Salta al contenuto
Legge

L.R. TAA 1/2011

Partecipazione dei Consigli delle autonomie locali all'attività legislativa e amministrativa della Regione (B.U. 8 marzo 2011, n. 10)

Normativa regionaleL.R. TAA 1/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la partecipazione congiunta dei Consigli delle autonomie locali di Trento e Bolzano ai procedimenti legislativi e amministrativi regionali in materia di enti locali: iniziativa di proposte, pareri obbligatori sugli atti della Giunta e partecipazione all’iter delle leggi consiliari o popolari. Il regolamento interno del Consiglio regionale doveva essere adeguato entro 180 giorni dall’entrata in vigore.

Partecipazione dei Consigli delle autonomie locali all’attività legislativa e amministrativa regionale in materia di enti locali

Partecipazione dei Consigli delle autonomie locali all’attività regionale in materia di enti locali

La legge disciplina, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, il coinvolgimento congiunto dei Consigli delle autonomie locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano nei procedimenti legislativi e amministrativi regionali relativi alle materie degli enti locali richiamate dallo Statuto speciale. L’intervento riguarda sia la fase di iniziativa sia quella consultiva, oltre alla partecipazione all’iter delle leggi regionali.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica alle materie previste dall’articolo 4, comma 1, punto 3), e dagli articoli 7 e 65 dello Statuto speciale di autonomia. I soggetti coinvolti sono:

  • il Consiglio delle autonomie locali della Provincia autonoma di Trento;
  • il Consiglio dei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano.

Partecipazione congiunta all’attività legislativa e amministrativa

I due organismi partecipano congiuntamente all’attività legislativa e amministrativa della Regione nelle materie indicate. Le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute per la discussione e la valutazione congiunta delle proposte, nonché per la formulazione dei pareri, sono rimesse alla disciplina adottata dai due Consigli d’intesa tra loro.

Iniziativa congiunta di proposte normative regionali

I Consigli delle autonomie locali possono formulare congiuntamente proposte di disegni di legge, regolamenti o altri atti regionali a indirizzo generale nelle materie di competenza. La Giunta regionale deve esaminare la proposta entro 45 giorni dal ricevimento e, se non la approva o intende modificarla, deve indicarne espressamente le ragioni.

Parere obbligatorio sugli atti di iniziativa della Giunta regionale

Per i disegni di legge, regolamenti e atti a indirizzo generale di iniziativa della Giunta regionale nelle materie interessate, i Consigli esprimono congiuntamente un parere obbligatorio. Il parere preliminare va reso entro 30 giorni dalla richiesta, ma il termine può essere:

  • prorogato su richiesta motivata della Giunta regionale;
  • ridotto per ragioni di urgenza motivate dalla Giunta. Decorso il termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere.

Se il parere è negativo, anche solo in parte, o condizionato all’accoglimento di modifiche, la Giunta regionale può deliberare comunque a maggioranza dei componenti, ma deve motivare specificamente il rigetto. Il parere deve essere richiamato nella motivazione del provvedimento adottato e il rigetto del parere negativo o condizionato deve essere comunicato tempestivamente ai Consigli interessati.

Partecipazione all’iter delle leggi regionali di iniziativa consiliare o popolare

Il regolamento interno del Consiglio regionale deve disciplinare, previo parere della commissione competente, modalità, termini e procedure per consentire ai Consigli delle autonomie locali di esprimere pareri nell’iter di formazione delle leggi regionali di iniziativa consiliare o popolare nelle stesse materie.

Adeguamento del regolamento interno

Il regolamento interno del Consiglio regionale doveva essere adeguato alle disposizioni della legge entro 180 giorni dall’entrata in vigore. Questo termine rileva come prescrizione transitoria per l’adeguamento organizzativo interno.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.