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Provvedimento

Provvedimento del 04/03/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate attiva il pagamento telematico dell’imposta sostitutiva per i leasing immobiliari e approva le modifiche ai modelli 69 e CDC, oltre alle specifiche tecniche per locazioni, cessioni, risoluzioni, proroghe e denunce cumulative di fondi rustici. Le nuove specifiche tengono conto del sistema tavolare e prevedono un periodo transitorio di 60 giorni di coesistenza con i vecchi tracciati.

Attivazione procedure telematiche e aggiornamento modelli 69 e CDC per leasing, locazioni, cessioni, risoluzioni, proroghe e denunce cumulative fondi rustici

Attivazione delle procedure telematiche e aggiornamento dei modelli

Il provvedimento disciplina tre interventi principali: l’avvio dei pagamenti telematici dell’imposta sostitutiva per i contratti di leasing immobiliare; l’approvazione del nuovo modello 69 e delle specifiche tecniche per la registrazione telematica degli atti; l’aggiornamento del modello CDC per la comunicazione dei dati catastali nei casi di cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione o affitto di immobili. Sono inoltre approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle denunce cumulative dei contratti di affitto di fondi rustici.

Attivazione del pagamento telematico dell’imposta sostitutiva per il leasing immobiliare

Le procedure telematiche per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale, prevista per i contratti di leasing immobiliare dall’art. 1, comma 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono attivate a partire dal secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La motivazione chiarisce che il pagamento avviene esclusivamente tramite i servizi online dell’Agenzia.

Modello 69: modifiche e specifiche tecniche per la registrazione telematica

Il modello per la richiesta di registrazione degli atti, Modello 69, è aggiornato con le seguenti modifiche principali:

  • nel Quadro A il campo "Cognome e nome" del richiedente è sostituito dal "Codice fiscale del richiedente la registrazione";
  • nel Quadro B e nel Quadro C è aumentato il numero dei righi disponibili;
  • nel Quadro D il campo "Sezione urbana" è rinominato "Sezione urbana/Comune catastale";
  • nel Quadro D sono eliminati i campi relativi a "Partita tavolare", "Corpo tavolare" e "Porzione materiale".

È approvato il nuovo Modello 69, riportato nell’allegato 1, e sono approvate le specifiche tecniche dell’allegato 3, che sostituiscono integralmente l’allegato tecnico bis al decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Dal secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione e per 60 giorni è consentito utilizzare sia le nuove specifiche sia quelle precedenti; decorso tale termine, restano attive solo le nuove.

Modello CDC: comunicazione dei dati catastali per cessioni, risoluzioni e proroghe

Il modello CDC è modificato in modo analogo per adeguarlo al coordinamento con il sistema tavolare:

  • il campo "Cognome" è rinominato "Cognome/Denominazione/Ragione sociale";
  • il campo "Sezione urbana" è rinominato "Sezione urbana/Comune catastale";
  • sono eliminati i campi "Partita tavolare", "Corpo tavolare" e "Porzione materiale".

È approvato il nuovo Modello CDC, allegato 2, e sono approvate le specifiche tecniche dell’allegato 4, che sostituiscono l’allegato tecnico quater al decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Anche in questo caso, le vecchie e le nuove specifiche sono utilizzabili in parallelo per 60 giorni dalla pubblicazione.

Specifiche tecniche per le denunce cumulative di contratti di affitto di fondi rustici

Sono approvate le specifiche tecniche dell’allegato 5 per la trasmissione telematica delle denunce cumulative di contratti di affitto di fondi rustici, in sostituzione dell’allegato tecnico quinques del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Il periodo transitorio di 60 giorni dalla pubblicazione vale anche per queste specifiche.

Ragioni dell’intervento e ambito applicativo

La motivazione del provvedimento spiega che gli aggiornamenti sono necessari per recepire le modifiche introdotte dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, all’art. 19, commi 15 e 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con particolare attenzione ai territori soggetti a sistema tavolare e al coordinamento con l’ordinamento tavolare delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Gli aggiornamenti dei dati identificativi immobiliari si applicano ai seguenti adempimenti telematici:

  • registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
  • pagamenti delle imposte dovute per cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione e affitto;
  • denunce cumulative dei contratti di affitto di fondi rustici ex art. 17, comma 3-bis, del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Regole di coesistenza tra vecchi e nuovi tracciati

Per tutti i flussi interessati dalle specifiche tecniche aggiornate, l’attivazione decorre dal secondo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Dalla stessa data è possibile utilizzare contemporaneamente il vecchio tracciato per ulteriori 60 giorni, a tutela dei rapporti con i cittadini.

Contenuto essenziale del Modello 69

Il modello 69 serve per la richiesta di registrazione degli atti, esclusi quelli emessi dagli organi giurisdizionali. La compilazione è richiesta a macchina o a stampatello. Il modello si compone di:

  • una parte riservata all’ufficio, non compilata dal richiedente;
  • il Quadro A, il Quadro B e il Quadro D, compilati dal richiedente;
  • il Quadro C, compilato dai notai o dagli ufficiali roganti per atti pubblici e scritture private autenticate, oppure dall’ufficio per scritture private non autenticate.

Nel Quadro A si indicano ufficio, numero di fogli, data di stipula, numero di repertorio, tipologia dell’atto e, per il richiedente, il codice fiscale.

Nel Quadro B si indicano i soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell’atto, con numerazione progressiva, codice fiscale e dati anagrafici. Per le persone fisiche sono richiesti cognome, nome, comune o Stato estero di nascita, provincia, data di nascita, sesso e domicilio fiscale; per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno indicati denominazione o ragione sociale e i dati identificativi richiesti. Il codice fiscale è obbligatorio salvo le ipotesi di esclusione previste dal DPR n. 605 del 1973 o di mancata attribuzione.

Nel Quadro C si indicano i dati descrittivi dell’atto: numero d’ordine, codice negozio, eventuale assoggettamento a IVA, agevolazioni fiscali, effetti sospesi o non definitivi, valori dichiarati e soggetti danti causa o aventi causa. Per locazioni e affitti il canone va indicato annuale o complessivo secondo la durata del contratto. Sono previste regole specifiche per più negozi e per la numerazione dei modelli aggiuntivi.

Nel Quadro D si riportano i dati catastali degli immobili per locazioni, affitti e comodati di beni immobili. Per gli immobili siti in zone tavolari il campo della sezione urbana è sostituito dal Comune catastale e sono eliminati i riferimenti tavolari non più utilizzabili nei modelli aggiornati.

Contenuto essenziale del Modello CDC

Il Modello CDC, dedicato ai casi di cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione o affitto di beni immobili, richiede:

  • gli estremi di registrazione;
  • i dati del soggetto che presenta la comunicazione;
  • i dati catastali degli immobili;
  • la sottoscrizione.

Tra i dati del soggetto che presenta la comunicazione vanno indicati codice fiscale, sesso, identificativo contraente, cognome o denominazione, nome e dati anagrafici o societari. L’identificativo contraente distingue locatore, conduttore, cedente e cessionario.

Per gli immobili vanno indicati numero d’ordine, codice comune, tipologia di immobile censito al catasto terreni o urbano, indicazione intero/porzione, sezione urbana o comune catastale, foglio, particella e subalterno. Anche qui, in presenza di sistema tavolare, i riferimenti catastali sono stati aggiornati.

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica: principi generali

Le specifiche tecniche dei file telematici prevedono file XML o record posizionali a seconda della tipologia di adempimento. I file devono rispettare rigorosamente le caratteristiche tecniche, altrimenti vengono scartati. Sono disciplinati:

  • i servizi telematici Entratel e Internet;
  • i codici di autenticazione o di riscontro;
  • le modalità di costruzione, ricezione ed elaborazione dei file;
  • la struttura dei record, con campi numerici e alfanumerici, allineamenti e caratteri di inizializzazione.

Specifiche tecniche per i contratti di locazione e affitto di beni immobili

L’allegato tecnico bis disciplina la registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e il versamento delle relative imposte. I file XML devono rispettare lo standard XML 1.0, usare Unicode ISO 10646 e preferibilmente UTF-8; sono previste soglie dimensionali massime diverse per Entratel e Internet.

I dati generali comprendono:

  • codice fiscale del fornitore;
  • codice fiscale del conto;
  • codice ufficio;
  • valuta di prelievo in Euro;
  • tipo di contratto;
  • identificativo del contratto;
  • date di inizio, fine e stipula;
  • indicazione di soggetto IVA, esenzione o agevolazione;
  • oggetto della locazione;
  • tipo pagamento;
  • importi di registrazione, bollo, sanzioni e interessi;
  • numero di pagine.

Le sezioni XML previste includono gli elementi per canone, date, immobile, catasto, locatore e conduttore. Sono specificate le regole sui tipi di canone fisso e variabile, sulle categorie catastali e sui dati anagrafici dei soggetti.

Oggetto della locazione, aliquote e regole d’imposta per i contratti di locazione

Le tabelle richiamate nel documento distinguono numerosi codici oggetto della locazione, tra cui fondi rustici, immobili urbani, altri immobili, leasing di immobili abitativi e strumentali, locazioni di fabbricati abitativi effettuate da costruttori e altre fattispecie agevolate o soggette a specifiche discipline IVA.

Per l’imposta di registro:

  • per i fondi rustici è prevista l’aliquota dello 0,50%;
  • per gli immobili urbani e per altri casi indicati nelle tabelle, l’aliquota ordinaria è il 2% o l’1% a seconda del codice;
  • se l’imposta calcolata è inferiore a Euro 67,00, è comunque dovuta l’imposta fissa di Euro 67,00;
  • se il corrispettivo è soggetto a IVA, l’imposta di registro è comunque fissa a Euro 67,00.

Sono anche descritte le regole per la determinazione dell’imposta in caso di annualità successive, proroghe, cessioni, risoluzioni e conguaglio d’imposta per canoni determinati dopo la registrazione, con indicazione delle riduzioni e delle condizioni di applicabilità in base alla durata e alla tipologia del contratto.

Imposta di bollo, sanzioni e interessi

Per i contratti scritti, l’imposta di bollo è dovuta nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio o frazione; per i contratti di leasing l’imposta di bollo è pari a Euro 14,62 indipendentemente dal numero di esemplari e copie. Il documento prevede inoltre l’indicazione degli importi di eventuali sanzioni per tardiva registrazione o tardivo pagamento e degli eventuali interessi.

Record telematici per pagamenti, cessioni, risoluzioni, proroghe e imposta sostitutiva

L’allegato tecnico quater definisce i record di tipo A, B, C, I e Z per le richieste di pagamento telematico connesse a proroghe, cessioni, risoluzioni e imposta sostitutiva dei contratti di locazione finanziaria di immobili. I file devono avere record di lunghezza fissa di 500 caratteri, con campi posizionali e controlli finali.

Il record A contiene i dati del responsabile della fornitura, del titolare del conto e del soggetto intestatario dei contratti. Il record B contiene i dati della richiesta di pagamento, compresi tipo operazione, ID richiesta, ufficio competente, estremi di registrazione, canone, agevolazioni, imposta, sanzioni, interessi, dati della proroga, della risoluzione o della cessione e, se necessario, i dati relativi a soggetto controparte, subentro e oggetto del contratto.

Il record C si usa solo per le cessioni e riporta i codici fiscali dei soggetti che, dopo la cessione, costituiscono la parte locatrice o conduttrice. Il record I si usa per le operazioni di cessione, risoluzione o proroga e contiene i dati catastali degli immobili oggetto dell’operazione, secondo una tabella di 10 elementi.

Il record Z contiene il riepilogo del numero di record di tipo B, C e I.

Imposta sostitutiva sui leasing immobiliari

Per i contratti di locazione finanziaria di immobili, il documento descrive il metodo di calcolo dell’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale:

  • si applica l’aliquota del 2% per i fabbricati strumentali e del 3% per i fabbricati abitativi al valore del bene immobile finanziato;
  • si scomputano le imposte proporzionali già corrisposte sui canoni di locazione finanziaria;
  • sull’importo residuo si applica uno sconto forfetario pari al 4% moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto, calcolati dal 1° gennaio 2011 fino alla data del riscatto.

Sono specificati anche i dati da indicare nel record relativo a questa fattispecie: codice fiscale della controparte, costo finanziato o di realizzazione, tipo costo, imposta di registro già corrisposta al 31.12.2010, annualità residue, data di fine locazione e tipo di proroga, con riferimenti a moratoria ABI, rinegoziazione, alluvione Veneto e terremoto Abruzzo.

Denunce cumulative di contratti di affitto di fondi rustici

L’allegato tecnico quinques disciplina la trasmissione telematica delle denunce cumulative di contratti di affitto di fondi rustici. Il file è composto da record fissi di 500 caratteri e prevede i tipi:

  • A: testa del file;
  • B: dati generali della denuncia;
  • C: dati del singolo contratto;
  • D: dati dell’immobile affittato;
  • S: dati dell’altra parte contraente;
  • Z: coda del file.

Il record A contiene i dati del responsabile della fornitura, del richiedente la registrazione e del titolare del conto. Il record B contiene l’ID della denuncia, il codice ufficio, la data di stipula, i dati del soggetto richiedente, l’ammontare complessivo dei corrispettivi, l’imposta di registro, sanzioni e interessi. Il record C contiene l’ID del contratto, la durata e il canone complessivo. Il record D contiene i dati dell’immobile, compresi ubicazione, elementi catastali, reddito agrario o dominicale, superficie, codice comune e altri dati identificativi. Il record S contiene i dati della controparte del contratto.

Riferimenti normativi richiamati nel provvedimento

Tra i riferimenti normativi e amministrativi richiamati figurano, tra gli altri:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
  • decreto ministeriale 31 luglio 1998;
  • decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, commi 15 e 16;
  • legge 30 luglio 2010, n. 122;
  • legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 16;
  • provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2010 e del 14 gennaio 2011.

Il provvedimento è datato Roma, 4 marzo 2011, ed è firmato dal Direttore dell’Agenzia, Attilio Befera.

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