DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 1998, n. 60
Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di agricoltura e pesca, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto (in vigore dal 1° luglio 1998) che stabilisce che, fino all'entrata in vigore della legge regionale che individua la ripartizione delle funzioni ai sensi dell'art.3 L.142/1990 e dell'art.4, comma 5, L.59/1997, le funzioni conferite dal D.Lgs. 4 giugno 1997, n.143 alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia‑Romagna, Marche, Molise, Campania e Calabria sono esercitate dalle province (salvo funzioni riservate a regioni e comuni). Prevede inoltre specifiche funzioni spettanti in via ordinaria a regioni e a comuni e disciplina temporanea per l'Emilia‑Romagna secondo la L.R. 30/5/1997 n.15.
Attribuzione temporanea alle province delle funzioni regionali in materia di agricoltura per regioni inadempienti
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