specifiche tecniche necessarie per trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati contenuti nel modello "Consolidato nazionale e mondiale 2013". Le regole riguardano sia la struttura del file sia i controlli di coerenza dei dati, con particolare attenzione ai quadri relativi ai crediti d’imposta e alla gestione del consolidato nazionale e mondiale.
Oggetto del provvedimento e ambito applicativo
Il provvedimento dispone che gli utenti del servizio telematico trasmettano i dati del modello "Consolidato nazionale e mondiale 2013", approvato con provvedimento del 31 gennaio 2013, da presentare nell’anno 2013.
L’invio riguarda:
- i soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti;
- i soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.
Le specifiche tecniche sono contenute nell’Allegato A e si applicano sia ai soggetti che trasmettono direttamente sia agli intermediari abilitati.
Correzioni e aggiornamenti delle specifiche
Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con relativa comunicazione. Il documento precisa inoltre che la pubblicazione sul sito dell’Agenzia sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Struttura della fornitura telematica
La fornitura telematica è composta da record a lunghezza fissa pari a 1.900 caratteri.
I record previsti sono:
- record "A", di testa, con i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell’invio;
- record "B", contenente i dati del frontespizio del modello;
- record "C", contenente i dati dei quadri del modello;
- record "Z", di coda, con i dati riepilogativi della fornitura.
La sequenza obbligatoria prevede:
- un solo record "A" come primo record;
- per ogni dichiarazione, un unico record "B" e tanti record "C" quanti necessari;
- i record "C" della stessa dichiarazione ordinati per progressivo modulo;
- un solo record "Z" come ultimo record.
Se la dimensione complessiva della trasmissione supera il limite di 3 MB compressi, occorre predisporre più forniture, mantenendo i dati di ciascuna dichiarazione nella medesima fornitura. Il limite è indicativamente pari a 30 MB espansi.
Se invece è la singola dichiarazione a superare il limite:
- deve essere frazionata in più invii riservati esclusivamente ad essa;
- ciascun invio deve contenere i record "A", "B" e "Z";
- ciascun invio deve riportare un progressivo invio / totale invii tramite i campi 7 e 8 del record "A";
- i record "B" devono avere il medesimo contenuto in ogni invio;
- i dati riepilogativi del record "Z" devono riferirsi al singolo invio, non all’intera dichiarazione.
Struttura dei record e dei dati
I record di tipo "A", "B" e "Z" contengono solo campi posizionali, con posizione e lunghezza fisse. I record a struttura variabile contengono invece:
- una prima parte posizionale di 89 caratteri, con il campo "Progressivo modulo";
- una seconda parte di 1.800 caratteri, costituita da una tabella di 75 elementi con campi-codice di 8 caratteri e campi-valore di 16 caratteri;
- una terza parte di 11 caratteri, con 8 spazi e 3 caratteri di controllo.
Il progressivo modulo deve essere univoco e crescente; per i quadri senza apposito spazio "Mod. n." sul cartaceo, assume valore 00000001. Se la tabella non basta a contenere tutti i dati, va predisposto un ulteriore record dello stesso tipo.
Per i campi posizionali:
- i campi numerici devono essere allineati e formattati secondo le regole tecniche previste;
- la violazione delle regole di allineamento o formato comporta lo scarto della dichiarazione;
- gli importi devono essere espressi in euro, arrotondati per eccesso o difetto secondo la frazione decimale.
Per i campi non posizionali:
- devono essere inizializzati con spazi;
- il simbolo "+" può essere usato solo per la continuazione di dati alfanumerici eccedenti i 16 caratteri;
- i caratteri alfabetici devono essere in maiuscolo.
Regole generali sui codici fiscali e sugli scarti
Il codice fiscale del contribuente, indicato nel frontespizio, identifica il soggetto cui la dichiarazione si riferisce e va riportato in duplice su ogni record della dichiarazione.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
- il codice fiscale del contribuente deve essere formalmente corretto;
- deve risultare registrato in Anagrafe Tributaria, altrimenti la dichiarazione è scartata;
- il codice fiscale del rappresentante, indicato nel campo 181 del record B, e i codici fiscali delle società consolidate devono essere registrati in Anagrafe Tributaria;
- il codice fiscale del rappresentante deve essere attribuito a una persona fisica.
La dichiarazione viene scartata se i dati non sono conformi alle specifiche tecniche. Per alcuni controlli di mera rispondenza, è possibile comunque trasmettere la dichiarazione impostando a 1 il "Flag conferma" del record B.
Consolidato nazionale, mondiale e combinazioni ammesse
Il documento distingue tra:
- solo consolidato nazionale, con campo 19 del record B = 1 e campo 20 = 0;
- solo consolidato mondiale, con campo 19 = 0 e campo 20 = 1;
- concorso tra consolidato nazionale e mondiale, con campo 19 = 1 e campo 20 = 1.
Le sezioni dei quadri NR, NE, NC, MR, ME e MC compilabili dipendono da tale configurazione, secondo una tabella riepilogativa contenuta nelle specifiche.
Inoltre, quando più righi di NR, NE, MR o ME riportano lo stesso anno di produzione del reddito, alcuni importi devono coincidere tra i vari righi, in particolare reddito complessivo, imposta lorda, imposta netta e credito già utilizzato, secondo il quadro interessato.
Quadro NR - credito d’imposta per redditi prodotti all’estero ex art. 165, comma 1, TUIR
Il quadro NR disciplina il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero nel regime del consolidato nazionale.
Sezione I
Per ogni rigo della sezione I:
- se l’anno coincide con quello del campo 62 del record B, il reddito complessivo globale non può essere inferiore a CN004003;
- l’imposta lorda deve coincidere con CN005001;
- l’imposta netta deve coincidere con CN007001.
Se vi sono più righi con lo stesso anno, gli importi delle colonne 6, 7, 8 e 9 devono coincidere. Non può esistere più di un rigo con identici codice fiscale, stato estero e anno.
Per l’imposta estera:
- non può eccedere l’imposta italiana calcolata applicando al reddito estero l’aliquota vigente;
- per i redditi prodotti fino al 2007 l’aliquota è 33%; dal 2008 è 27,5%.
La colonna 11 rappresenta la quota di imposta lorda nazionale e si calcola come rapporto tra reddito estero e reddito complessivo moltiplicato per l’imposta lorda, con rapporto massimo pari a 1 e tolleranza di 1 euro.
La colonna 12 è il minore tra l’imposta estera e la quota di imposta lorda al netto di quanto indicato in colonna 10, considerando zero se il risultato è negativo.
Sezione II
La sezione II consolida, per anno di produzione del reddito estero, gli importi della colonna 12 della sezione I e li ricondice nei limiti dell’imposta netta residua.
Per ciascun anno:
- deve esserci un solo rigo in sezione II;
- l’anno deve coincidere con uno degli anni presenti nella sezione I;
- la colonna 2 è il totale degli importi della colonna 12 riferiti allo stesso anno;
- la colonna 3 è la capienza nell’imposta netta, al netto del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni;
- la colonna 4 è il minore tra colonna 2 e colonna 3.
Quadro NE - crediti d’imposta per redditi esteri ex art. 165, comma 6, TUIR
Il quadro NE riguarda il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero nella logica dell’eccedenza di imposta nazionale ed estera, con articolazione in più sezioni e più moduli.
Sezione I-A
Il rigo NE1 con il codice fiscale della società partecipante al consolidato è obbligatorio se è compilato almeno un rigo da NE2 a NE27.
Per i righi da NE2 a NE6, la colonna 8, relativa all’eccedenza di imposta nazionale, si determina con formule diverse a seconda che il reddito estero sia positivo o negativo e che il reddito complessivo sia positivo, negativo o nullo. In particolare:
- con reddito estero positivo, la colonna 8 non può superare il risultato della formula che confronta reddito estero, reddito complessivo, imposta lorda e imposta estera;
- con reddito estero negativo e reddito complessivo positivo, la colonna 8 coincide con il risultato della formula proporzionale;
- con reddito estero negativo e reddito complessivo negativo o nullo, la colonna 8 può assumere limiti specifici legati alla differenza in valore assoluto tra i due importi e deve essere riportata con segno meno.
La colonna 9, eccedenza di imposta estera, segue formule analoghe e, nei casi di reddito estero positivo, incorpora eventualmente la colonna 6.
Le colonne 15, 16 e 17 disciplinano le eccedenze residue e il credito già utilizzato, distinguendo il caso in cui la colonna 11 sia o non sia compilata. Sono previsti meccanismi di capienza e di assorbimento parziale del credito residuo.
Sezione I-B
Per ogni singolo stato estero indicato nella sezione I-A deve esserci un singolo rigo nella sezione I-B.
Le colonne 2 e 3 della sezione I-B corrispondono alle somme algebriche delle eccedenze nazionali ed estere riferite allo stesso stato estero; la colonna 4 è il credito, compilabile solo se entrambe le eccedenze sono positive, e pari al minore tra le due; le colonne 5 e 6 rappresentano le eccedenze residue.
Sezione I-C
Per ogni rigo della sezione I-B per cui siano compilate le colonne 5 o 6 deve essere compilata una singola sezione I-C riferita al medesimo stato estero.
I righi da NE10 a NE15, e per estensione da NE16 a NE21 e da NE22 a NE27, determinano la gestione delle eccedenze pregresse per sette periodi d’imposta precedenti e per il periodo presente.
Sono previste regole specifiche per:
- la compilazione dei righi NE11 e NE12 in rapporto alle colonne 5 e 6 della sezione I-B;
- il rigo NE15, che somma gli importi dei righi precedenti e calcola quota utilizzabile e residui;
- la redistribuzione degli importi tra i righi NE13 e NE14 quando il rigo NE15, colonna 3, è diverso da zero.
Quadro NC - riepilogo crediti art. 165 TUIR
Il quadro NC riepiloga i crediti d’imposta ex art. 165 TUIR.
È stabilito che:
- i quadri NC e MC non possono essere entrambi presenti;
- il quadro MC è ammesso solo nel consolidato mondiale con campo 20 del record B = 1 e campo 19 = 0.
Il quadro NC contiene quattro righi principali:
- NC1: credito ex art. 165, comma 1, pari alla somma delle colonne 4 dei righi NR9-NR11 di tutti i moduli;
- NC2: credito ex art. 165, comma 6, pari alla somma delle eccedenze dei quadri NE e ME indicate nelle specifiche;
- NC3: credito già utilizzato relativo alla colonna 17 dei righi della sezione I-A;
- NC4: credito complessivo, pari a NC1 + NC2 - NC3.
Quadro MR - credito d’imposta per redditi esteri nel consolidato mondiale ex art. 165, comma 1, TUIR
Il quadro MR è la corrispondente disciplina per il consolidato mondiale.
Sezione I-A
È ammessa solo se campo 20 del record B = 1 e campo 19 = 0.
Se l’anno coincide con quello del campo 62 del record B:
- il reddito complessivo globale non può essere inferiore a CN004003;
- l’imposta lorda deve coincidere con CN005001;
- l’imposta netta deve coincidere con CN007001.
Per i righi della sezione I-A:
- l’imposta estera non può superare il 33% del reddito estero fino al 2007 e il 27,5% dal 2008;
- la quota di imposta lorda si calcola con il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo moltiplicato per l’imposta lorda;
- il credito spettante della colonna 11 è il minore tra imposta estera e quota di imposta lorda al netto di quanto indicato in colonna 9.
Sezione I-B
È ammessa solo con campo 20 del record B = 1.
Le regole sono analoghe alla sezione I-A, ma il quadro distingue soggetti con codice fiscale e codice identificativo estero. Anche qui l’imposta estera è limitata alle aliquote previste e il credito di colonna 12 è il minore tra imposta estera e quota di imposta lorda al netto della colonna 10.
Sezione II
La sezione II del quadro MR consolida, per anno di produzione del reddito estero, le colonne 11 della sezione I-A e 12 della sezione I-B.
Per ciascun anno:
- deve esserci un solo rigo nella sezione II;
- la colonna 2 è il totale delle colonne 11 e 12 riferite allo stesso anno;
- la colonna 3 è la capienza nell’imposta netta al netto del credito già usato;
- la colonna 4 è il minore tra colonna 2 e colonna 3.
Quadro ME - crediti d’imposta per redditi esteri nel consolidato mondiale ex art. 165, comma 6, TUIR
Il quadro ME disciplina i crediti per il consolidato mondiale, con una struttura analoga a quella del quadro NE ma riferita alla società controllante e alle società controllate.
Sezione I-A
È ammessa solo con campo 20 del record B = 1 e campo 19 = 0.
Per i righi da ME1 a ME5:
- l’imposta estera è soggetta al limite del 33% o 27,5% del reddito estero a seconda dell’anno;
- la colonna 8 disciplina l’eccedenza di imposta nazionale;
- la colonna 9 disciplina l’eccedenza di imposta estera;
- le colonne 15, 16 e 17 disciplinano il residuo e il credito già utilizzato, con logiche simili a quelle del quadro NE.
Sezione I-B
Per ogni stato estero della sezione I-A deve esserci un rigo nella sezione I-B.
Le colonne 2 e 3 rappresentano i totali delle eccedenze nazionali ed estere riferite allo stesso stato, la colonna 4 è il credito, le colonne 5 e 6 i residui.
Sezione I-C
Per ogni rigo della sezione I-B con colonna 5 o 6 compilata deve esistere una sezione I-C riferita al medesimo stato estero.
I righi ME10- ME14, ME15- ME20 e ME21- ME26, e le logiche successive, gestiscono le eccedenze maturate negli anni precedenti e nel periodo presente, con regole di ripartizione tra eccedenze nazionali ed estere e determinazione del credito da utilizzare nella dichiarazione.
Sezione II-A
La sezione II-A riguarda la società controllata.
Per i righi da ME28 a ME30, la colonna 7 è l’eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 l’eccedenza di imposta estera, e le colonne 14, 15 e 16 gestiscono eccedenze residue e credito già utilizzato. Anche qui si applicano limiti proporzionali, capienze e meccanismi di assorbimento analoghi alle altre sezioni.
Sezione II-B
La sezione II-B (rigo ME31) riepiloga, per il medesimo modulo, le eccedenze nazionali ed estere dei righi ME28-ME30.
La colonna 1 somma le eccedenze nazionali, la colonna 2 le eccedenze estere, la colonna 3 è il credito, la colonna 4 l’eccedenza nazionale residua e la colonna 5 l’eccedenza estera residua.
Sezione II-C
Se nel rigo ME31 risultano compilate le colonne 4 o 5, deve essere compilata la sezione II-C.
In tale sezione:
- ME33 e ME34 riportano rispettivamente le eccedenze nazionali ed estere residue del rigo ME31;
- ME37 riepiloga i totali, il credito e le eventuali eccedenze residue;
- ME35 e ME36 redistribuiscono gli importi tra i diversi periodi, con meccanismo analogo a quello della sezione I-C.
Quadro MC - riepilogo crediti art. 165 TUIR
Il quadro MC è l’equivalente del quadro NC per il consolidato mondiale ed è ammesso solo se campo 20 del record B = 1 e campo 19 = 0.
I righi principali sono:
- MC1: credito ex art. 165, comma 1, calcolato sui righi MR9-MR11;
- MC2: credito ex art. 165, comma 6, calcolato sui righi ME6-ME8, ME31, ME14, ME20, ME26 e ME37 secondo le specifiche;
- MC3: credito già utilizzato, riferito alla colonna 17 dei righi ME1-ME5 e alla colonna 16 dei righi ME28-ME30;
- MC4: credito complessivo, pari a MC1 + MC2 - MC3.
Massimo credito spettante per singolo anno di produzione del reddito
Per ciascun anno di produzione del reddito estero, la somma del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale non può superare l’imposta netta relativa al medesimo periodo.
Il controllo si applica agli anni indicati nei quadri:
- NR, sezione I;
- MR, sezioni I-A e I-B;
- NE, sezione I-A;
- ME, sezioni I-A e II-A.
Il totale da verificare comprende:
- i crediti delle sezioni interessate;
- le eccedenze nazionali dei righi riepilogativi;
- le eccedenze positive dei righi NE e ME;
- la quota di eccedenza della sezione II-A del quadro ME.
Il totale non può eccedere l’imposta netta del medesimo anno di produzione del reddito.
Quadro NX - trasferimenti e altri crediti nel gruppo
Il quadro NX contiene diverse sezioni dedicate a oneri detraibili, crediti d’imposta, ritenute, eccedenze, acconti e crediti trasferiti al gruppo.
Tra i principali controlli ricordati nel documento:
- nel rigo NX63, la somma degli importi con codice tributo diverso da 6780 non può superare 516.457;
- analogo limite vale per i righi NX64-NX68;
- nel rigo NX7, il totale altri oneri deve coincidere con la somma degli importi dei righi specificati;
- nella sezione sui crediti d’imposta sui fondi comuni di investimento, il totale del credito deve coincidere con la somma dei righi coinvolti;
- nella sezione crediti per redditi prodotti all’estero, il totale deve coincidere con la somma dei righi corrispondenti;
- nella sezione crediti d’imposta immobili Abruzzo e altri crediti, il totale è determinato dalla somma degli importi degli altri crediti d’imposta;
- nella sezione ritenute, il totale deve corrispondere alla somma dei singoli importi;
- nella sezione crediti concessi alle imprese attribuiti dalle società del gruppo, sono previsti codici credito specifici, anni di riferimento non superiori all’anno di fine periodo d’imposta e limiti di coerenza con i dati del frontespizio.
Ulteriori sezioni del quadro NX riguardano:
- eccedenze d’imposta IRES derivanti dalle precedenti dichiarazioni;
- trasferimenti di eccedenze infragruppo;
- acconti versati;
- eccedenze d’imposta diverse dall’IRES trasferite al gruppo;
- eccedenza d’imposta ex art. 165, comma 6, TUIR;
- aiuto alla crescita economica.
Per ciascuna sezione il documento specifica i controlli di obbligatorietà, i codici ammessi, i limiti quantitativi e i totali riepilogativi.
Quadro NI - interruzione della tassazione di gruppo
Il quadro NI disciplina i dati in caso di interruzione della tassazione di gruppo.
Le sezioni riguardano:
- versamenti e acconti;
- cessione di eccedenze IRES ex art. 43-ter;
- attribuzione delle perdite.
Tra i controlli principali:
- i totali degli acconti versati e imputati al gruppo devono essere coerenti con i righi di dettaglio;
- la data dei righi NI3-NI7 deve essere compresa tra la data di inizio e la data di fine del periodo d’imposta;
- per la cessione delle eccedenze, il totale del credito ceduto deve corrispondere alla somma delle singole cessioni;
- per l’attribuzione delle perdite, sono previsti righi dedicati ai diversi soggetti del gruppo.
Quadro MF - determinazione del reddito imponibile complessivo
Il quadro MF determina il reddito imponibile complessivo nel caso di consolidato mondiale, distinguendo:
- la somma algebrica dei redditi imponibili;
- le rettifiche di consolidamento.
Nella sezione I:
- il reddito o perdita complessivo è dato dalla somma dei redditi dei soggetti del gruppo;
- il reddito minimo e le operazioni straordinarie incidono sul calcolo finale;
- il totale degli interessi passivi è collegato ai righi MF024001 e MF034001;
- il reddito complessivo è determinato in base a MF007002 e MF007003, con regole diverse se il reddito minimo è presente o meno.
Nella sezione II:
- sono previste rettifiche di consolidamento;
- il reddito o perdita finale dipende dal reddito complessivo, dalle perdite recuperate e dalle rettifiche apportate.
Quadro MX - trasferimento al gruppo
Il quadro MX si applica solo quando nel record B non è impostato il campo 19 a 1, quindi nel contesto del consolidato mondiale.
Le sezioni riguardano:
- spese per risparmio energetico;
- crediti d’imposta sui fondi comuni;
- crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero;
- crediti d’imposta Abruzzo e altri crediti;
- ritenute;
- eccedenze IRES derivanti dalla precedente dichiarazione;
- eccedenze trasferite al gruppo;
- eccedenze d’imposta ex art. 165, comma 6, TUIR;
- aiuto alla crescita economica.
Sono previsti limiti di importo per le spese di risparmio energetico, codici credito ammessi, anni di riferimento non superiori all’anno di fine periodo d’imposta e controlli di coerenza con i dati riepilogativi del quadro CN.
Quadro CN - determinazione dell’imposta
Il quadro CN determina l’imposta e riepiloga crediti, ritenute ed eccedenze. È strutturato in modo da differenziarsi a seconda che sia presente il consolidato nazionale o quello mondiale.
Le principali regole sono:
- il reddito minimo può derivare da MF007003 o NF008003 a seconda del tipo di consolidato;
- il reddito o la perdita si determinano secondo le regole del quadro di riferimento;
- le perdite pregresse utilizzabili in misura limitata o piena sono soggette a limiti precisi;
- il reddito imponibile è dato dal reddito al netto delle perdite utilizzabili;
- l’imposta corrispondente al reddito imponibile è calcolata con aliquota 27,5%;
- detrazioni per oneri, crediti d’imposta, ritenute e crediti trasferiti incidono sulla determinazione dell’IRES dovuta o del credito.
Le voci successive gestiscono:
- crediti attribuiti dalle società del gruppo;
- eccedenze della precedente dichiarazione;
- utilizzo delle eccedenze per il versamento degli acconti;
- imposta a debito o a credito;
- cessioni e utilizzi del credito.
Quadro CK - cessione delle eccedenze dell’IRES nell’ambito del gruppo
Il quadro CK regola la cessione delle eccedenze IRES.
È diviso in due sezioni:
- soggetti cessionari aderenti al consolidato;
- altri soggetti cessionari appartenenti al gruppo.
Per ciascun rigo sono richiesti il codice fiscale e l’importo. I dati devono essere coerenti con i crediti attribuiti e utilizzati nel quadro CN.
Quadro CS - prospetti vari
Il quadro CS contiene varie sezioni, tra cui:
- perdite non compensate;
- perdite delle società del gruppo;
- perdite da istanza di rimborso IRAP;
- perdite da istanza ex art. 40, comma 3, DPR 600/1973;
- dati comunicati alle società controllate per l’applicazione dell’art. 128 TUIR;
- oneri detraibili per spese di risparmio energetico;
- credito d’imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- rideterminazione dell’acconto dovuto.
Tra i principali controlli:
- le perdite utilizzabili in misura limitata e piena devono rispettare i vincoli collegati al reddito del periodo e alle perdite pregresse;
- i righi sulle spese per risparmio energetico sono soggetti a limiti di anno, tipo, numero rate e importo massimo di spesa;
- la detrazione non può superare il 55% dell’importo della spesa nei casi previsti;
- il totale delle rate è dato dalla somma delle rate dei singoli righi;
- il credito per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo prevede un importo massimo e una quota annuale calcolata sulla rateazione;
- nella rideterminazione dell’acconto, l’imposta rideterminata non può superare il reddito globale rideterminato.
Dichiarazioni integrative e caselle del frontespizio
Nel caso di dichiarazione integrativa con campo 23 del record B impostato a 1, è necessario indicare, nelle caselle da 141 a 155 del record B, quale sia lo stato dei quadri rispetto alla dichiarazione originaria.
I codici ammessi sono:
- "0": quadro non compilato né nella dichiarazione integrativa né in quella originaria;
- "1": quadro compilato senza modifiche in entrambe;
- "2": quadro compilato nella dichiarazione integrativa ma assente o diverso nell’originaria;
- "3": quadro assente nella dichiarazione integrativa ma presente nell’originaria.
Almeno una casella tra 141 e 155 deve essere valorizzata con "2" o "3". Se è barrata la casella di dichiarazione integrativa art. 2, comma 8-ter, DPR 322/98, il quadro CN deve assumere valore 2, mentre le altre caselle possono valere solo 0 o 1.
Record di tipo A, B, C e Z
Il documento contiene le tabelle di dettaglio per la compilazione dei record.
Record A
Il record A contiene, tra l’altro:
- tipo record "A";
- codice fornitura "CNM13";
- tipo fornitore;
- codice fiscale del fornitore;
- progressivo dell’invio telematico;
- numero totale degli invii;
- campo utente;
- dati di controllo finali e caratteri CR/LF.
Record B
Il record B contiene:
- codice fiscale del soggetto dichiarante;
- progressivo modulo;
- dati del frontespizio;
- indicazione di consolidato nazionale e/o mondiale;
- caselle per dichiarazione correttiva, integrativa o integrativa art. 2, comma 8-ter;
- dati del contribuente e della società o ente;
- domicilio fiscale e sede legale;
- dati del rappresentante firmatario;
- impegno alla trasmissione telematica;
- visto di conformità;
- caselle dei quadri compilati;
- situazioni particolari;
- firma del dichiarante;
- dati finali di controllo.
Molte caselle sono vincolate alla presenza di specifici campi o al tipo di consolidato. Il documento disciplina anche i controlli relativi alla presenza dell’intermediario, del visto di conformità e delle firme.
Record C
Il record C è il contenitore dei dati di quadro. Comprende:
- 89 caratteri posizionali iniziali;
- la tabella dei campi non posizionali;
- 11 caratteri finali di controllo.
Il documento elenca, per ciascun quadro, rigo e colonna, le regole di compilazione e i controlli bloccanti e di rispondenza.
Record Z
Il record Z è il record di coda e riporta:
- il numero dei record di tipo B;
- il numero dei record di tipo C;
- gli spazi residui;
- i caratteri finali di controllo.
Riferimenti normativi e data del provvedimento
Tra i riferimenti normativi citati figurano, tra gli altri:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
- DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- decreto 31 luglio 1998 sulle modalità tecniche di trasmissione telematica;
- provvedimento 31 gennaio 2013 di approvazione del modello CNM/2013.
Il provvedimento è datato Roma, 12 febbraio 2013, ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia, Attilio Befera.
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