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Legge

L.R. TAA 4/2007

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria) (B.U. 18 dicembre 2007, n. 51)

Normativa regionaleL.R. TAA 4/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge detta disposizioni finanziarie per il bilancio 2008-2010 e interviene su compensi e composizione dei consigli di amministrazione delle società partecipate regionali, su alcune prestazioni a lavoratori disoccupati, sullo stato patrimoniale iniziale delle APSP e sull’interpretazione del rimborso di spese legali e correlate per amministratori e dipendenti pubblici. Alcune norme hanno efficacia solo per domande dal 1° gennaio 2008; i commi interpretativi dell’art. 4 sono in parte abrogati.

Legge finanziaria 2008 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Legge finanziaria 2008 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

La legge disciplina la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, con interventi puntuali su società partecipate, prestazioni sociali, aziende pubbliche di servizi alla persona e rimborsi di spese legali e connesse. La disciplina è regionale e opera nel territorio della Regione, con alcune previsioni riferite espressamente a soglie temporali o a norme già poi abrogate.

Contenimento della spesa nelle società partecipate regionali

Per le società di capitale con sede nel territorio regionale nelle quali la Regione detenga, anche insieme alle Province autonome di Trento e Bolzano e ad altri enti pubblici regionali, una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale, il numero complessivo dei componenti dei consigli di amministrazione è definito dalla Giunta regionale, sentite Province e altri enti pubblici soci. La deliberazione deve perseguire il contenimento della spesa per gli organi societari e, al tempo stesso, favorire l’integrazione tra Regione, Province autonome, enti locali e altri enti pubblici, garantendo una partecipazione adeguata degli altri soci in relazione alle finalità della società.

Compensi degli organi societari e adeguamento statutario

Per il presidente e i componenti dei consigli di amministrazione delle società interessate si applica, in quanto compatibile, la normativa statale, assumendo come parametro i compensi dei corrispondenti organi della Regione. In ogni caso, la somma dei compensi attribuiti all’insieme dei componenti del consiglio non può superare l’importo massimo previsto per cinque componenti. Per rendere operativa la disciplina, la Regione deve promuovere le modifiche statutarie necessarie entro 90 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione della Giunta che determina il numero dei componenti.

Esclusioni dall’ambito applicativo

La disciplina sui consigli di amministrazione e sui compensi non si applica alle società costituite ai sensi della normativa delle Province autonome, né a quelle comunque controllate dalle medesime o da altri enti pubblici aventi sede nel rispettivo territorio provinciale.

Modifiche alla disciplina dell’indennità regionale per lavoratori disoccupati in mobilità

La legge modifica la disciplina regionale sull’indennità a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e sulle disposizioni in materia di previdenza integrativa. L’efficacia delle modifiche è limitata alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Copertura finanziaria delle modifiche in materia di prestazioni ai disoccupati

Il maggior onere derivante dalle modifiche è valutato in via massima annua in euro 445.090,00 ed è coperto mediante lo stanziamento del capitolo 1985 del bilancio 2008, che presenta sufficiente disponibilità. Per gli esercizi successivi la copertura è rinviata alla legge di bilancio, nei limiti dell’articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.

Stato patrimoniale iniziale delle aziende pubbliche di servizi alla persona

La legge interviene anche sullo stato patrimoniale iniziale delle aziende pubbliche di servizi alla persona, modificando la disciplina regionale previgente. Nel testo fornito la disposizione modificativa è omissata, quindi resta rilevabile solo l’esistenza dell’intervento normativo sul tema.

Interpretazione del rimborso di spese giudiziarie, legali, peritali e di giustizia

La norma interpretativa chiarisce il significato delle disposizioni regionali che prevedono il rimborso delle spese in favore di personale e amministratori comunali, nonché di altri soggetti contemplati dalle leggi regionali richiamate. Il rimborso va inteso in senso ampio: include, oltre alle spese legali, anche quelle peritali e di giustizia; opera anche quando non vi sia stato accertamento di responsabilità penale, amministrativa o contabile; e comprende anche i casi in cui sia stata disposta l’archiviazione del procedimento penale e di quello volto all’accertamento della responsabilità amministrativa o contabile.

Regime successivo e attualità della disposizione

I primi due commi dell’articolo interpretativo risultano espressamente abrogati dalla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. Rimane quindi rilevante, nel testo consolidato fornito, il solo comma 3, che continua a chiarire l’estensione del rimborso delle spese nei casi previsti dalle norme regionali richiamate.

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