Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 4968 del 24-07-2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra la procedura di liquidazione del patrimonio prevista dalla legge sul sovraindebitamento e le regole per l’intervento del Fondo di garanzia nei casi di datore di lavoro non soggetto a procedure concorsuali ordinarie. Indica presupposti, beni inclusi ed esclusi, fasi procedurali, termini e documentazione necessaria per la domanda.

Liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012 e intervento del Fondo di garanzia

Liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012

Il documento fornisce indicazioni generali sulla nuova procedura concorsuale della liquidazione del patrimonio introdotta dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e sulle istruzioni tecniche e amministrative per l’istruttoria delle domande. Sono richiamati sia i presupposti di accesso alla procedura sia le conseguenze operative ai fini dell’intervento del Fondo di garanzia.

Soggetti che possono accedere alla procedura

Possono accedere alla liquidazione del patrimonio i debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267). Il documento cita, a titolo esemplificativo:

  • persone fisiche che non svolgono attività di impresa, come professionisti e altri lavoratori autonomi;
  • imprenditori commerciali sotto soglia ai sensi dell’art. 1 L.F.;
  • imprenditori agricoli;
  • start up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 179/2012.

L’accesso è subordinato alla condizione che, nei 5 anni precedenti la richiesta di apertura della procedura, il debitore non abbia già fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dal capo II della L. 3/2012, cioè accordo del debitore, piano del consumatore o liquidazione del patrimonio.

Presupposto oggettivo: sovraindebitamento

Il presupposto per l’apertura della procedura è il sovraindebitamento, definito dall’art. 6, comma 2, L. 3/2012 come una situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere oppure la definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Beni compresi ed esclusi dalla liquidazione

La liquidazione riguarda tutti i beni del debitore, compresi quelli sopravvenuti nei 4 anni successivi alla domanda di liquidazione.

Sono esclusi dalla liquidazione:

  • i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.;
  • i crediti di natura alimentare e di mantenimento, nonché stipendi, pensioni, salari e quanto il debitore guadagna con la propria attività, nei limiti fissati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia;
  • i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto previsto dall’art. 170 c.c.;
  • le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6, L. 3/2012.

Apertura, gestione e chiusura della procedura

La procedura si apre su istanza del debitore, salvo i casi di conversione della procedura di composizione della crisi in liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14-quater L. 3/2012.

L’apertura è disposta con decreto del giudice, che nomina anche il liquidatore. Il decreto è equiparato all’atto di pignoramento.

Il liquidatore, verificato l’elenco dei creditori, comunica agli stessi modalità e termini per presentare la domanda di partecipazione alla liquidazione. Esaminate le domande, predispone un progetto di stato passivo e lo trasmette agli interessati, assegnando 15 giorni per eventuali osservazioni.

Se non vi sono osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo. Se vi sono contestazioni:

  • se le contestazioni sono ritenute fondate, viene predisposto un nuovo progetto di stato passivo e nuovamente comunicato ai creditori;
  • se le contestazioni non sono condivisibili, gli atti sono rimessi al giudice, che provvede alla formazione dello stato passivo.

La procedura si chiude con decreto del giudice dopo il completamento del programma di liquidazione e comunque non prima di 4 anni dal deposito della domanda di apertura.

Intervento del Fondo di garanzia: ambito e condizioni

La procedura di liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012 presenta affinità con il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, ma può essere aperta solo nei confronti di datori di lavoro non soggetti alla Legge Fallimentare. Per questo il Fondo di garanzia può intervenire alle condizioni previste dall’art. 2, comma 5, L. 297/82.

I requisiti indicati per l’accesso alle prestazioni del Fondo, nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale, sono:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • prova che il datore di lavoro non è assoggettabile alle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942;
  • insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro;
  • esistenza di un credito per TFR e ultime tre mensilità di retribuzione rimasto insoluto.

La cessazione del rapporto va verificata tramite le dichiarazioni presenti in UNILAV, con rinvio alla circolare 74/2008, par. 3.1.1, lett. a).

Prova dei requisiti nella liquidazione del patrimonio

Nel caso della procedura di liquidazione del patrimonio, la non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare e l’insufficienza delle garanzie patrimoniali risultano dal decreto del Tribunale che apre la procedura di liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012. Il decreto è equiparato a un atto di pignoramento ai sensi dell’art. 14-quinquies, comma 3, L. 3/2012.

L’accertamento del credito, per questa specifica procedura, è soddisfatto con l’ammissione del credito nello stato passivo del datore di lavoro, anche se il credito non è stato precedentemente accertato in giudizio. Ciò differenzia questa ipotesi dalle altre previste dall’art. 2, comma 5, L. 297/82.

Momento di presentazione della domanda al Fondo

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione possono presentare domanda di intervento del Fondo di garanzia solo dopo il deposito dello stato passivo definitivo.

In particolare:

  • se non vi sono osservazioni, la domanda può essere presentata dopo l’approvazione definitiva dello stato passivo da parte del liquidatore;
  • se vi sono contestazioni non sanabili e gli atti sono rimessi al giudice, la domanda può essere presentata dopo il decreto del giudice che approva lo stato passivo;
  • se viene proposto reclamo contro il decreto, la domanda deve essere presentata dopo la decisione sul reclamo.

Prescrizione della domanda di intervento

Poiché la procedura è equiparata a un pignoramento positivo, i termini di prescrizione della domanda di intervento del Fondo si intendono sospesi per tutta la durata della liquidazione e decorrono nuovamente dalla data del decreto di chiusura della procedura.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati:

  • copia del decreto del Tribunale che dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012;
  • copia autentica dello stato passivo definitivo redatto dal liquidatore o dal giudice incaricato;
  • modello SR52 compilato dal liquidatore nominato dal Tribunale;
  • copia del decreto di chiusura della procedura, se presente;
  • copia autentica dei provvedimenti di riparto delle somme ricavate dalla liquidazione, se presenti.

Dati da acquisire nella procedura

Le domande presentate dai lavoratori devono essere acquisite nella procedura di liquidazione con specifica codifica:

  • nei dati del responsabile della procedura concorsuale vanno inseriti i dati del liquidatore nominato dal Tribunale;
  • nei dati dell’intervento, il tipo procedura è indicato con "1";
  • la data di dichiarazione dello stato di insolvenza coincide con la data di deposito in Tribunale del ricorso ex art. 14-ter L. 3/2012;
  • la località del Tribunale è quella che ha aperto la procedura;
  • la data di esecuzione della procedura corrisponde alla data di deposito dello stato passivo definitivo oppure alla data di deposito della decisione sull’eventuale reclamo;
  • la data di chiusura è quella del decreto di chiusura della procedura.

Indicazione finale per l’azione di surroga

Il documento ricorda infine la necessità di trasmettere agli uffici legali, per l’esercizio dell’azione di surroga, le quietanze di pagamento rientrate dagli uffici bancari secondo i termini e le modalità indicate nel messaggio 6344 del 30.7.2014.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.