LEGGE 30 dicembre 1950, n. 1120
Elevazione della misura del contributo dovuto alla "Cassa ufficiali" della Guardia di finanza e modificazione delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità supplementare agli ufficiali del Corpo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge che dispone una ritenuta sullo stipendio degli ufficiali della Guardia di finanza a favore della «Cassa ufficiali» (la norma originaria indica una ritenuta del 2,80% sullo stipendio considerato all'80%). Prevede il pagamento dell'indennità agli eredi in caso di decesso prima della riscossione e la liquidazione delle indennità agli ufficiali già in ausiliaria entro tre anni, secondo disponibilità della Cassa. Alcuni articoli risultano abrogati con la L. 30/11/1961. La L. 4/4/2025, n. 42 ha poi previsto un aumento della percentuale portandola al 3% a decorrere dal 1° gennaio 2026 (con modalità di decorrenza stabilite dalla stessa legge).
Contributo alla Cassa ufficiali della Guardia di finanza
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