Provvedimento del 25/02/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento approva il modello CSO11 per comunicare all’Agenzia delle entrate la sede telematica presso cui ricevere i mod. 730-4, con istruzioni e specifiche tecniche. Stabilisce termini, modalità di presentazione entro il 31 marzo 2011, soggetti interessati, casi di revoca o comunicazione sostitutiva e regole tecniche di trasmissione, con controlli formali che comportano lo scarto in caso di errori.
Approvazione del modello di comunicazione telematica dei dati 730-4
Approvazione del modello di comunicazione 730-4
Il provvedimento approva il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate", con le relative istruzioni e specifiche tecniche. Il documento disciplina le modalità e i termini per l’attuazione delle disposizioni in materia di trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni 730, con riferimento all’anno 2011.
Finalità e ambito applicativo
Il modello consente ai sostituti d’imposta di comunicare all’Agenzia delle entrate la sede telematica presso cui ricevere i modelli 730-4 trasmessi da Caf e professionisti abilitati. La disciplina si inserisce nel sistema di scambio telematico dei flussi informativi relativo al risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi mod. 730.
Soggetti interessati e modalità di utilizzo
Il modello deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta che intendono ricevere i mod. 730-4 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o tramite un intermediario incaricato.
- I sostituti d’imposta abilitati alla trasmissione telematica che intendono ricevere direttamente i mod. 730-4 devono presentare la comunicazione.
- I sostituti che si avvalgono di un intermediario devono indicarne il codice sede Entratel.
- I sostituti appartenenti a un gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, possono indicare la società del gruppo incaricata della ricezione.
- Il modello deve essere presentato anche da chi ha già ricevuto negli anni precedenti i mod. 730-4 in via telematica.
Termini di presentazione e gradualità di attuazione
La comunicazione deve essere trasmessa entro il 31 marzo 2011, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario.
- Le comunicazioni trasmesse oltre il 31 marzo 2011 non producono effetti per l’anno 2011.
- Sono considerate tempestive anche le comunicazioni scartate, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione di scarto.
- Per l’anno 2011 le disposizioni si applicano con gradualità e non riguardano INPS, Ministero dell’Economia e delle Finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro), INPDAP, Ferrovie dello Stato Spa e Poste italiane Spa.
- I Caf e i professionisti abilitati provvedono autonomamente all’invio dei risultati contabili alle amministrazioni non incluse nell’elenco reso disponibile dall’Agenzia.
Contenuto del modello
La comunicazione è composta da un unico prospetto, nel quale devono essere indicati i dati del sostituto d’imposta e la sede telematica di ricezione. Nel frontespizio del modello devono essere riportati:
- codice fiscale del sostituto;
- protocollo dell’ultimo modello 770 Semplificato presentato nell’anno precedente;
- indicazione dell’eventuale mancata presentazione del modello 770 Semplificato;
- numero di cellulare e/o indirizzo e-mail del sostituto, con obbligo di indicare almeno uno dei due dati.
Quadro A: ricezione diretta tramite utenza del sostituto
Il quadro A è alternativo al quadro B e serve a richiedere che i dati dei mod. 730-4 siano resi disponibili direttamente all’utenza telematica del sostituto.
- La sezione I è riservata ai soggetti abilitati al servizio Fisconline con numero di percipienti non superiore a 20.
- La sezione II è riservata agli utenti abilitati al servizio Entratel e richiede l’indicazione del codice sede Entratel del sostituto.
- Le due sezioni sono alternative tra loro.
Quadro B: ricezione tramite intermediario
Il quadro B è alternativo al quadro A e serve a far rendere disponibili i mod. 730-4 presso l’utenza telematica di un intermediario abilitato o di una società del gruppo.
- Deve essere indicato il codice fiscale dell’intermediario incaricato.
- Deve essere indicato il codice sede Entratel dell’intermediario.
- Devono essere riportati numero di cellulare e/o indirizzo e-mail dell’intermediario, con obbligo di indicarne almeno uno.
- L’abbinamento tra codice fiscale e codice sede Entratel deve identificare un’utenza telematica abilitata.
Revoca della comunicazione
La revoca può essere richiesta solo in caso di cessazione dell’attività con perdita della qualifica di sostituto d’imposta.
- Deve essere barrata l’apposita casella.
- Va indicata la data di cessazione dell’attività nella forma gg/mm/aaaa.
- La comunicazione di revoca deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate al verificarsi dell’evento.
Firma, delega e impegno alla trasmissione telematica
La comunicazione deve essere firmata dal sostituto d’imposta. L’intermediario abilitato che trasmette la comunicazione deve assumere l’impegno alla trasmissione telematica, indicando codice fiscale, firma e data dell’impegno.
- L’intermediario deve conservare la copia cartacea della comunicazione sottoscritta dal sostituto e corredata della delega.
- Il riquadro "Delega del sostituto" è riservato ai casi in cui il sostituto incarichi un intermediario alla ricezione dei mod. 730-4.
- Se è compilato il quadro B, la delega deve essere presente; non deve invece essere utilizzata se è compilato il quadro A.
Specifiche tecniche di trasmissione
Le specifiche tecniche prevedono che ogni fornitura telematica sia composta da record di lunghezza fissa pari a 1.900 caratteri:
- record di tipo A, di testa;
- record di tipo B, contenente i dati della comunicazione;
- record di tipo Z, di coda.
La sequenza deve prevedere:
- un solo record A come primo record;
- un solo record B per ogni modello di comunicazione;
- un solo record Z come ultimo record.
Se la dimensione complessiva eccede 3 MB compressi, occorre predisporre più forniture, mantenendo nella stessa fornitura i dati di ciascuna comunicazione.
Regole di compilazione e controlli formali
Le specifiche tecniche prevedono controlli stringenti sui dati inseriti.
- I campi posizionali devono rispettare formato, lunghezza e allineamento previsti.
- I caratteri alfabetici devono essere in maiuscolo.
- Le difformità tecniche determinano lo scarto della comunicazione.
- I codici fiscali del sostituto, dell’intermediario e dell’eventuale intermediario incaricato devono essere formalmente corretti e registrati in Anagrafe tributaria.
- La presenza di omocodia non aggiornata comporta lo scarto.
- Il codice sede Entratel deve identificare correttamente l’utenza abilitata.
Dati del modello 770 Semplificato e comunicazione sostitutiva
Per le comunicazioni da inviare nel 2011 è obbligatoria l’indicazione del protocollo del modello 770 Semplificato 2010 del sostituto.
- Se il modello 770 Semplificato non è stato presentato, va barrata l’apposita casella.
- I dati del protocollo devono corrispondere a quelli risultanti in Anagrafe.
- La comunicazione sostitutiva richiede l’indicazione del protocollo della comunicazione precedente che si intende sostituire.
- Il protocollo sostitutivo deve rispettare specifiche strutturali e temporali; anomalie o omissioni determinano lo scarto.
Effetti della trasmissione e gestione dei flussi
L’Agenzia delle entrate:
- rilascia l’attestazione di ricezione ai Caf e ai professionisti abilitati entro cinque giorni;
- rende disponibili i risultati contabili ai sostituti entro dieci giorni dalla ricezione;
- conferma ai Caf e ai professionisti la disponibilità dei dati entro quindici giorni.
Se non è possibile consegnare il risultato contabile al sostituto, l’Agenzia trasmette la ricevuta al Caf o al professionista, che inviano il modello 730-4 al sostituto con mezzi idonei. Se il sostituto riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non deve effettuare conguagli, deve restituire il modello 730-4 entro il quinto giorno lavorativo successivo al Caf o al professionista.
Caratteristiche di stampa del modello
L’allegato tecnico disciplina anche le caratteristiche grafiche e materiali del modello cartaceo.
- Formato A4 su fogli singoli, separatamente dalle istruzioni.
- Carta bianca con opacità tra 86% e 88% e peso di 80 gr./mq.
- Stampa tipografica in nero con fondini azzurri Pantone 311 U; è ammessa stampa monocromatica nera.
- Devono essere indicati sul bordo laterale sinistro i dati identificativi di chi cura la stampa o la predisposizione grafica e gli estremi del provvedimento.
Informativa privacy
Il modello contiene l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003. L’informativa chiarisce che i dati personali sono trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari per l’assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati.
- I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati nei casi previsti da legge o regolamento.
- Il numero di telefono e l’indirizzo e-mail del sostituto sono utilizzati esclusivamente per finalità connesse alla gestione del flusso dei mod. 730-4.
- Il trattamento avviene prevalentemente con strumenti informatizzati.
- L’Agenzia si avvale di So.ge.i. S.p.a. come responsabile esterno del trattamento.
- L’interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione e opposizione nei limiti dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003.
- Non è richiesto il consenso al trattamento, trattandosi di soggetti pubblici e di dati il cui conferimento è obbligatorio per legge.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
- statuto e regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- DM 31 luglio 1998;
- DM 31 maggio 1999, n. 164;
- D.L. 30 settembre 2005, n. 203, artt. 3-bis, comma 10, e 7-quinquies;
- regolamento 7 maggio 2007, n. 63;
- provvedimenti del Direttore dell’Agenzia del 23 gennaio 2009 e del 3 febbraio 2010.
Pubblicazione e data
Il provvedimento è datato Roma, 25 febbraio 2011, ed è firmato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate Attilio Befera. La pubblicazione avviene sul sito internet dell’Agenzia ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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