Salta al contenuto
Legge

LEGGE 7 febbraio 1951, n. 168

Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie.

Normativa italiana051U0168Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Disciplina la ripartizione dei proventi di pene pecuniarie previste dalle leggi tributarie: dopo una detrazione del 10% per spese di riscossione, 60% all'Erario, 20% a fondi previdenziali/assistenziali delle amministrazioni/Corpi di polizia, 10% da dividere fra gli accertatori (con limite di 50.000 lire per accertamento) e 10% a fondi per premi. Previsione speciale per il Fondo Guardia di Finanza nel bilancio MEF. L'art.5 estende l'applicazione anche a violazioni anteriori all'entrata in vigore; l'art.4 è stato abrogato dalla L. 30/12/2020 n.178. Testo del 1951 con importi in lire; norma ormai sostanzialmente superata nella prassi e dalle successive riforme.

Ripartizione proventi di sanzioni pecuniarie e premi agli accertatori

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 4 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.