L.R. Liguria 38/2001
Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 122, comma 4, della Costituzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione indicata, la procedura con cui il Consiglio regionale valuta se le opinioni espresse da un consigliere nell’esercizio delle funzioni siano coperte da insindacabilità ex art. 122, co. 4, Cost. Prevede comunicazione immediata al Presidente, istruttoria della Giunta per le Elezioni, decisione del Consiglio entro 30 giorni e trasmissione della deliberazione motivata all’autorità giudiziaria.
Valutazione dell'insindacabilità dei consiglieri regionali
Valutazione dell’insindacabilità dei consiglieri regionali
La legge regionale disciplina le modalità con cui il Consiglio regionale valuta se un consigliere possa avvalersi dell’insindacabilità per opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni. La disciplina opera nel territorio della Regione e mira a tutelare l’autonomia e l’indipendenza dell’organo consiliare.
Finalità e ambito della tutela
La norma afferma che i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. La tutela comprende:
- le attività che costituiscono espressione della funzione consiliare tipica;
- le attribuzioni direttamente affidate al Consiglio regionale;
- le funzioni previste da altre fonti normative richiamate dalla Costituzione;
- le attività collegate da nesso funzionale con l’esercizio delle attribuzioni proprie dell’organo legislativo regionale.
Organo competente e valutazione politica-istituzionale
La legge individua nel Consiglio regionale l’organo competente a valutare la condotta eventualmente addebitata a un proprio componente. La verifica riguarda quindi la riconducibilità delle dichiarazioni o dei comportamenti all’esercizio delle funzioni consiliari, ai fini del riconoscimento dell’insindacabilità.
Procedura di valutazione
Quando un consigliere regionale sia chiamato a rispondere davanti all’autorità giudiziaria per opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni, deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale. Il Presidente investe della questione il Consiglio regionale, che procede alla valutazione e si pronuncia entro trenta giorni in modo perentorio.
Ruolo della Giunta per le Elezioni
Alla Giunta per le Elezioni è affidata l’istruttoria della valutazione di insindacabilità. La Giunta riferisce al Consiglio regionale, che assume la deliberazione finale sulla base dell’istruttoria svolta.
Esito della deliberazione e rapporti con l’autorità giudiziaria
Se il Consiglio regionale delibera con provvedimento motivato la insindacabilità del consigliere, il Presidente del Consiglio regionale trasmette immediatamente la deliberazione all’autorità giudiziaria competente nel procedimento. La legge non disciplina ulteriori effetti o rimedi, limitandosi a prevedere la comunicazione dell’esito alla sede giudiziaria.
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