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Circolare

Circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015

Semplificazioni in materia di documento unico di regolarita contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’attuazione della nuova disciplina sul documento unico di regolarità contributiva introdotta dal DL 34/2014 e dal DM 30 gennaio 2015, con avvio del servizio telematico "Durc On Line" dal 1° luglio 2015. Vengono indicati i soggetti abilitati alla verifica, le modalità di consultazione, i nuovi requisiti di regolarità, le ipotesi di irregolarità e di esclusione dal nuovo sistema, nonché le regole speciali per procedure concorsuali, benefici contributivi e settore navigazione. La circolare chiarisce inoltre il contenuto del documento, il flusso operativo tra INPS, INAIL e Casse edili e le modalità di assistenza agli utenti.

Semplificazioni in materia di DURC e avvio del servizio "Durc On Line"

Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva e avvio del "Durc On Line"

La circolare illustra la nuova disciplina del Documento unico di regolarità contributiva introdotta dall’articolo 4 del DL 34/2014, attuata dal DM 30 gennaio 2015 e chiarita dalla circolare ministeriale n. 19 dell’8 giugno 2015. L’obiettivo è la sostituzione del DURC tradizionale con una verifica telematica in tempo reale, gestita tramite il servizio "Durc On Line" reso operativo da INPS e INAIL dal 1° luglio 2015.

Quadro normativo e finalità della riforma

La riforma nasce dalla previsione secondo cui chiunque vi abbia interesse, compresa la stessa impresa, può verificare con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale la regolarità contributiva verso INPS, INAIL e, per il settore edile, verso le Casse edili. La risultanza della verifica ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il DURC, salvo le ipotesi espressamente escluse dal nuovo sistema.

Il decreto interministeriale 30 gennaio 2015 ha definito:

  • i soggetti abilitati alla verifica;
  • i requisiti di regolarità contributiva;
  • le modalità tecniche della consultazione in tempo reale;
  • le ipotesi di esclusione che restano soggette alla disciplina previgente.

Soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva

La circolare elenca i soggetti che possono utilizzare il servizio, in relazione alle finalità per cui il DURC è richiesto dalla legge:

  • amministrazioni aggiudicatrici, stazioni appaltanti e soggetti equiparati nell’ambito dei contratti pubblici;
  • organismi di attestazione SOA;
  • amministrazioni pubbliche concedenti, anche per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi;
  • amministrazioni procedenti, concessionari e gestori di pubblici servizi;
  • imprese e lavoratori autonomi, per la propria posizione contributiva;
  • soggetti delegati dall’impresa o dal lavoratore autonomo, nonché banche e intermediari finanziari nei casi di cessione di crediti certificati.

Per le ipotesi di accesso tramite delega, la circolare precisa che la delega deve essere apposita, comunicata dagli interessati agli Istituti e conservata dal soggetto delegato, che effettua comunque la verifica sotto la propria responsabilità. Resta ferma anche la possibilità di accesso per i soggetti delegati ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12/1979.

Per stazioni appaltanti, amministrazioni procedenti e SOA le credenziali già rilasciate per lo Sportello unico previdenziale restano valide; le modalità di gestione delle abilitazioni restano, al momento, quelle del medesimo Sportello unico.

Modalità di verifica e funzionamento del servizio

La verifica avviene mediante un’unica interrogazione telematica, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. Il sistema controlla la posizione nei confronti di INPS e INAIL e, per le imprese edili, anche delle Casse edili competenti.

La circolare chiarisce che, ai fini dell’inclusione della Cassa edile nella verifica, rileva il solo codice statistico contributivo (CSC) edile attribuito dall’INPS ai datori di lavoro operanti nell’edilizia. Non può essere utilizzata, per individuare la Cassa competente, la classificazione tariffaria INAIL, che si riferisce alle lavorazioni effettivamente svolte e non al contratto collettivo applicato.

Se l’esito è positivo, il sistema genera automaticamente un documento pdf denominato Durc On Line, valido 120 giorni dalla data dell’interrogazione. Se esiste già un DURC On Line valido per lo stesso codice fiscale, il sistema rinvia a quel documento.

Invito a regolarizzare, tempi e conseguenze

Quando la regolarità non può essere attestata immediatamente, INPS, INAIL e Casse edili inviano via PEC un invito a regolarizzare, con indicazione analitica delle irregolarità riscontrate e richiesta di fornire gli elementi utili all’esito positivo. Il soggetto interessato dispone di 15 giorni per regolarizzare o chiarire la propria posizione.

La circolare precisa che l’invito a regolarizzare:

  • impedisce ulteriori verifiche durante il termine di 15 giorni;
  • produce effetti per tutte le interrogazioni intervenute in tale periodo;
  • non può comunque estendersi oltre 30 giorni dall’interrogazione che lo ha originato.

È inoltre escluso il silenzio-assenso: se per ragioni tecniche non è possibile inserire l’esito entro i termini, la richiesta viene annullata al trentesimo giorno e l’utente dovrà formulare una nuova interrogazione.

La regolarizzazione intervenuta prima della definizione dell’esito impedisce la dichiarazione di irregolarità, purché avvenga comunque entro il trentesimo giorno dalla prima richiesta. In caso di mancata regolarizzazione, l’esito negativo viene comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi dovuti e delle cause dell’irregolarità.

Requisiti di regolarità contributiva e periodo di riferimento

La verifica in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti e scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello della verifica, a condizione che sia scaduto anche il termine per la presentazione delle denunce retributive obbligatorie. Rientrano nel controllo tutte le somme dovute per premi e accessori, incluse quelle derivanti da verbali ispettivi, riclassificazioni e situazioni analoghe.

Per l’INAIL la circolare evidenzia che la regolarità contributiva include i contributi dovuti per:

  • lavoratori subordinati;
  • lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto;
  • lavoratori autonomi che operano nell’impresa.

Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS che assolvono in proprio l’obbligo contributivo, se il codice fiscale non coincide con quello dell’impresa da verificare, la richiesta va effettuata indicando il codice fiscale di ciascun soggetto interessato e utilizzando il portale dell’ente presso cui è registrata la posizione.

Sono richiamati esempi specifici:

  • per una società con soci lavoratori iscritti INPS, la società si verifica dal portale INAIL e i soci dal portale INPS;
  • per imprese agricole assicurate ai sensi del Titolo II del DPR 1124/1965, la verifica avviene esclusivamente dal portale INPS;
  • per imprese cooperative e consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano le disposizioni del settore industria e la verifica avviene dal portale INAIL.

Per i soggetti con sole posizioni assicurative cessate, il sistema restituisce l’informazione sulla regolarità con riguardo alla data fino alla quale il soggetto ha operato.

Casi di regolarità confermata e soglia di scostamento non grave

La circolare conferma la sussistenza della regolarità in presenza di:

  • rateizzazioni concesse da INPS, INAIL, Casse edili o Agenti della riscossione;
  • sospensione dei pagamenti per disposizione legislativa;
  • crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione verificata e accettata;
  • crediti in contenzioso amministrativo fino alla decisione che respinge il ricorso;
  • crediti in contenzioso giudiziario fino al passaggio in giudicato, salvo l’ipotesi di cui all’art. 24, comma 3, del d.lgs. 46/1999;
  • crediti affidati agli Agenti della riscossione per i quali sia stata sospesa la cartella o l’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

Viene inoltre introdotta, come ipotesi generale, la regolarità in presenza di uno scostamento non grave tra somme dovute e versate per ciascun Istituto, Cassa edile o gestione interessata. Lo scostamento non è considerato grave se è pari o inferiore a 150 euro, comprensivi di eventuali accessori di legge.

La soglia di 150 euro è applicata separatamente alle diverse gestioni, e la circolare distingue in particolare:

  • la gestione unitaria Industria, comprensiva anche dei premi speciali ex art. 42 DPR 1124/1965;
  • la gestione navigazione, considerata autonoma;
  • l’assicurazione per raggi X e sostanze radioattive, anch’essa considerata gestione separata.

Ne deriva una franchigia di 150 euro rispetto al totale insoluto:

  • dei premi ordinari e speciali della gestione industria;
  • dei premi della gestione navigazione;
  • dei premi relativi ad apparecchi radiologici e sostanze radioattive.

L’importo va considerato cristallizzato al momento dell’interrogazione automatizzata.

Procedure concorsuali

La circolare dedica un’ampia parte alle procedure concorsuali, in cui la valutazione della regolarità segue criteri specifici e derogatori rispetto al regime ordinario.

Concordato con continuità aziendale

L’impresa è considerata regolare nel periodo tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, se nel piano è prevista l’integrale soddisfazione dei crediti di INPS, INAIL e Casse edili, compresi gli accessori di legge. La regolarità deve comunque sussistere per gli obblighi successivi alla pubblicazione del ricorso.

La circolare ministeriale precisa che, nel concordato in bianco, l’assenza del piano impedisce di attestare la regolarità, perché non è possibile verificare le modalità di soddisfacimento dei crediti degli enti. In tale ipotesi va emesso l’invito a regolarizzare anche per il periodo compreso tra la pubblicazione del ricorso e la successiva presentazione della proposta, del piano e della documentazione richiesta.

Fallimento con esercizio provvisorio

La regolarità sussiste per i debiti contributivi scaduti prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio, a condizione che i relativi crediti degli enti risultino insinuati alla data della richiesta di verifica. Restano dovuti e devono essere regolari anche gli obblighi maturati dopo la data di autorizzazione.

Amministrazione straordinaria

L’impresa è regolare se i debiti contributivi scaduti prima della dichiarazione di apertura della procedura risultano insinuati dagli enti. Anche in questo caso resta ferma la regolarità per gli obblighi successivi alla data di ammissione.

Accordo sui crediti contributivi

Per la proposta di accordo sui crediti contributivi ex art. 182-ter, nell’ambito del concordato preventivo o delle trattative per l’accordo di ristrutturazione dei debiti, la regolarità sussiste se il piano prevede il pagamento, anche parziale o dilazionato, dei debiti contributivi e degli accessori, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti INPS e INAIL dal DM 4 agosto 2009. Anche qui resta fermo l’obbligo di regolarità per i periodi successivi alla presentazione della proposta.

Contenuto del Durc On Line

Il Durc On Line è un documento pdf contenente almeno:

  • denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale del soggetto verificato;
  • iscrizione a INPS, INAIL e, se previsto, alle Casse edili;
  • dichiarazione di regolarità;
  • numero identificativo della richiesta, data di effettuazione della verifica e data di scadenza della validità.

Se il soggetto non risulta iscritto a INPS o INAIL, nel documento compare la dicitura "Non è iscritto" nella sezione dell’ente interessato. Se il codice fiscale non è presente negli archivi di entrambi gli Istituti, la richiesta viene annullata e viene indicato che il soggetto non è iscritto.

In caso di esito positivo, l’informazione di regolarità si riferisce alla risultanza automatica dell’interrogazione negli archivi degli enti e viene cristallizzata al momento dell’attivazione della verifica. Se uno o più enti non possono attestare subito la regolarità, il sistema resta in attesa dell’istruttoria fino alla definizione dell’esito.

In caso di non regolarità, il documento riporta la gestione in cui è stato riscontrato il debito contributivo e, ove ricorrano i presupposti, anche l’omessa presentazione o l’incongruità delle denunce retributive obbligatorie.

Ipotesi escluse dal nuovo sistema

In via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, alcune richieste restano disciplinate dalle previgenti modalità di rilascio del DURC. Il servizio sportellounicoprevidenziale.it rimane quindi attivo per le ipotesi escluse dal "Durc On Line".

Le principali esclusioni riguardano:

  • DURC in presenza di certificazione di crediti rilasciata ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del DL 52/2012;
  • DURC per pagamenti di debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012, nei casi previsti dall’art. 6, comma 11-ter, del DL 35/2013;
  • DURC richiesti dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, limitatamente al singolo lavoratore oggetto della dichiarazione di emersione;
  • DURC richiesti per i lavori di ricostruzione e riparazione post-sisma dell’Aquila ai sensi dell’art. 10 del DPCM 4 febbraio 2013.

Rientrano inoltre nelle esclusioni le ipotesi in cui la verifica in tempo reale non sia possibile per assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati di INPS, INAIL e Casse edili. In tali casi, accertata l’impossibilità dagli enti, la richiesta continua a essere trattata tramite lo Sportello unico previdenziale.

Cause ostative alla regolarità e benefici contributivi

L’articolo 8 del decreto individua le violazioni di natura previdenziale e in materia di condizioni di lavoro che impediscono la regolarità richiesta per il godimento di benefici normativi e contributivi ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge 296/2006.

Sono ostative le violazioni elencate nell’allegato A del decreto, commesse dal datore di lavoro o dal dirigente responsabile e accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, compresa la sentenza ex art. 444 c.p.p. Non rileva la successiva sostituzione dell’autore dell’illecito. Le cause ostative non sussistono se il procedimento penale è estinto per prescrizione obbligatoria o oblazione.

Il godimento dei benefici è definitivamente precluso per i periodi indicati nell’allegato A; non rileva la riabilitazione penale. Per ottenere la regolarità, l’interessato deve autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro l’inesistenza dei provvedimenti ostativi o il decorso dei termini previsti, con verifica a campione della veridicità. La circolare ministeriale conferma la validità delle autocertificazioni già rese sotto il DM 24 ottobre 2007.

Dal 1° luglio 2015 le sedi INAIL devono utilizzare il nuovo servizio per verificare il possesso dei requisiti necessari alla fruizione dei benefici soggetti a controllo. La circolare ricorda inoltre che la verifica deve coprire l’intero periodo in cui l’agevolazione è stata goduta o rimborsata.

Norme di coordinamento per appalti e sovvenzioni

Le norme di coordinamento contenute nell’art. 10 del decreto stabiliscono che, dal 1° luglio 2015, stazioni appaltanti e amministrazioni procedenti devono utilizzare il Durc On Line in corso di validità in tutte le ipotesi in cui prima era necessario acquisire il certificato dello Sportello unico. Se l’interrogazione restituisce esito negativo, devono attivare il procedimento previsto dall’art. 4, comma 2, del DPR 207/2010 e dall’art. 31, comma 3, del DL 69/2013, con pagamento diretto delle somme agli enti previdenziali.

Il Durc On Line soddisfa anche il requisito di regolarità previsto dall’art. 38, comma 1, lettera i), del d.lgs. 163/2006 e sostituisce la dichiarazione sostitutiva prevista dagli artt. 44-bis e 46, comma 1, lettera p), del DPR 445/2000, ove la normativa la richieda.

La circolare precisa che, secondo l’orientamento ministeriale e ANAC, al momento non cambia la presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte degli operatori economici in gara; la verifica viene attivata con le stesse modalità previste per la richiesta di regolarità.

Le richieste di DURC presentate prima del 1° luglio 2015 e ancora valide restano utilizzabili secondo la disciplina previgente; quelle ancora in istruttoria devono essere definite secondo le nuove disposizioni, con rilascio del certificato tramite Sportello unico previdenziale.

Flusso operativo del servizio

La circolare descrive in dettaglio il funzionamento del servizio, basato sull’interazione tra i portali INPS e INAIL e gli archivi degli enti coinvolti.

Il flusso è sintetizzato come segue:

  • l’utente accede al portale INPS o INAIL e seleziona il servizio "Durc On Line";
  • può scegliere tra consultazione regolarità, lista richieste e richiesta regolarità;
  • con la funzione di consultazione inserisce il codice fiscale e, se esiste un Durc On Line valido, può visualizzarlo e scaricarlo;
  • con la richiesta di regolarità inserisce codice fiscale e PEC per la comunicazione dell’esito;
  • il sistema controlla l’eventuale esistenza di una precedente richiesta e, se necessario, attribuisce un numero di protocollo;
  • se il soggetto è una impresa con CSC edile, il portale "owner" richiama anche le Casse edili;
  • se la regolarità è immediatamente attestabile, viene prodotto il documento pdf; altrimenti l’istruttoria passa agli enti e l’esito sarà reso disponibile successivamente tramite la funzione "Lista Richieste" e comunicazione PEC.

La richiesta resta in elaborazione per massimo 6 ore; se per cause tecniche i sistemi non si allineano, la richiesta viene annullata e va riproposta.

Istruttoria INAIL

Per INAIL la regolarità riguarda l’intera situazione aziendale, cioè tutti i codici ditta e i codici conto attivi e cessati riferiti al medesimo codice fiscale. In caso di autoliquidazione pagata in quattro rate si considerano le scadenze delle singole rate.

Il sistema fornisce l’esito automatico "Regolare" se non vi sono debiti superiori a 150 euro per le gestioni considerate e se risultano presentate le relative denunce o dichiarazioni retributive nei termini.

L’istruttoria da parte della sede competente viene comunque attivata in presenza di:

  • rateazione in corso concessa da INAIL;
  • debiti iscritti a ruolo, anche rateizzati;
  • procedure concorsuali;
  • società di somministrazione;
  • polizze frantoi, apparecchi RX, sostanze radioattive, prove d’arte e TCP.

La circolare precisa che retribuzioni pari a zero in una determinata voce di tariffa, indicate nelle denunce delle polizze dipendenti, non determinano da sole l’attivazione dell’istruttoria.

Indicazioni specifiche per il settore navigazione

Per il settore navigazione l’accesso alla funzione "Richiesta Regolarità" richiede una previa autenticazione sul portale INAIL e la configurazione dei codici conto. Sono previste tre nuove categorie di soggetti:

  • armatore;
  • raccomandatario;
  • intermediario settore navigazione.

Per l’abilitazione sono richieste credenziali dispositive, ottenibili presso le sedi territoriali INAIL, tramite CNS, tramite credenziali INPS o, dal 1° luglio, anche in via telematica a partire da credenziali generiche. I raccomandatari devono inoltre indicare provincia, numero e data di iscrizione nell’elenco camerale competente.

Assistenza agli utenti

L’assistenza è affidata al Contact Center Multicanale, che fornisce informazioni generali e sulle modalità di accesso ai numeri 803164 da rete fissa e 06/164164 da rete mobile. Restano disponibili anche i servizi informativi e di supporto normativo-procedurale tramite "Inail risponde" nell’area contatti del portale INAIL.

Punti principali

Avvio del nuovo servizio "Durc On Line"

Dal 1° luglio 2015 INPS e INAIL rendono operativo il nuovo servizio telematico "Durc On Line", che sostituisce il DURC tradizionale nei casi ordinari. L’esito positivo della verifica, effettuata in tempo reale con modalità esclusivamente telematiche, ha validità di 120 giorni e produce un documento pdf che sostituisce il DURC in tutte le ipotesi previste dalla normativa, salvo le esclusioni espressamente disciplinate.

Soggetti abilitati alla verifica

Possono effettuare la verifica le stazioni appaltanti e le amministrazioni aggiudicatrici, le SOA, le amministrazioni concedenti, le amministrazioni procedenti, i concessionari e gestori di pubblici servizi, le imprese e i lavoratori autonomi per la propria posizione, nonché i soggetti delegati e le banche/intermediari finanziari nei casi di cessione di crediti certificati. La circolare precisa che la delega deve essere comunicata agli Istituti e conservata dal delegato, che agisce sotto propria responsabilità.

Modalità operative di accesso e consultazione

La verifica avviene tramite portale INPS o INAIL, con autenticazione mediante credenziali valide per l’ente dal quale si accede. Per stazioni appaltanti, amministrazioni procedenti e SOA restano valide le credenziali già rilasciate sul sistema dello Sportello unico previdenziale. Il servizio offre le funzioni di consultazione della regolarità, lista richieste e richiesta regolarità; in presenza di un DURC On Line ancora valido, il sistema rinvia al documento già esistente.

Requisiti di regolarità contributiva

La regolarità è valutata sui pagamenti scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente la verifica, purché sia scaduto anche il termine per le relative denunce retributive. La disciplina include premi e accessori, compresi quelli derivanti da verbali ispettivi o riclassificazioni. È confermato il criterio dello scostamento non grave, fissato in 150 euro per ciascun Istituto, Cassa edile o gestione interessata, comprensivo di accessori di legge.

Invito a regolarizzare ed esito della verifica

Se non è possibile attestare la regolarità in tempo reale, gli enti inviano via PEC un invito a regolarizzare con indicazione analitica delle irregolarità. L’interessato ha 15 giorni per regolarizzare o fornire chiarimenti; l’effetto dell’invito si estende alle interrogazioni intervenute nel termine e comunque non oltre 30 giorni dalla prima richiesta. In caso di mancata regolarizzazione, entro 30 giorni viene comunicato l’esito negativo con indicazione di importi a debito e cause dell’irregolarità.

Ipotesi di esclusione dal "Durc On Line"

Restano assoggettate alle previgenti modalità di rilascio, in via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, alcune richieste speciali: DURC in presenza di certificazione di crediti, DURC per pagamenti di debiti della PA maturati al 31 dicembre 2012, DURC per regolarizzazione di lavoratori extracomunitari e DURC per i lavori di ricostruzione post-sisma dell’Aquila. Restano inoltre escluse le ipotesi in cui la verifica automatizzata non sia possibile per assenza delle informazioni necessarie negli archivi informatizzati.

Procedure concorsuali

La circolare disciplina i requisiti di regolarità nelle diverse procedure concorsuali: concordato con continuità aziendale, fallimento con esercizio provvisorio, amministrazione straordinaria e accordi sui crediti contributivi ex art. 182-ter. In ciascun caso la regolarità dipende dalla sussistenza di specifiche condizioni, tra cui l’insinuazione dei crediti degli enti o la previsione di pagamento integrale/parziale secondo il piano, con obbligo di regolarità anche per i periodi successivi all’apertura della procedura.

Benefici contributivi e cause ostative

L’articolo 8 del DM individua le violazioni ostative al godimento di benefici normativi e contributivi ex art. 1, comma 1175, della legge 296/2006, accertate con provvedimenti definitivi. Le autocertificazioni già rilasciate sotto il DM 24 ottobre 2007 restano valide; gli enti devono verificare, secondo la nuova procedura, anche i requisiti rilevanti ai fini della fruizione o del rimborso dei benefici, nel periodo temporale in cui l’agevolazione è stata goduta.

Contenuto del documento e flusso informatico

Il DURC On Line riporta dati identificativi del soggetto, iscrizione agli enti interessati, dichiarazione di regolarità o non regolarità, numero di protocollo, data di rilascio e scadenza, oltre alle indicazioni sul portale di provenienza. La circolare descrive il flusso operativo tra i sistemi INPS, INAIL e Casse edili: consultazione, eventuale richiesta, allineamento tra portali, istruttoria degli enti, esito regolare o non regolare e invio dell’avviso via PEC.

Indicazioni specifiche per INAIL e settore navigazione

Per INAIL la verifica riguarda l’intera situazione aziendale, inclusi codici ditta e conto attivi e cessati; in alcuni casi l’istruttoria è attivata comunque, ad esempio per rateazioni, ruoli, procedure concorsuali e specifiche polizze. Per il settore navigazione sono previste credenziali dispositive e nuove categorie di utenti (armatore, raccomandatario, intermediario settore navigazione), con ulteriori requisiti di abilitazione e configurazione dei conti.

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