L.R. Marche 3/2022
Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 38 Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale 14 febbraio 2022, n. 3 aggiorna la l.r. 38/2017 sulle misure a favore dei soggetti affetti da fibromialgia e sensibilità chimica multipla, intervenendo su definizioni, interventi e disciplina applicativa, con inserimento di nuovi articoli e sostituzione di norme previgenti. È prevista invarianza finanziaria: nessun nuovo o maggiore onere per il bilancio regionale.
Modifiche alla disciplina regionale in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e sensibilità chimica multipla
Modifiche alla disciplina regionale su fibromialgia e sensibilità chimica multipla
La legge regionale 14 febbraio 2022, n. 3 interviene sulla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 38, che disciplina misure a favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla. Il provvedimento aggiorna il testo vigente inserendo nuove disposizioni, sostituendone altre e abrogandone una parte, nell’ambito esclusivo della Regione interessata.
Oggetto delle modifiche
L’intervento normativo opera in modo ampio sulla l.r. 38/2017 e incide in particolare su:
- la rubrica e i contenuti dell’articolo 2;
- l’inserimento di un nuovo articolo 2 bis;
- la disciplina dell’articolo 4, anche mediante introduzione di un comma 2 bis;
- l’inserimento dell’articolo 4 bis;
- la sostituzione integrale dell’articolo 6.
La legge non contiene, nel testo fornito, il contenuto puntuale delle nuove o modificate disposizioni, ma ne conferma la riorganizzazione complessiva.
Effetti sulla disciplina previgente
Dal sistema risultante si ricava che la legge:
- modifica la rubrica e i commi dell’articolo 2 della l.r. 38/2017;
- abroga il comma 4 dell’articolo 2;
- inserisce un nuovo articolo 2 bis;
- sostituisce il comma 1 e il comma 2 dell’articolo 4, introducendo anche un comma 2 bis;
- modifica il comma 3 dell’articolo 4;
- inserisce l’articolo 4 bis;
- sostituisce l’articolo 6.
Di conseguenza, per l’applicazione pratica occorre fare riferimento al testo consolidato della l.r. 38/2017 come risultante da queste modifiche.
Regime finanziario
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria. È stabilito che:
- dall’applicazione della legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;
- gli enti interessati devono svolgere gli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
Ambito temporale e attualità
Il provvedimento non introduce un termine finale di efficacia né una disciplina transitoria nel testo fornito. Si tratta di una legge di modifica di una disciplina ancora riferibile a un settore sanitario-assistenziale regionale, quindi non appare obsoleta.
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