Ordinanza del 10/11/2025 n. 29594 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte rigetta la censura sulla motivazione della sentenza tributaria, accoglie il primo motivo dell’Agenzia delle Entrate e afferma che l’intimazione di pagamento non impugnata consolida il credito e preclude la contestazione dei vizi degli atti prodromici e delle vicende estintive anteriori alla sua notifica. Cassa la decisione e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Ricorso per Cassazione in materia di impugnazione di cartella e intimazione di pagamento per debiti tributari del 1998 e consolidamento della pretesa per mancata impugnazione dell’intimazione.
Ricorso per Cassazione su cartella e intimazione di pagamento
La pronuncia riguarda una controversia relativa a cartella di pagamento e intimazione per II.DD., IVA e altri tributi riferiti al periodo d’imposta 1998. La Corte esamina i motivi dell’Agenzia delle Entrate e chiarisce gli effetti della mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento sugli atti tributari precedenti.
Vicenda processuale
La Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, con sentenza n. 95/2/2018, aveva accolto il ricorso di A.A. contro l’intimazione di pagamento e la cartella, rilevando la prescrizione del credito e annullando la cartella. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, con sentenza n. 250/10/2020, aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione.
L’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione articolato in tre motivi. Il contribuente è rimasto intimato.
Motivazione della sentenza d’appello
Con il secondo motivo, esaminato prioritariamente, l’Agenzia ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c., sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse incomprensibile e non esponesse, neppure sinteticamente, le ragioni di fatto e di diritto.
La censura è stata respinta. Richiamando Cass., Sezioni Unite, 7 aprile 2014, n. 8053, nonché Cass. n. 7090/2022 e n. 6986/2023, la Corte ribadisce che, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. disposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al “minimo costituzionale”. Sono denunciabili soltanto anomalie che incidono sull’esistenza stessa della motivazione: mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente un semplice difetto di completezza o sufficienza.
Nel caso concreto, la sentenza aveva identificato gli atti controversi — cartelle emesse per l’anno 1998 e intimazione notificata il 23 maggio 2017 — e aveva esposto lo svolgimento del processo, l’esito del primo grado, le doglianze delle parti e la ragione della conferma della prescrizione. La motivazione è stata quindi ritenuta superiore alla soglia minima richiesta.
Effetti della mancata impugnazione dell’intimazione
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’Agenzia ha denunciato la violazione degli artt. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, 25 del D.P.R. n. 602/1973, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. La doglianza riguarda l’aver ritenuto impugnabile la cartella in assenza, nell’atto introduttivo, di contestazioni dei suoi vizi propri. Il motivo è stato accolto.
La Corte afferma che, quando l’intimazione di pagamento non viene impugnata, il contribuente non può successivamente contestare i vizi propri della cartella prodromica né far valere vicende estintive del credito anteriori alla notifica dell’intimazione. La mancata impugnazione consolida la pretesa tributaria contenuta negli atti precedenti.
Il principio è ricondotto al meccanismo dell’art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili precedenti consente di impugnarli unitamente all’atto successivo notificato. Se però quest’ultimo, quale l’intimazione, non viene impugnato — sia quanto alla mancata notificazione degli atti presupposti, sia quanto all’illegittimità della pretesa o alla prescrizione — il credito si consolida e non possono essere dedotte in seguito le vicende estintive anteriori alla sua notifica.
La Corte richiama, tra le altre, Cass. n. 5 e n. 21945/2025, Cass. n. 6436/2025, n. 13329/2025 e n. 22108/2024, nonché Cass. n. 10736/2024 e Cass., Sezioni Unite, 18 febbraio 2014, n. 3773. È superato il diverso orientamento iniziale di Cass. n. 16743/2024. La Corte precisa inoltre che il principio non è contraddetto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36/2025, che riguarda la produzione di nuove prove in appello nel processo tributario e l’applicazione nei giudizi in corso delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, non l’impugnabilità degli atti intermedi.
Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva elencato gli atti intermedi, ma non aveva accertato se fossero stati notificati. Tale omissione rende necessario un nuovo esame alla luce del principio enunciato.
Terzo motivo e decisione
Il terzo motivo, relativo all’omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti — in particolare, la notificazione degli atti interruttivi della prescrizione che l’Agenzia dichiarava documentata — è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
La Corte ha accolto il primo motivo, rigettato il secondo e dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la controversia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per l’ulteriore esame e la liquidazione delle spese di lite. La decisione è stata assunta a Roma il 23 settembre 2025 e depositata in Cancelleria il 10 novembre 2025.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 8 nov 2025Ordinanza del 08/11/2025 n. 29579 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 13 nov 2025Ordinanza del 13/11/2025 n. 29957 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 13 nov 2025Ordinanza del 13/11/2025 n. 30036 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 6 nov 2025Ordinanza del 06/11/2025 n. 29337 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 6 nov 2025Ordinanza del 06/11/2025 n. 29354 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 5 nov 2025Ordinanza del 05/11/2025 n. 29333 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →