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Ordinanza

Ordinanza del 08/11/2025 n. 29579 - Corte di Cassazione

Accertamento analitico induttivo - Percentuale di ricarico

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e chiarisce che, per l’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, non occorre dimostrare preventivamente l’inattendibilità della contabilità. La ricostruzione deve però fondarsi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche.

Accertamento analitico-induttivo dei ricavi immobiliari e requisiti delle presunzioni.

Accertamento analitico-induttivo e ricostruzione dei ricavi

La pronuncia riguarda la legittimità di un accertamento analitico-induttivo dei ricavi dichiarati da una società di costruzioni per cessioni immobiliari. La Corte distingue tale metodo dall’accertamento induttivo puro e stabilisce che la ricostruzione può essere avviata senza una previa dimostrazione dell’inattendibilità contabile, purché si basi su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.

Accertamento fiscale e fatti contestati

Con avviso relativo al periodo d’imposta 2004, l’Ufficio aveva recuperato maggiori ricavi, con conseguenti maggiori imposte IRPEG, IRAP e IVA, in relazione alla vendita di alcuni appartamenti a prezzi ritenuti anormalmente bassi. Il confronto era stato effettuato con valori OMI, dati del Bollettino immobiliare e prezzi di cessioni comparabili.

In particolare, dagli atti risultava che la Confani Costruzioni Srl aveva venduto il 30 ottobre 2003 alla signora A.A. un appartamento con garage, della stessa tipologia di un immobile oggetto di altre cessioni, al prezzo di 1.507 euro al metro quadrato; il valore medio delle compravendite considerate risultava pari a 1.221 euro al metro quadrato. L’Ufficio aveva ricostruito i ricavi moltiplicando la superficie dell’appartamento, aumentata della metà della superficie del garage, per il valore di 1.500 euro al metro quadrato indicato dall’OMI per costruzioni analoghe. Aveva inoltre rilevato prezzi dichiarati in altre cessioni pari o superiori al valore ricostruito.

L’avviso comprendeva anche sanzioni per violazioni formali: numerazione irregolare del libro inventari e mancata indicazione, nello stesso libro, del metodo di valutazione delle rimanenze. Le sanzioni erano riferite all’art. 9 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997.

Percorso processuale

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo di scarso rilievo le irregolarità formali e reputando insufficienti, in assenza di ulteriore attività istruttoria, i soli valori OMI e del Bollettino immobiliare a dimostrare maggiori ricavi. La società era stata dichiarata fallita; dopo le vicende processuali relative all’interruzione e all’estinzione del giudizio, l’Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. La curatela aveva resistito con controricorso.

Motivo di ricorso e disciplina applicabile

L’Agenzia ha denunciato la violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 54 del D.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Secondo l’Ufficio, l’accertamento analitico-induttivo non richiede una preventiva prova di irregolarità contabili tali da impedire la ricostruzione degli imponibili: l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, anche quando le scritture siano formalmente corrette.

La Corte richiama la distinzione tra i metodi di accertamento. Nell’accertamento analitico-induttivo, regolato dall’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e, in materia IVA, dall’art. 54 del D.P.R. n. 633/1972, l’inattendibilità della contabilità è l’esito della ricostruzione presuntiva di specifici elementi reddituali. L’accertamento induttivo puro, invece, presuppone l’inattendibilità della contabilità e consente la ricostruzione anche sulla base di presunzioni cosiddette super semplici.

Principio affermato dalla Corte

La Corte ritiene fondato il ricorso. L’Amministrazione può ricostruire il reddito sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti senza dimostrare in via preventiva l’inattendibilità della contabilità: tale inattendibilità può emergere all’esito del processo inferenziale. I requisiti della prova presuntiva sono quelli ordinari, indicati dall’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 2729 c.c.

La Corte rileva inoltre che, nel caso concreto, l’Ufficio non aveva fondato la ricostruzione esclusivamente sui valori OMI o sul Bollettino immobiliare. Aveva richiamato anche i prezzi di compravendita di immobili simili, venduti dalla stessa contribuente nel medesimo contesto. La decisione di secondo grado ha quindi errato nel non verificare la sussistenza dei requisiti necessari per una presunzione semplice alla luce dell’insieme degli elementi addotti.

Esito e rinvio

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà applicare i principi enunciati e provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio. La decisione è stata assunta il 23 ottobre 2025 e depositata in cancelleria l’8 novembre 2025.

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