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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28605/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per varie contravvenzioni connesse all'attività di vendita, riparazione e custodia di armi (omessa annotazione nel registro carico/scarico, esercizio senza rinnovo/licenza e mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza). Luigi Carmine De Rosa deduce prescrizione dei reati, mancata distinzione delle posizioni e responsabilità personali in quanto "sostituto" del titolare, e la natura "minore"/burocratica delle irregolarità. Michele Stefano e Gerardo impugnano specificamente il trattamento sanzionatorio: contestano l'omessa individuazione del reato più grave e la mancata motivazione distinta degli aumenti per continuazione tra i reati satellite (violazione dei principi giurisprudenziali sulla determinazione della pena).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi proposti da Luigi Carmine De Rosa (prescrizione, questioni non devolute in appello o generiche) e ha confermato la responsabilità penale complessiva (doppia conforme). Tuttavia ha accolto il motivo relativo all'illegittimità del trattamento sanzionatorio proposto da Michele Stefano e Gerardo De Rosa, rilevando che i giudici di merito non hanno individuato il reato più grave né motivato distintamente gli aumenti per ciascun reato-satellite come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla determinazione della pena per tutti e tre gli imputati e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio; la pronuncia di condanna sul piano della responsabilità rimane definitiva.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. pen.

    La Corte ha applicato la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla riforma Orlando (sospensione fino a 1 anno e 6 mesi dopo la sentenza di primo grado e, analogamente, dopo la sentenza d'appello), ritenendo che, con le sospensioni e i giorni computati per astensioni/ritardi, il termine massimo prescrizionale non era ancora maturato.

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte richiama il principio secondo cui, quando il reato più grave prevede sanzioni congiunte e il reato-satellite sanzioni alternative, il giudice può aumentare in relazione ad una sola delle pene previste per la violazione più grave, motivando la scelta.

  • art. 586 e 587 e 609 cod. proc. pen. (richiami art. 587 comma 1 e art. 609 comma 1 citati nel testo)

    Il principio di estensione dell'accoglimento del ricorso non esclusivamente personale: l'annullamento per questioni non personali proposte da alcuni ricorrenti si estende anche ai coimputati non promotori del medesimo motivo; il campo di cognizione della Corte di cassazione è delimitato ai motivi dedotti.

  • art. 606 comma 1 lett. e) e art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato i limiti della cassazione in tema di motivazione: in caso di doppia conforme sono rilevabili in Cassazione solo i vizi di motivazione attinenti a questioni devolute e decisive o manifesti travisamenti; non sono ammissibili doglianze generiche o non svolte in appello.

  • art. 129 comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamata nella contestazione sulla prescrizione (eccepita dal ricorrente) come parametro procedurale correlato alla decadenza dei termini, ma la Corte ha respinto l'eccezione ritenendo correttamente computati sospensioni e interruzioni.

  • art. 9 T.U.L.P.S. (richiamato nel testo)

    La corte territoriale aveva ritenuto violato l'art. 9 in relazione alle prescrizioni di sicurezza nella custodia delle armi; il testo di cassazione non annulla le valutazioni di responsabilità in merito alla violazione di tale disposizione.

Massime di principio

  • In caso di "doppia conforme" (conferma della condanna in primo e secondo grado) la Cassazione può censurare solo vizi di motivazione riferiti a questioni devolute o a manifesti travisamenti: doglianze generiche o non prospettate in appello sono inammissibili.
  • Le eccezioni di prescrizione vanno calcolate con attenzione: occorre computare giorni di sospensione e di astensione collettiva, rinvii richiesti dalle parti e applicare correttamente la disciplina della sospensione post-sentenze vigente all'epoca dei fatti.
  • Nella determinazione della pena per reato continuato il giudice deve individuare espressamente il reato più grave, fissare la pena-base su quel reato e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato-satellite; il mancato frazionamento e motivazione degli aumenti determina vizio nel trattamento sanzionatorio e annullamento parziale con rinvio.
  • Quando il reato più grave prevede pene congiunte e i reati satellite prevedono pene alternative, il giudice può applicare l'aumento rispetto ad una sola delle pene previste per il reato più grave, ma deve motivare la scelta (seguendo la giurisprudenza di legittimità).
  • Questioni non sollevate nel grado di appello non possono essere introdotte ex novo in cassazione: il ricorso per Cassazione è limitato alle questioni effettivamente devolute al giudice di merito e specificate nei motivi di appello.

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