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Ordinanza

Ordinanza del 04/11/2025 n. 29081 - Corte di Cassazione

Accertamento - Reddito d'impresa - Costi deducibili - Royalty

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ritiene corretta, ai fini tributari, la qualificazione come royalties dei compensi versati da CAIMAR Srl a B.B. International Limited in base a un contratto di licenza di fabbricazione e uso del marchio, anziché come provvigioni. Accoglie però il sesto motivo del ricorso per omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di disapplicazione delle sanzioni per errore sul fatto e obiettiva incertezza normativa; cassa quindi la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Accertamento delle ritenute su corrispettivi qualificati come royalties per l’uso del marchio.

Accertamento delle ritenute su royalties per l’uso del marchio

La controversia riguarda la qualificazione fiscale dei compensi versati da CAIMAR Srl alla società britannica B.B. International Limited e il conseguente obbligo di applicare e versare le ritenute sui pagamenti a un soggetto non residente. La Corte conferma la riconducibilità dei corrispettivi alla nozione tributaria di royalties, ma dispone il rinvio limitatamente alla questione delle sanzioni.

Accertamenti e vicenda processuale

A seguito dell’esame della documentazione acquisita tramite questionario ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, l’Agenzia delle entrate ha riqualificato come royalties i compensi contabilizzati da CAIMAR come provvigioni per i rapporti con B.B. e ha contestato l’omesso versamento delle ritenute previste dall’art. 25, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973. Gli avvisi riguardavano gli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015 e recuperavano rispettivamente ritenute pari a:

  • Euro 113.156,55 per il 2013;
  • Euro 11.137,00 per il 2014;
  • Euro 114.331,50 per il 2015.

La CTP di Pavia aveva accolto i ricorsi riuniti, ritenendo che i pagamenti fossero provvigioni per la ricerca della clientela e la raccolta degli ordini previste da un accordo di “service charge”. La CTR della Lombardia aveva riformato tale decisione, giudicando corretta la riqualificazione operata dall’Ufficio. CAIMAR ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi; l’Amministrazione ha resistito con controricorso. Il pubblico ministero aveva chiesto l’accoglimento del terzo e del quarto motivo.

Qualificazione dei compensi e nozione di royalty

La Corte richiama l’art. 26-quater, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui sono canoni i compensi di qualsiasi natura percepiti per l’uso o la concessione in uso, tra l’altro, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti e informazioni concernenti esperienze industriali, commerciali o scientifiche. La definizione corrisponde a quella dell’art. 12, paragrafo 2, del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi del 1996.

La CTR ha correttamente qualificato il rapporto come licenza di fabbricazione e uso del marchio. In base al contratto, il concedente attribuiva al licenziatario, per un periodo limitato, il diritto di produrre determinati articoli, apporvi il marchio e rivenderli a terzi. La licenza prevedeva limitazioni relative alla clientela, poste a tutela del prestigio del marchio, e regole restrittive sull’uso dei disegni e modelli forniti da B.B., dirette alla protezione delle privative.

Secondo la Corte, tali limiti non escludono lo sfruttamento del marchio: CAIMAR poteva produrre e vendere scarpe e borse recanti il marchio in forza del diritto concesso dal titolare, dietro pagamento di un compenso unico o percentuale e nel rispetto delle condizioni contrattuali. È quindi infondata la censura secondo cui i pagamenti sarebbero necessariamente provvigioni per attività di intermediazione o corrispettivi di un diverso contratto atipico.

Esame dei motivi di ricorso

La Corte ha rigettato il primo motivo: nel giudizio d’appello tributario l’effetto devolutivo investe il giudice del riesame delle questioni implicate nel capo impugnato, compreso il merito della controversia, e non soltanto il profilo della motivazione della sentenza di primo grado.

È stato rigettato anche il secondo motivo, relativo alla pretesa errata qualificazione dei pagamenti, per le ragioni esposte sulla natura del contratto di licenza. Il terzo motivo, con cui CAIMAR contestava l’interpretazione del “Revised agreement”, è stato dichiarato inammissibile: la ricorrente aveva contrapposto la propria lettura contrattuale a quella della CTR senza indicare in modo specifico come e dove fossero stati violati i singoli canoni ermeneutici degli artt. 1362 e seguenti c.c.

Il quarto motivo, concernente l’omessa pronuncia sulla dedotta carenza di motivazione e di prova degli avvisi, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ravvisato nella decisione della CTR un rigetto implicito della censura, poiché incompatibile con l’accoglimento della tesi dell’Ufficio. Il quinto motivo, relativo alla violazione degli artt. 7 della legge n. 212/2000 e 43 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., è stato rigettato: l’avviso di accertamento deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne l’an e il quantum; nella fattispecie l’Ufficio aveva fornito una contestazione circostanziata. La censura di insufficiente persuasività non equivale a un difetto di motivazione dell’atto.

Sanzioni: errore sul fatto e obiettiva incertezza

È stato accolto il sesto motivo, relativo alla mancata decisione sulla domanda subordinata di non applicazione delle sanzioni. CAIMAR aveva dedotto, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 472/1997 e dell’art. 10 della legge n. 212/2000, l’errore sul fatto e l’obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo delle disposizioni, questione riproposta in appello.

La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non contiene una statuizione su tale domanda e che il silenzio della CTR non può essere inteso come rigetto implicito. Il settimo motivo, proposto in via subordinata e diretto a sostenere nel merito la disapplicazione delle sanzioni, è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, conseguente all’accoglimento del sesto motivo.

Convenzione Italia-Regno Unito e decisione finale

L’ottavo motivo, relativo all’art. 12, paragrafo 2, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329, è stato dichiarato inammissibile. La questione non era stata trattata nella motivazione della sentenza impugnata e la ricorrente non aveva indicato di averla dedotta nel precedente grado con la necessaria specificità. La prospettazione riguardava l’applicazione di una tassazione sostitutiva nella misura dell’8%.

In conclusione, la Corte ha accolto il sesto motivo, rigettato il primo, il secondo e il quinto e dichiarato inammissibili gli altri. Ha cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame della questione relativa alle sanzioni e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta il 22 ottobre 2025 e depositata il 4 novembre 2025.

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