L.R. TAA 4/2010
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria) (B.U. 17 dicembre 2010, n. 50 – Numero Straordinario)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il bilancio 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, con riparto di fondi per i segretari comunali, autorizzazioni su partecipazioni societarie, misure di contenimento della spesa del personale e contributi ai Consorzi dei Comuni. Molte misure di spesa e di personale hanno efficacia limitata al 2010-2013.
Legge finanziaria regionale 2011 del Trentino-Alto Adige
Legge finanziaria regionale 2011 del Trentino-Alto Adige
Il provvedimento reca le disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. La disciplina è centrata su riparti di risorse, gestione delle partecipazioni societarie regionali, contenimento della spesa di personale e contributi a favore dei Consorzi dei Comuni delle due Province autonome.
Riparto di risorse per i segretari comunali
In attuazione della normativa regionale sui segretari comunali, sono devoluti alle Province autonome i fondi riscossi nel 2010 a titolo di diritti di segreteria, nonché le economie di spesa sulle somme impegnate dalla Regione dal 1999 per la formazione dei segretari comunali. La spesa derivante da tale operazione è quantificata in 500 mila euro.
Partecipazioni societarie regionali
La Giunta regionale può acquisire e sottoscrivere ulteriori azioni o quote di società di capitali già partecipate dalla Regione. Può inoltre assumere nuove partecipazioni societarie quando ciò sia necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali o per finalità strategiche, previa approvazione di uno specifico programma e acquisizione del parere della competente Commissione legislativa del Consiglio regionale.
Ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni, la Giunta può anche cedere alle due Province autonome, e alle loro società strumentali interamente partecipate, azioni di società di capitali nelle quali le Province già detengano una partecipazione, anche a titolo gratuito, con le stesse garanzie procedurali del programma e del parere consiliare.
La Giunta deve informare il Consiglio regionale delle operazioni compiute entro 30 giorni dalla definizione dell’operazione.
Contenimento della spesa per il personale
Per concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, la Giunta regionale definisce con proprie deliberazioni misure di contenimento della spesa.
Per il triennio 2010-2012:
- non si procede al rinnovo dei contratti collettivi per l’aggiornamento delle retribuzioni tabellari;
- viene corrisposta un’indennità di vacanza contrattuale, calcolata sullo stipendio tabellare iniziale e sull’indennità integrativa speciale vigenti al 31 dicembre 2009, pari al 30% del tasso programmato di inflazione dal 1° aprile 2010 e al 50% dal 1° luglio 2010.
Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 il trattamento economico complessivo del personale dirigente superiore a 90.000 euro lordi annui è ridotto:
- del 5% per la parte eccedente 90.000 euro e fino a 150.000 euro;
- del 10% per la parte eccedente 150.000 euro;
- il trattamento non può comunque scendere sotto i 90.000 euro lordi annui;
- le riduzioni non producono effetti previdenziali.
I passaggi all’interno dell’area, dal 1° luglio 2010, sono disposti nei limiti delle risorse del Fondo per il finanziamento del sistema di classificazione del personale; per il 2011 è sospesa la progressione economica. Per questa misura la durata è stata espressamente estesa fino al 31 dicembre 2013 dalla normativa successiva richiamata nel testo consolidato.
Le assunzioni a tempo determinato sono ammesse entro il limite massimo del 20% dei posti vacanti alla data del 1° gennaio di ogni anno, con esclusioni per gravi carenze di organico negli uffici giudiziari, per il funzionamento degli organi politici regionali e per la sostituzione di personale assente. Per il biennio 2011-2012 la spesa annuale per lavoro straordinario non può superare quella del 2010 ridotta del 20%.
Le misure di cui alle lettere sul rinnovo contrattuale, sul taglio dei trattamenti dirigenziali e sulle progressioni interne si applicano anche al personale delle Camere di Commercio di Trento e di Bolzano.
Trattamento di fine servizio/rapporto e graduatorie
Ai fini dei limiti previsti dalla normativa statale richiamata, si considerano gli importi lordi dell’indennità premio di servizio e del trattamento di fine rapporto a carico INPDAP, al netto, per il TFR, delle quote destinate alla previdenza complementare. Restano ferme le disposizioni contrattuali sui termini di liquidazione del primo importo delle prestazioni di fine servizio/rapporto e sulle modalità di anticipazione.
La disciplina statale sul termine di pagamento del trattamento di fine rapporto non si applica al personale delle Camere di Commercio di Trento e di Bolzano, presso le quali è depositato il Fondo TFR.
Le graduatorie di concorsi pubblici ancora valide per assunzioni a tempo determinato possono essere prorogate di due anni; la graduatoria del concorso pubblico in scadenza al 31 dicembre 2010 per assunzione a tempo indeterminato può essere prorogata di un anno.
Contributi ai Consorzi dei Comuni
Il contributo previsto dalla normativa regionale sui contributi a favore delle delegazioni provinciali UNCEM è assegnato per metà al Consorzio dei Comuni trentini e per metà al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano. La liquidazione avviene entro 90 giorni dall’entrata in vigore del bilancio di previsione della Regione.
Copertura finanziaria ed efficacia
Gli oneri complessivi di 4 milioni 500 mila euro derivanti dagli articoli 1 e 2 sono coperti mediante utilizzo di pari importo dell’avanzo degli esercizi finanziari precedenti.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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