LEGGE 7 febbraio 1951, n. 168
Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDisciplina la ripartizione dei proventi di pene pecuniarie previste dalle leggi tributarie: dopo una detrazione del 10% per spese di riscossione, 60% all'Erario, 20% a fondi previdenziali/assistenziali delle amministrazioni/Corpi di polizia, 10% da dividere fra gli accertatori (con limite di 50.000 lire per accertamento) e 10% a fondi per premi. Previsione speciale per il Fondo Guardia di Finanza nel bilancio MEF. L'art.5 estende l'applicazione anche a violazioni anteriori all'entrata in vigore; l'art.4 è stato abrogato dalla L. 30/12/2020 n.178. Testo del 1951 con importi in lire; norma ormai sostanzialmente superata nella prassi e dalle successive riforme.
Ripartizione proventi di sanzioni pecuniarie e premi agli accertatori
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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