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Provvedimento

Deliberazione n. 788 del 12/12/2024

Provvedimento del 12 dicembre 2024

Garante Privacy788

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure urgenti avevano lo scopo di impedire l’eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e di prescriverne l’eventuale conservazione a fini probatori per 12 mesi, con cautele idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento conclude con la ratifica dei provvedimenti dirigenziali.

Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento trae origine da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni relative al c.d. revenge porn e attribuisce al Garante la competenza a decidere entro 48 ore;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione in via d’urgenza di misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.

Origine della segnalazione e piattaforme coinvolte

La persona interessata ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. La segnalazione è stata protocollata presso l’Ufficio del Garante e valutata come compatibile con la disciplina richiamata.

Misure urgenti adottate dal dirigente competente

Con le determinazioni nn. 595 e 596 del 10 dicembre 2024, il dirigente competente ha disposto, in via d’urgenza:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la richiesta di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.

Ratifica del Garante

Acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e vista la documentazione in atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 595/2024 e 596/2024 adottati il 10 dicembre 2024 nei confronti delle società indicate.

Esito del procedimento

Il provvedimento non irroga una sanzione pecuniaria e non contiene ulteriori prescrizioni oltre alla ratifica delle misure urgenti già disposte. L’intervento è finalizzato a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a garantirne, ove necessario, una conservazione limitata e protetta ai soli fini probatori.

Punti principali

Origine della segnalazione

Una persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che la riguardano, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza il suo consenso, chiedendo l’intervento dell’Autorità verso Facebook, Instagram e Telegram.

Base normativa e poteri d’urgenza

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza sulle segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e prevede una decisione entro 48 ore. Richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salvo ratifica successiva.

Misure adottate in via d’urgenza

Con le determinazioni nn. 595 e 596 del 10 dicembre 2024 il dirigente ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. Ha inoltre prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, solo a fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, usando misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e comunicando tempestivamente tali misure all’Autorità.

Esito finale

Preso atto della documentazione e delle osservazioni acquisite, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti delle tre società.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalidiritti dell'interessatomisure di sicurezza

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