Cassazione Civile, Ordinanza n. 11376/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato, dopo avere svolto difesa fiduciaria in favore di un assistito nell'ambito di più gradi di un processo penale, proponeva ricorso ex art. 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale di Torre Annunziata per ottenere la liquidazione dei compensi professionali ai sensi del D.M. n. 55/2014. Il Tribunale si dichiarava incompetente ritenendo applicabile il principio, affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 4247/2020 per le prestazioni rese in materia civile, secondo cui la competenza spetterebbe all'ufficio giudiziario che ha deciso per ultimo la controversia. La Corte d'appello di Napoli, adita a seguito di riassunzione, sollevava d'ufficio conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c., sostenendo invece che tale principio non vale per le prestazioni rese in sede penale e che la competenza restava del Tribunale di Torre Annunziata. Il P.G. concludeva per l'accoglimento del regolamento e la dichiarazione di competenza del Tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio e ha dichiarato la competenza del Tribunale civile di Torre Annunziata, in composizione monocratica, rimettendo le parti dinanzi a tale giudice con assegnazione del termine ex art. 50 c.p.c. La Corte ha precisato che il principio della competenza dell'ufficio giudiziario che ha deciso per ultimo, elaborato dalle Sezioni Unite per la liquidazione dei compensi dell'avvocato in cause civili, non è estensibile alle prestazioni professionali rese in procedimenti penali. Per tali controversie trova applicazione la disciplina ordinaria, anche mediante ricorso ex art. 702-bis c.p.c., davanti al Tribunale monocratico.
Norme richiamate
Consente il regolamento di competenza d'ufficio nel conflitto tra giudici circa l'individuazione del giudice competente.
In caso di declaratoria di competenza, il giudice indica il termine per la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente.
È ritenuto utilizzabile, nel caso esaminato, quale rito per la domanda di liquidazione dei compensi relativi all'attività difensiva svolta in processo penale.
art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011
La Corte ne esclude l'applicazione alle controversie sui compensi per attività svolta in materia penale, limitandolo alle controversie di cui all'art. 28 della l. n. 794/1942 in materia civile.
art. 28 della l. n. 794 del 1942
La disciplina speciale della liquidazione degli onorari dell'avvocato è riferita alle prestazioni giudiziali in materia civile e non si applica ai compensi maturati in sede penale.
art. 34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011
È richiamato come norma di sostituzione dell'art. 28 l. n. 794/1942 nella disciplina del procedimento per la liquidazione dei compensi in materia civile.
Massime di principio
- Il principio secondo cui, nella liquidazione giudiziale dei compensi dell'avvocato per attività svolta in più fasi o gradi di giudizio civile, la competenza spetta all'ufficio giudiziario che ha deciso per ultimo la controversia non si estende automaticamente alle prestazioni svolte nel processo penale.
- La disciplina speciale di cui agli artt. 28 e ss. della l. n. 794/1942, come modificata dal d.lgs. n. 150/2011, riguarda le prestazioni giudiziali in materia civile e non è applicabile alle controversie relative a compensi maturati per difesa penale.
- Per la domanda di liquidazione dei compensi relativi ad attività difensiva in sede penale, il professionista può agire con il rito ordinario o con il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale in composizione monocratica.
- Quando viene erroneamente applicata alla controversia penale la regola dettata per il contenzioso civile sui compensi forensi, il conflitto di competenza va risolto individuando come competente il giudice ordinario di primo grado territorialmente/funcionalmente individuato secondo la disciplina generale applicabile al caso concreto.
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