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Legge

L.R. TAA 3/2007

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 "Ordinamento della Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano" e successive modificazioni (In BU 30 ottobre 2007 n. 44 - Supplemento n. 2)

Normativa regionaleL.R. TAA 3/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna l’ordinamento regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano, intervenendo su più articoli della l.r. 9 agosto 1982, n. 7. Prevede l’abrogazione di alcune disposizioni e impone l’adeguamento degli statuti camerali entro 180 giorni dall’entrata in vigore, con possibile diffida e scioglimento del consiglio in caso di inerzia.

Modifiche all’ordinamento delle Camere di commercio di Trento e Bolzano

Modifiche all’ordinamento delle Camere di commercio di Trento e Bolzano

La legge regionale 24 ottobre 2007, n. 3 interviene sull’ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, modificando e integrando la disciplina regionale previgente. Il provvedimento riguarda esclusivamente le Camere operanti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Contenuto delle modifiche all’assetto camerale

La legge sostituisce o integra numerose disposizioni della l.r. 9 agosto 1982, n. 7, incidendo sull’organizzazione e sul funzionamento delle Camere di commercio. In particolare interviene su:

  • attribuzioni e compiti delle Camere;
  • aziende, società, gestioni e servizi speciali camerali;
  • disciplina del vicepresidente della Giunta camerale;
  • collegio dei revisori;
  • cause di decadenza degli organismi camerali;
  • ulteriori profili organizzativi e funzionali dell’ente camerale.

Il testo consolidato risultante va quindi letto come aggiornamento della disciplina regionale di base, senza che il contenuto dei singoli articoli sia riportato nel testo disponibile.

Abrogazioni disposte

La legge abroga espressamente alcune disposizioni della l.r. 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni, e precisamente:

  • l’art. 9, comma 3;
  • gli articoli 24, 26, 27 e 28.

Adeguamento degli statuti camerali

Le Camere di commercio devono adeguare i propri statuti entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

In caso di mancato adeguamento:

  • la Giunta provinciale territorialmente competente diffida la Camera inadempiente a provvedere entro 90 giorni;
  • decorso inutilmente tale termine, la Giunta provinciale scioglie il Consiglio camerale inadempiente, ai sensi dell’art. 29, comma 2, lettera a), della l.r. 9 agosto 1982, n. 7.

Testo unico dell’ordinamento camerale

La legge autorizza la Giunta regionale a compilare il testo unificato delle leggi regionali vigenti sull’ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, senza apportare modifiche sostanziali. Il testo unificato deve essere approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Testo integrale

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