Circolare Inail n. 54 del 9 giugno 2015
Risarcimento dei danni all'autovettura di proprietà del personale autorizzato all'uso del proprio mezzo di trasporto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il rimborso dei danni subiti dall’autovettura di proprietà del dipendente autorizzato all’uso del proprio mezzo per ragioni di servizio. Il risarcimento opera secondo il principio dell’autoassicurazione, solo in presenza di nesso causale con la missione e al ricorrere di specifici presupposti documentali e autorizzativi. Sono esclusi i danni dovuti a usura, dolo, colpa grave, vandalismo e imperizia nella guida. La nuova disciplina integra e sostituisce, ove difforme, le circolari n. 13/1996 e n. 13/2006 e si applica alle missioni dal 15 giugno 2015.
Risarcimento dei danni all’autovettura del personale autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto
Risarcimento dei danni all’autovettura del personale autorizzato all’uso del mezzo proprio
La circolare disciplina il rimborso dei danni subiti dall’autovettura di proprietà del dipendente autorizzato all’uso del proprio mezzo per ragioni di servizio. Essa chiarisce i presupposti applicativi del risarcimento, la documentazione necessaria, le competenze istruttorie interne e le ipotesi escluse, integrando e sostituendo in parte le precedenti disposizioni del 1996 e del 2006.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina si fonda sull’art. 9 del D.P.R. n. 43 del 13 gennaio 1990, relativo alla copertura dei rischi di infortunio e danneggiamento per il personale autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio. Sono richiamate anche la circolare Inail n. 13 del 15 febbraio 1996, che aveva dato attuazione alla norma, e la circolare Inail n. 13 del 2 marzo 2006, dedicata al risarcimento dei danni all’autovettura in presenza di comportamenti dolosi o gravemente colposi.
Principio dell’autoassicurazione
L’Istituto conferma, per i danni all’autovettura, il ricorso al principio dell’autoassicurazione. Ciò significa che il risarcimento è posto direttamente a carico dell’Istituto, senza stipula di una specifica polizza assicurativa per questo tipo di danni. La circolare richiama, in via preliminare, che per i danni fisici era già stato stipulato uno specifico contratto di assicurazione, mentre per i danni al veicolo è stata adottata la soluzione dell’autoassicurazione.
Ambito di applicazione e presupposto del nesso causale
Il rimborso riguarda i danni occorsi all’autovettura di proprietà del dipendente, il cui utilizzo sia stato autorizzato per ragioni di servizio e limitatamente al tempo strettamente necessario all’espletamento del servizio stesso. Condizione essenziale è l’accertamento di un nesso di causalità tra la missione svolta e l’evento dannoso.
Non sono invece rimborsabili i danni dovuti alla fisiologica usura del mezzo, anche quando emergano casualmente durante lo svolgimento della missione. La circolare distingue quindi tra danno connesso causalmente al servizio e deterioramento naturale del veicolo.
Requisiti del veicolo ammesso al rimborso
La circolare specifica che l’autovettura utilizzata deve rientrare in una delle seguenti situazioni:
- proprietà del dipendente;
- proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni;
- in caso di separazione dei beni, proprietà del coniuge con cui sia stato stipulato un contratto di comodato d’uso avente data anteriore all’autorizzazione all’uso dell’autovettura e già in possesso dell’Istituto al momento dell’autorizzazione;
- proprietà di altro soggetto entro il primo grado di parentela con il dipendente, purché vi sia un contratto di comodato d’uso esclusivo anteriore all’autorizzazione e già in possesso dell’Istituto all’atto dell’autorizzazione;
- comproprietà con il coniuge in regime di separazione dei beni;
- comproprietà con altri componenti del nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia.
Presupposti e documentazione per il riconoscimento del danno
Il risarcimento è disposto solo quando ricorrano i presupposti individuati dalla normativa di riferimento e la richiesta sia corredata dalla relativa documentazione. In particolare, devono risultare:
- l’accertamento da parte dell’amministrazione che l’incidente sia avvenuto per motivi ed in occasione di lavoro, anche tramite il foglio di viaggio o documentazione equivalente;
- l’autorizzazione all’uso dell’autovettura di proprietà in epoca anteriore al sinistro;
- eventuali rapporti redatti dal personale di polizia;
- fatture in originale o in copia autentica relative alle spese di riparazione;
- dichiarazione del dipendente di non aver ottenuto il risarcimento da alcuna compagnia di assicurazione;
- eventuale indagine ispettiva.
Uffici competenti all’esame delle richieste
Le richieste di rimborso complete della documentazione sono esaminate dai Direttori delle Direzioni regionali; per le sedi di Aosta, Trento e Bolzano l’esame è attribuito ai dirigenti indicati nella circolare. Per i dipendenti in servizio presso la Direzione generale, la competenza è del Direttore della Direzione centrale risorse umane.
Ipotesi escluse dal risarcimento
La circolare esclude espressamente il risarcimento dei danni derivanti da:
- comportamenti dolosi;
- comportamenti gravemente colposi;
- atti di vandalismo;
- imperizia nella guida, come gli urti durante le manovre di parcheggio.
Valutazione tecnica e decorrenza
I dirigenti competenti possono valutare l’opportunità di ricorrere a periti assicurativi abilitati per la verifica tecnico-economica della congruità della richiesta. Tali periti devono essere remunerati secondo le tariffe professionali vigenti.
La nuova disciplina integra e sostituisce, ove disponga diversamente, quanto previsto dalle circolari n. 13/1996 e n. 13/2006. La circolare deve essere portata a conoscenza del personale secondo le modalità della circolare n. 3 del 1973 e si applica alle missioni effettuate a decorrere dal 15 giugno 2015.
Punti principali
Oggetto e quadro normativo
La circolare riguarda il risarcimento dei danni all’autovettura di proprietà del personale autorizzato a usare il proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio. Richiama come base normativa l’art. 9 del D.P.R. n. 43 del 13 gennaio 1990 e le precedenti circolari Inail n. 13 del 15 febbraio 1996 e n. 13 del 2 marzo 2006.
Principio dell’autoassicurazione
Per i danni all’autovettura l’Istituto applica il principio dell’autoassicurazione, assumendo direttamente a proprio carico il risarcimento senza stipulare una polizza assicurativa specifica. Rimane ferma la copertura assicurativa per i danni fisici prevista da separato contratto.
Presupposti per il rimborso
Il rimborso è ammesso solo se vi è un accertato nesso di causalità tra la missione svolta e l’evento dannoso. Non sono rimborsabili i danni derivanti dalla fisiologica usura del mezzo, anche se emersi in occasione della missione.
Requisiti relativi al veicolo
L’autovettura deve essere di proprietà del dipendente, del coniuge in comunione dei beni o, in separazione dei beni, del coniuge con contratto di comodato d’uso anteriore all’autorizzazione e già in possesso dell’Istituto, oppure di altro parente entro il primo grado con comodato d’uso esclusivo anteriore all’autorizzazione e già in possesso dell’Istituto. È ammessa anche la comproprietà con il coniuge in separazione dei beni o con altri componenti del nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia.
Documentazione necessaria
La richiesta di rimborso deve essere corredata da documentazione che dimostri l’avvenuto incidente in occasione di lavoro, l’autorizzazione all’uso dell’autovettura in data anteriore al sinistro, eventuali rapporti di polizia, fatture originali o copie autentiche delle riparazioni, dichiarazione di non aver ottenuto risarcimenti da assicurazioni ed eventuale indagine ispettiva.
Competenza istruttoria
Le richieste dei dipendenti delle sedi territoriali sono esaminate dai Direttori delle Direzioni regionali e, per le sedi di Aosta, Trento e Bolzano, dai rispettivi dirigenti indicati; le richieste dei dipendenti della Direzione generale sono esaminate dal Direttore della Direzione centrale risorse umane.
Esclusioni dal risarcimento
L’Istituto non risarcisce i danni conseguenti a comportamenti dolosi, comportamenti gravemente colposi, atti vandalici o imperizia nella guida, come gli urti durante le manovre di parcheggio.
Valutazione tecnica e decorrenza
I dirigenti competenti possono avvalersi di periti assicurativi abilitati per verificare la congruità tecnico-economica della richiesta, con compenso secondo le tariffe professionali vigenti. La circolare integra e sostituisce, ove difforme, le precedenti circolari n. 13/1996 e n. 13/2006 e si applica alle missioni dal 15 giugno 2015.
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