Cassazione Civile, Ordinanza n. 14687/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla rideterminazione dell’indennità dovuta per l’espropriazione di un’area sita nel Comune di Trento, destinata dall’urbanistica locale a servizi e attrezzature di interesse generale. Dopo una prima cassazione con rinvio, la corte di merito ha nuovamente quantificato l’indennità applicando la legge provinciale trentina e i criteri di stima previsti per le aree edificabili ai soli fini indennitari, valorizzando l’inserimento del fondo nel tessuto urbanistico e la destinazione delle aree circostanti, nonché condannando gli espropriati alla restituzione delle somme percepite in eccedenza. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) nullità del procedimento e della sentenza per asserita violazione del giudicato rescindente, del quesito peritale e del giusto processo, lamentando che il CTU non si fosse attenuto al quesito e che la corte avesse fatto proprio un criterio gerarchico anziché contestuale dei parametri di legge; 2) violazione dei criteri di stima e del PRG, sostenendo che il primo criterio fosse stato usato in modo esclusivo e che le aree esterne all’anello viario fossero state illegittimamente escluse; 3) ulteriore censura sui medesimi criteri, con richiesta di decisione nel merito e di diversa quantificazione sulla base di valori di mercato più elevati; 4) deduzione di difetto di giurisdizione sulla condanna restitutoria, ritenuta impropria perché la cognizione sarebbe stata solo dichiarativa; 5) omessa pronuncia sulla mancanza di interesse del Comune a ottenere la restituzione, poiché le somme erano state rimborsate dalla Provincia in base a rapporti interni. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: ha escluso che il giudice fosse vincolato al quesito peritale, ha ritenuto rispettati i tre criteri di legge come interpretati dalla precedente cassazione, ha giudicato nuove o non autosufficienti le doglianze sul PRG e sui valori comparativi, ha confermato il potere del giudice ordinario di disporre la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza cassata e ha escluso che i rapporti interni tra Provincia e Comune eliminassero l’interesse restitutorio del Comune.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la corte di rinvio avesse correttamente applicato i criteri di legge per la stima dell’indennità di espropriazione, rispettando il principio di diritto già enunciato nel precedente giudizio di cassazione, e che le ulteriori censure fossero in parte inammissibili per difetto di autosufficienza, novità o carenza di specificità, in parte infondate nel merito. Ha inoltre confermato la legittimità della condanna degli espropriati alla restituzione delle somme percepite in eccedenza a seguito della riforma della precedente decisione, trattandosi di pronuncia accessoria conseguente alla cassazione con rinvio. I ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel giudizio di rinvio e nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove; la censura deve misurarsi con il decisum rescindente e con il thema decidendum già formato.
la doglianza sulla consulenza tecnica non può essere indirizzata all’atto endoprocedimentale in sé, ma alla sentenza che lo recepisce; il giudice resta libero di condividere o meno le conclusioni del CTU.
art. 111 Cost.
la mancata nuova convocazione delle parti e del consulente non integra di per sé violazione del giusto processo, trattandosi di scelta discrezionale del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo è utilizzato per dedurre nullità processuali, ma la Corte ne esclude la fondatezza quando la censura investe valutazioni di merito o il contenuto della consulenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è inammissibile quando il preteso fatto decisivo non sia un fatto storico oggettivo o quando non sia davvero decisivo rispetto alla motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato per denunciare violazioni di legge, ma la Corte precisa che non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o del valore del bene espropriato.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
la doglianza di difetto di giurisdizione è inammissibile quando, in realtà, si contesta il potere del giudice ordinario di pronunciare una condanna restitutoria conseguente alla riforma della sentenza.
la richiesta di decisione nel merito da parte della Cassazione è subordinata all’assenza di autonoma consistenza critica del motivo e non può surrogare una vera censura di legittimità.
le domande di restituzione o di riduzione in pristino conseguenti alla cassazione si propongono al giudice di rinvio, e in caso di cassazione senza rinvio al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza riformata è effetto naturale della riforma e può essere disposta dal giudice della fase di gravame.
l’interesse ad agire del Comune non è escluso dai rapporti interni con la Provincia, perché il rapporto restitutorio azionato verso gli espropriati resta autonomo rispetto ai rimborsi pubblicistici interni.
nel giudizio di cassazione non possono essere introdotti nuovi documenti o fatti, salvo quelli funzionali a provare l’ammissibilità del ricorso.
art. 14, comma 3, l. prov. Trento n. 6/1993
applicazione "contestuale, coniugata e congiunta"
i tre criteri di valutazione delle aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale devono essere tutti considerati e coordinati; non è consentito sostituirli con parametri diversi né attribuire a uno solo valore esclusivo, ma il giudice può modularne il peso in base al caso concreto.
art. 12 l. prov. Trento n. 6/1993
individua le aree inedificabili mediante una tipizzazione chiusa; le aree non ricomprese nelle quattro categorie tipiche restano edificabili ai soli fini indennitari.
art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001
è richiamato per affermare la corretta evocazione della Provincia quale soggetto che ha posto in essere atti della procedura espropriativa.
art. 65 N.T.A. del P.R.G. di Trento
è invocato dai ricorrenti per sostenere una possibile diversa destinazione funzionale dell’area, ma la censura è ritenuta nuova o non autosufficiente e quindi inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma può adattarne l’applicazione alle peculiarità del caso concreto, purché utilizzi tutti i criteri indicati e li coordini tra loro; non è necessario attribuire a ciascun criterio lo stesso peso.
- La consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo di valutazione rimesso al prudente apprezzamento del giudice: il giudice non è vincolato al quesito peritale e può recepire, correggere o integrare le conclusioni del consulente, se adeguatamente motivate e rese nel contraddittorio delle parti.
- In cassazione non sono ammissibili censure nuove, generiche o non autosufficienti: quando si deduce la violazione di norme urbanistiche o di atti non riportati nella sentenza, occorre indicare puntualmente dove la questione sia stata già posta e trascrivere o localizzare i documenti rilevanti.
- La doglianza di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il fatto prospettato non è storico, non è decisivo o coincide con una mera opinione di parte.
- A seguito della riforma della sentenza che abbia determinato pagamenti in eccesso, il giudice della fase successiva può condannare alla restituzione delle somme percepite, trattandosi di effetto restitutorio accessorio e non di autonoma domanda incompatibile con la giurisdizione ordinaria.
- L’interesse del soggetto che ha effettuato il pagamento non viene meno per il solo fatto che il costo sia stato rimborsato da altro ente nei rapporti interni; tale vicenda non incide sul rapporto restitutorio verso il percettore delle somme.
Come è indicizzato
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