Salta al contenuto
Regolamento

R.R. TAA 8/2007

Regolamento di attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della LR 9.8.1982, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 24.10.2007, n. 3 concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano in rappresentanza dei vari settori economici, le modalità di designazione e la disciplina dei ricorsi

Normativa regionaleR.R. TAA 8/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per le Camere di commercio di Trento e Bolzano, la ripartizione dei seggi tra i settori economici, le modalità di designazione dei rappresentanti e i ricorsi contro la determinazione dei posti assegnati. Stabilisce parametri di calcolo, procedure, termini e documentazione per organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori. È regolazione di rinnovo consiliare, dunque applicabile nei procedimenti di ricostituzione dei Consigli camerali.

Criteri di ripartizione e designazione dei consiglieri delle Camere di commercio di Trento e Bolzano

Criteri per la ripartizione e la designazione dei consiglieri camerali

Il regolamento, applicabile alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano, disciplina la ripartizione dei consiglieri tra i settori economici, le modalità di individuazione delle organizzazioni rappresentative e la procedura di ricorso avverso la determinazione dei seggi. La disciplina è funzionale al rinnovo del Consiglio camerale e opera nel territorio delle due province autonome.

Ambito di applicazione e definizioni

Il provvedimento riguarda la determinazione dei criteri generali di riparto dei consiglieri spettanti a ciascun settore economico, le modalità con cui i settori designano i propri rappresentanti e le regole per la presentazione dei ricorsi. Ai fini applicativi rilevano, tra gli altri, i parametri di calcolo costituiti da numero delle imprese, indice di occupazione, valore aggiunto e ammontare del diritto annuale versato. Il regolamento definisce inoltre i concetti di settore economico, organizzazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, associazioni dei consumatori, piccole imprese e circoscrizione camerale.

Individuazione dei settori economici

I settori economici considerati sono quelli dell’agricoltura, industria, commercio, turismo, trasporti e spedizioni, credito, assicurazioni e servizi alle imprese, individuati secondo le classificazioni internazionali ISIC e NACE e la classificazione italiana ATECO, secondo l’allegato F. Il settore artigiano è individuato sulla base delle imprese definite dalle leggi provinciali sull’artigianato e annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese. Possono essere considerati anche altri settori di rilevante interesse per l’economia provinciale, compresi comparti e aggregati non espressamente richiamati, quando rivestano rilievo per la circoscrizione e tenendo conto dei criteri di rappresentanza previsti dal regolamento.

Fonti dati e modalità di elaborazione

I dati necessari al riparto dei seggi sono elaborati prima dell’avvio del procedimento di rinnovo del Consiglio camerale dalle Camere di commercio, utilizzando Registro delle imprese, repertori e archivi camerali e altre fonti aggiornate disponibili. I dati, approvati dalla Giunta camerale, sono comunicati alla Giunta provinciale competente e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. L’indice di occupazione è determinato sulla base dei dati ISTAT sugli addetti; il valore aggiunto provinciale deriva dalle stime dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne; il diritto annuale riscosso è determinato dalle scritture contabili camerali al 31 dicembre di ogni anno. L’elaborazione avviene con l’assistenza dell’Unione italiana delle camere di commercio.

Criteri di calcolo per la ripartizione tra settori

Per evitare duplicazioni, i dati relativi a imprese artigiane e società cooperative di alcuni settori non vengono conteggiati nella determinazione del settore artigiano e della cooperazione; specularmente, nella determinazione di agricoltura, industria e commercio non si considerano imprese artigiane e società cooperative. I parametri sono trasformati in quote percentuali sul totale provinciale e, per ciascun settore, si calcola la media aritmetica semplice delle quattro quote. Tale media costituisce la base per il riparto dei seggi tra i settori. Il quorum percentuale necessario per attribuire un consigliere è calcolato in base al numero dei consiglieri previsto dalla legge regionale; il regolamento consente inoltre di adattare il riparto alle caratteristiche economiche della circoscrizione.

Ripartizione dei consiglieri tra i settori

Le Camere di commercio determinano il numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore rapportando la media aritmetica delle quote percentuali dei quattro parametri al quorum percentuale necessario per l’attribuzione di ciascun consigliere. È ammesso uno scostamento di più o meno un consigliere rispetto al risultato del calcolo, in relazione alle specificità economiche provinciali. Per assicurare la rappresentanza dei settori assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni e di altri settori di rilevante interesse, può essere fissata una soglia minima di accesso inferiore all’unità e può essere previsto l’accorpamento della rappresentanza di più settori. È inoltre possibile prevedere una rappresentanza autonoma per settori di rilevante interesse economico, considerando apertura ai mercati internazionali, integrazioni intersettoriali, dinamiche di crescita e specificità locali. Se la somma dei seggi attribuiti a industria, commercio, artigianato e agricoltura risulta inferiore alla metà dei componenti del Consiglio, il numero di consiglieri necessario per raggiungere tale soglia è detratto dai seggi destinati agli altri settori.

Avvio del procedimento e dati delle organizzazioni imprenditoriali

Il Segretario generale della Camera di commercio avvia la procedura almeno 150 giorni prima della scadenza del Consiglio camerale, pubblicando apposito avviso all’albo camerale e informando contestualmente il Presidente della Provincia. Entro 50 giorni dalla pubblicazione, le organizzazioni imprenditoriali provinciali aderenti a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL o operanti nella circoscrizione da almeno tre anni trasmettono una dichiarazione sostitutiva con i dati utili a dimostrare la loro rappresentatività. Devono essere indicati:

  • natura e finalità di tutela e promozione degli associati, diffusione strutturale, servizi resi e attività svolta;
  • numero delle imprese iscritte e in regola con le quote associative al 31 dicembre dell’anno precedente;
  • numero degli occupati nelle imprese iscritte, riferito all’anno precedente e con indicazione della fonte.

L’elenco nominativo delle imprese associate è depositato presso la Camera di commercio. La documentazione deve essere conservata fino al rinnovo successivo del Consiglio ed essere disponibile alla Giunta provinciale in caso di contenzioso. Se l’organizzazione partecipa a più settori o anche alla rappresentanza delle piccole imprese, i dati devono essere forniti separatamente per ciascun ambito; ciascuna impresa va conteggiata in un solo settore anche se svolge attività promiscua. Per organizzazioni costituite e strutturate solo a livello nazionale, i dati e le designazioni possono essere comunicati dal legale rappresentante nazionale limitatamente alla rappresentatività provinciale. In caso di irregolarità, il Segretario generale chiede la regolarizzazione entro 10 giorni.

Dati delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori

Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori provinciali operanti nella circoscrizione da almeno tre anni presentano, entro il medesimo termine previsto per le organizzazioni imprenditoriali, una dichiarazione sostitutiva che descriva il grado di rappresentatività, con particolare riguardo a consistenza numerica, diffusione delle strutture, servizi resi e attività svolta. Devono inoltre depositare l’elenco degli iscritti. L’elenco è trasmesso in formato digitale PDF/A, firmato digitalmente e crittografato secondo le modalità tecniche indicate dal regolamento, oppure consegnato in busta chiusa sigillata. Per la consistenza numerica dei sindacati rilevano soltanto gli iscritti dipendenti da imprese operanti nella circoscrizione, con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

Apparentamento tra organizzazioni

Due o più organizzazioni imprenditoriali del medesimo settore, oppure due o più organizzazioni sindacali o associazioni dei consumatori, possono concorrere congiuntamente all’assegnazione dei seggi presentando entro il termine previsto una dichiarazione di apparentamento. La dichiarazione deve essere sottoscritta congiuntamente e in forma autenticata dai legali rappresentanti e contenere l’impegno a partecipare unitariamente al procedimento di nomina dei componenti del Consiglio camerale.

Determinazione della rappresentatività e riparto dei seggi alle organizzazioni

Entro 20 giorni dalla scadenza del termine per le comunicazioni, il Segretario generale rileva il grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, individua le organizzazioni o i gruppi di organizzazioni legittimati a designare i consiglieri e determina a chi spetta la designazione per le organizzazioni sindacali e dei consumatori, notificando le determinazioni a tutti i soggetti interessati e al Presidente della Provincia.

La rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali è data dalla media aritmetica dei seguenti parametri:

  • incidenza percentuale delle imprese iscritte sul totale delle imprese del settore che hanno presentato comunicazione;
  • incidenza percentuale degli occupati;
  • incidenza percentuale del valore aggiunto relativo agli occupati;
  • incidenza percentuale del diritto annuale versato.

Il numero dei componenti da designare è calcolato con metodo proporzionale, dividendo il grado di rappresentatività per 1, 2, 3, 4 e oltre, fino a coprire i seggi disponibili, e ordinando i quozienti in graduatoria decrescente. In caso di parità di quoziente, se è attribuibile un solo seggio, esso spetta all’organizzazione con maggiore rappresentatività per organizzazione, diffusione e attività svolta sul territorio.

Per industria, commercio e agricoltura, la rappresentanza autonoma delle piccole imprese è assicurata alle organizzazioni con il più alto indice di rappresentatività specifico per le piccole imprese. Per il settore delle società cooperative, la rappresentanza autonoma è assegnata alle organizzazioni con il più alto indice di rappresentatività del settore, con prevalenza, in caso di parità, dell’organizzazione che rappresenta il maggior numero di soci cooperativi. Per sindacati e consumatori, la determinazione avviene tramite attribuzione comparativa di un punteggio ai tre parametri previsti dal regolamento, con limite per cui ciascun parametro non può pesare più del 50% del punteggio complessivo.

Ricorsi avverso le determinazioni del Segretario generale

Contro le determinazioni del Segretario generale possono ricorrere le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e le associazioni dei consumatori che abbiano effettuato le comunicazioni previste. Il ricorso va notificato anche al Segretario generale e a tutte le organizzazioni controinteressate e depositato presso la Giunta provinciale entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa del provvedimento impugnato. Le controdeduzioni dei controinteressati vanno presentate entro 30 giorni dalla notifica del ricorso. La Giunta provinciale decide entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le memorie, sulla base della documentazione pervenuta.

Nomina dei componenti del Consiglio camerale

Se non sono proposti ricorsi entro 30 giorni dalle comunicazioni del Segretario generale, le organizzazioni o i raggruppamenti designanti devono indicare i nominativi dei componenti del Consiglio entro i successivi 10 giorni, trasmettendo la documentazione necessaria per accertare i requisiti personali e l’assenza di cause ostative previste dalla normativa regionale richiamata e dallo statuto camerale. Il Segretario generale verifica i requisiti e comunica la composizione del Consiglio ai consiglieri designati, alle organizzazioni designanti e al Presidente della Provincia.

Se vi sono stati ricorsi, il termine di 10 giorni per la designazione decorre dalla notifica della decisione della Giunta provinciale. Entro 30 giorni dalla comunicazione sulla composizione del Consiglio, il consigliere più anziano convoca la prima seduta, includendo all’ordine del giorno la convalida dei consiglieri designati.

Entrata in vigore

Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.