LEGGE 3 marzo 1951, n. 193
Norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNorma (legge del 3 marzo 1951) che impone a chi riceve anticipi per spese di missione all'estero di rendere conto entro 30 giorni dal rientro (per missioni >6 mesi rendiconto semestrale entro 60 giorni). Dispone deferimento alla Corte dei conti per i funzionari inadempienti e una sanzione amministrativa (fino a lire 100.000) per estranei all'Amministrazione. Molti articoli della legge risultano abrogati dal D.P.R. 15/12/2001, n.482; la norma è datata e contiene riferimenti a sanzioni in lire e procedure ora superate.
Rendicontazione anticipi spese di missione all'estero
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