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Legge

L.R. Marche 3/2022

Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 38 “Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla”

Normativa regionaleL.R. Marche 3/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale 14 febbraio 2022, n. 3 aggiorna la l.r. 38/2017 sulle misure a favore dei soggetti affetti da fibromialgia e sensibilità chimica multipla, intervenendo su definizioni, interventi e disciplina applicativa, con inserimento di nuovi articoli e sostituzione di norme previgenti. È prevista invarianza finanziaria: nessun nuovo o maggiore onere per il bilancio regionale.

Modifiche alla disciplina regionale in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e sensibilità chimica multipla

Modifiche alla disciplina regionale su fibromialgia e sensibilità chimica multipla

La legge regionale 14 febbraio 2022, n. 3 interviene sulla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 38, che disciplina misure a favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla. Il provvedimento aggiorna il testo vigente inserendo nuove disposizioni, sostituendone altre e abrogandone una parte, nell’ambito esclusivo della Regione interessata.

Oggetto delle modifiche

L’intervento normativo opera in modo ampio sulla l.r. 38/2017 e incide in particolare su:

  • la rubrica e i contenuti dell’articolo 2;
  • l’inserimento di un nuovo articolo 2 bis;
  • la disciplina dell’articolo 4, anche mediante introduzione di un comma 2 bis;
  • l’inserimento dell’articolo 4 bis;
  • la sostituzione integrale dell’articolo 6.

La legge non contiene, nel testo fornito, il contenuto puntuale delle nuove o modificate disposizioni, ma ne conferma la riorganizzazione complessiva.

Effetti sulla disciplina previgente

Dal sistema risultante si ricava che la legge:

  • modifica la rubrica e i commi dell’articolo 2 della l.r. 38/2017;
  • abroga il comma 4 dell’articolo 2;
  • inserisce un nuovo articolo 2 bis;
  • sostituisce il comma 1 e il comma 2 dell’articolo 4, introducendo anche un comma 2 bis;
  • modifica il comma 3 dell’articolo 4;
  • inserisce l’articolo 4 bis;
  • sostituisce l’articolo 6.

Di conseguenza, per l’applicazione pratica occorre fare riferimento al testo consolidato della l.r. 38/2017 come risultante da queste modifiche.

Regime finanziario

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria. È stabilito che:

  • dall’applicazione della legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;
  • gli enti interessati devono svolgere gli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Ambito temporale e attualità

Il provvedimento non introduce un termine finale di efficacia né una disciplina transitoria nel testo fornito. Si tratta di una legge di modifica di una disciplina ancora riferibile a un settore sanitario-assistenziale regionale, quindi non appare obsoleta.

Testo integrale

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