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Provvedimento

Deliberazione n. 374 del 31/08/2023

Provvedimento del 31 agosto 2023

Garante Privacy374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d'urgenza adottati dal segretario generale f.f. ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy in relazione a una segnalazione di possibile diffusione non consensuale di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito. Le misure erano state rivolte a Telegram FZ-LLC, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione del materiale segnalato e per conservarne eventuali copie acquisite in chiaro a soli fini probatori. Il provvedimento si limita quindi a confermare l'intervento urgente già disposto, senza ulteriori valutazioni sanzionatorie o correttive nel merito.

Ratifica del Garante nei confronti di Telegram FZ-LLC, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per l'adozione urgente di misure contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di misure urgenti per segnalazione di revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d'urgenza adottati dal segretario generale f.f. nei confronti di Telegram FZ-LLC, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito potenzialmente diffuso senza consenso. Il procedimento è stato attivato a seguito dell'istanza della persona interessata, che aveva chiesto l'intervento dell'Autorità rispetto a contenuti presenti sulle piattaforme indicate.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018 e, in particolare, l'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di revenge porn e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in urgenza un provvedimento per impedire l'eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salva successiva ratifica.

Misure urgenti adottate

Con le determinazioni nn. 124 e 125 del 14 agosto 2023, il segretario generale f.f., verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, ha disposto nei confronti delle piattaforme interessate:

  • l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro, solo a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l'adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la tempestiva comunicazione all'Autorità delle misure adottate.

Ratifica finale del Garante

Nella riunione del 31 agosto 2023, il Garante ha ratificato i provvedimenti d'urgenza già adottati, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non riporta ulteriori statuizioni nel merito, né misure sanzionatorie, limitandosi a confermare l'intervento immediato finalizzato a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne l'eventuale valore probatorio.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l'intervento dell'Autorità rispetto a contenuti presenti su Facebook, Instagram e Telegram. Il Garante richiama la disciplina speciale introdotta per i casi di cosiddetto revenge porn, che consente di intervenire rapidamente in presenza del rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Provvedimenti urgenti adottati il 14 agosto 2023

Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il segretario generale f.f. ha adottato d'urgenza le determinazioni nn. 124 e 125 del 14 agosto 2023. Con tali atti ha ingiunto a Telegram FZ-LLC, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Prescrizione di conservazione a fini probatori

Alle medesime società è stata inoltre prescritta la conservazione dell'eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie e per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all'Autorità.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 31 agosto 2023 il Garante ha ratificato, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d'urgenza già adottati nei confronti dei gestori delle piattaforme. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma la legittimità e l'efficacia delle misure urgenti disposte per prevenire la diffusione del contenuto segnalato.

Come è indicizzato

Materierevenge pornminoripiattaforme digitalimisure urgenticonservazione dei datiprivacy by design

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