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Legge

L.R. Toscana 49/2003

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.

Normativa regionaleL.R. Toscana 49/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Toscana la gestione della tassa automobilistica regionale, le esenzioni e le sospensioni dal pagamento per specifiche categorie di veicoli e beneficiari (disabili, volontariato, trasporto specifico, antincendio, minori trapiantati), i controlli, i rimborsi e le sanzioni. Prevede regole procedurali, decorrenze e termini per istanze e comunicazioni, oltre a disposizioni transitorie e di copertura finanziaria.

Norme toscane su tasse automobilistiche regionali, esenzioni e sospensioni

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali in Toscana

La legge disciplina, per la Regione Toscana, l’organizzazione della gestione della tassa automobilistica regionale e il regime delle esenzioni e sospensioni dal tributo per alcune categorie di veicoli e beneficiari. Il testo consolidato contiene anche regole su controlli, sanzioni, trasferimento dell’esenzione, decorrenze e disposizioni transitorie.

Gestione amministrativa, archivio regionale e cooperazione informativa

La Regione può svolgere, in cooperazione con il gestore del pubblico registro automobilistico (PRA) e previa sottoscrizione di un apposito disciplinare, le attività di gestione, controllo e aggiornamento dell’archivio regionale della tassa automobilistica. L’archivio deve alimentare in modo simultaneo e sistematico il sistema informativo previsto dalla normativa statale richiamata.

Il disciplinare, adottato dalla Giunta regionale nell’ambito degli accordi tra pubbliche amministrazioni, può riguardare:

  • gestione di esenzioni, rimborsi, controlli e comunicazioni informative/avvisi bonari;
  • istruttoria delle istanze e assistenza ai contribuenti;
  • riscossione, anche con integrazione a PagoPA;
  • gestione di procedure complesse di pagamento;
  • riscontro contabile dei versamenti ricevuti dagli agenti della riscossione.

Esenzioni: categorie di veicoli e soggetti beneficiari

Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale:

  • i veicoli già previsti dalla disciplina statale richiamata;
  • i veicoli di proprietà della Regione o da essa utilizzati in locazione finanziaria o a lungo termine senza conducente;
  • i veicoli di proprietà di persone disabili o da queste utilizzati in locazione finanziaria o a lungo termine senza conducente;
  • i veicoli delle organizzazioni di volontariato;
  • i veicoli per trasporto specifico;
  • i veicoli antincendio;
  • i veicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati.

Esenzione per persone disabili

Per i motoveicoli e autoveicoli agevolabili la tassa non è dovuta in favore dei soggetti individuati dalla normativa IVA e dalla legge finanziaria 2001, in particolare per:

  • persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, per veicoli adattati;
  • soggetti con handicap grave o invalidi gravi con limitazione della deambulazione;
  • ciechi, ipovedenti gravi;
  • sordi;
  • soggetti con handicap psichico o mentale grave con indennità di accompagnamento.

L’esenzione:

  • spetta per un solo veicolo del disabile o della persona fiscalmente a carico;
  • richiede l’uso esclusivo o prevalente a beneficio del disabile;
  • permane se la disabilità è riconosciuta in modo permanente, salvo revisione per i minori.

Per i minori, l’esenzione temporanea vale fino alla revisione e comunque non oltre la maggiore età; può essere prorogata senza soluzione di continuità se è documentata la permanenza dei requisiti.

Sono previste regole agevolative per il passaggio a un nuovo veicolo, anche in caso di demolizione o trasferimento di quello precedente, se rispettati specifici termini (30 giorni o 90 giorni nei casi previsti).

Esenzione per volontariato, trasporto specifico e antincendio

Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale hanno esenzione per veicoli adibiti ad ambulanza di trasporto o automedica, trasporto di organi e sangue, protezione civile e trasporto di persone in particolari condizioni, anche se utilizzati in locazione finanziaria o a lungo termine senza conducente.

Le ONLUS iscritte nell’anagrafe, gli enti locali e le ASL hanno esenzione per veicoli adibiti ad ambulanza di trasporto o automedica, protezione civile, trasporto specifico di persone in determinate condizioni e trasporto di organi e sangue.

Per i veicoli antincendio l’esenzione riguarda quelli destinati esclusivamente al servizio di estinzione degli incendi, individuati nei piani operativi AIB, di proprietà di enti locali, enti parco, organizzazioni di volontariato e ONLUS, nonché quelli utilizzati in locazione finanziaria o a lungo termine senza conducente.

Istanza, decorrenza, comunicazioni e controlli sulle esenzioni

Per le esenzioni relative a disabili, volontariato, trasporto specifico, antincendio e minori trapiantati l’esenzione è riconosciuta su istanza alla Regione, da presentare entro 180 giorni dalla scadenza del termine ordinario di pagamento. La presentazione dell’istanza sospende l’obbligo tributario.

L’esenzione decorre dal periodo tributario in corso al momento della presentazione dell’istanza; i requisiti devono sussistere al primo giorno di tale periodo. Se il contribuente residente in Toscana beneficia già di un’esenzione per disabili o minori trapiantati rilasciata da altra regione, può presentare istanza entro un anno dal trasferimento della residenza in Toscana.

I beneficiari devono comunicare ogni variazione dei requisiti entro 60 giorni; in caso di decesso, gli eredi entro 90 giorni. L’omessa comunicazione comporta pagamento del tributo, interessi e sanzione tributaria, oltre a una sanzione amministrativa da una a quattro volte la tassa dovuta; se la comunicazione è tardiva oltre i termini, la sanzione è ridotta da metà tassa a due volte la tassa. Se le dichiarazioni sostitutive non trovano riscontro, si applica la sanzione più grave.

Regole speciali per l’esenzione disabili e trasferimento su altro veicolo

L’esenzione disabili può essere trasferita su un altro veicolo di proprietà del beneficiario se il veicolo già agevolato viene cessato dalla circolazione, trasferito, o perso per furto. L’istanza di trasferimento va presentata entro 180 giorni dall’evento.

In casi di sostituzione del veicolo, l’esenzione sul nuovo mezzo può essere riconosciuta già dalla prima periodicità tributaria, se il vecchio veicolo è demolito o trasferito entro 30 giorni dalla prima immatricolazione del nuovo; in ipotesi specifiche con veicolo adattato, è richiesto anche il collaudo entro 90 giorni.

Esenzione per minori trapiantati

Dal 1° gennaio 2023 sono esenti i veicoli intestati ai genitori, a chi esercita la responsabilità genitoriale o al tutore di minori trapiantati di organi, tessuti o cellule staminali emopoietiche, purché il minore sia fiscalmente a carico, il veicolo sia usato esclusivamente o prevalentemente a suo beneficio e siano rispettati i limiti di cilindrata/potenza previsti.

L’esenzione vale per un solo veicolo per ciascun minore, dura fino al compimento dei 18 anni e cessa in caso di perdita della proprietà o di venir meno dei requisiti. Sono previste regole di sostituzione analoghe a quelle per i disabili e la possibilità di trasferire l’esenzione su altro veicolo entro 180 giorni dagli eventi rilevanti.

Perdita di possesso, demolizione, esportazione e sospensione per rivendita

L’intestatario non è tenuto al pagamento quando il veicolo è:

  • rubato con regolare denuncia;
  • demolito con certificazione prevista;
  • cessato dalla circolazione per esportazione all’estero, con regolare registrazione al PRA.

Gli effetti decorrono dalla periodicità tributaria in corso al momento dell’evento, se l’evento è avvenuto entro il termine ordinario di pagamento. Se la tassa è già stata pagata, è ammesso il rimborso nei casi di furto e demolizione.

È inoltre prevista la sospensione dell’obbligo tributario per la cessione di mezzi effettuata a soggetti che commerciano professionalmente veicoli, secondo le modalità statali richiamate. La sospensione decorre dalla periodicità successiva alla cessione e dura fino al mese precedente la rivendita. Dal 1° gennaio 2023, la trascrizione della cessione nei termini di legge assolve anche gli obblighi di comunicazione e non si applica il diritto fisso statale previsto per tali adempimenti. La trascrizione del fermo amministrativo non produce effetti sospensivi o interruttivi dell’obbligo tributario.

Decorrenze specifiche e massa rimorchiabile

Dal 1° gennaio 2004 le tasse automobilistiche regionali dovute in relazione alla massa rimorchiabile non si applicano agli autoveicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva fino a sei tonnellate.

Relazione annuale al Consiglio regionale

La Giunta regionale deve presentare ogni anno, entro il 31 ottobre, una relazione sullo stato di attuazione della legge, indicando in particolare:

  • attività di sensibilizzazione dei potenziali beneficiari;
  • ammontare delle tasse riscosse rispetto alle previsioni di bilancio;
  • numero dei veicoli esentati per tipologia;
  • numero dei beneficiari e importo delle esenzioni;
  • numero e ammontare delle sanzioni irrogate.

Disposizioni transitorie e finali

Le istanze di esenzione presentate entro il 31 dicembre 2015 e non ancora definite a tale data sono decise secondo la disciplina risultante dalle modifiche del 2015. Le esenzioni già riconosciute al 31 dicembre 2015 sulla base di requisiti non più conformi alla disciplina modificata cessano dal 1° gennaio 2016.

Copertura finanziaria

La legge reca la copertura delle minori entrate stimate per il 2003 e per gli anni successivi, nonché quelle derivanti dalle esenzioni introdotte o ampliate nel 2023, rinviando per gli esercizi successivi alla legge di bilancio o alle maggiori entrate indicate dalla normativa di modifica.

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