Circolare INAIL n. 10 del 01 febbraio 1985
Visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante ai fini dell avviamento al lavoro nei confronti degli invalidi del lavoro, ai sensi della legge 11 novembre 1983, n. 638, articolo 9.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come l'INAIL debba gestire le visite di controllo richieste dagli Uffici provinciali del lavoro sugli invalidi del lavoro con invalidità inferiore al 50% ai fini dell'avviamento al lavoro, in applicazione dell'art. 9, comma 1, della legge n. 638/1983. L'Istituto deve limitarsi all'accertamento medico-legale della permanenza o meno dello stato invalidante e notificare l'esito agli Uffici richiedenti. Restano invece escluse dalla competenza INAIL le richieste di visita avanzate dai datori di lavoro e ogni provvedimento di cancellazione dagli elenchi compete formalmente agli Uffici provinciali del lavoro, contro i quali devono essere indirizzate le eventuali impugnazioni degli interessati.
Visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante per l'avviamento al lavoro degli invalidi del lavoro
Visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante ai fini dell'avviamento al lavoro degli invalidi del lavoro
La circolare n. 10 del 1° febbraio 1985 fornisce istruzioni operative agli uffici INAIL in merito alle visite di controllo richieste dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione per verificare la permanenza dello stato invalidante degli invalidi del lavoro ai fini dell'avviamento al lavoro. Il documento integra quanto già stabilito dalla circolare n. 70/1969 e delimita con precisione funzioni, competenze e responsabilità dell'Istituto.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama la legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha convertito con modificazioni il D.L. 12 settembre 1983, n. 463. L'art. 9 detta disposizioni per l'avviamento al lavoro dei soggetti beneficiari della legge 2 aprile 1968, n. 482. Nei confronti dell'INAIL è operativo soltanto il comma 1 di tale articolo.
Il comma 1 prevede che, prima dell'avviamento al lavoro dei soggetti con grado di invalidità inferiore al 50%, gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione li facciano sottoporre a visita medica dall'autorità sanitaria competente per controllare la permanenza dello stato invalidante. La visita deve essere disposta entro il quindicesimo giorno dalla decisione di avviamento; in mancanza, si procede comunque all'avviamento, con possibilità di successivo accertamento. Il comma 2 prevede la cancellazione dagli elenchi per chi non si sottopone alla visita. Il comma 3 disciplina invece i lavoratori assunti tramite collocamento ordinario e successivamente riconosciuti invalidi non per cause di lavoro o di servizio con invalidità non inferiore al 60%. Il comma 4 stabilisce che non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 482/1968.
Competenza dell'INAIL nelle visite di controllo
La circolare precisa che l'INAIL, per gli invalidi del lavoro, è l'istituzione sanitaria competente a dichiarare lo stato invalidante ai fini del collocamento al lavoro e, successivamente, a confermare o meno tale stato. In questa materia, l'attività dell'Istituto si esaurisce in un accertamento medico-legale della permanenza dello stato invalidante già riconosciuto in precedenza.
Le Unità operative devono quindi dare corso con sollecitudine alle richieste di visita di controllo provenienti dagli Uffici provinciali del lavoro, ma soltanto con riferimento agli invalidi del lavoro portatori di invalidità inferiore al 50%. L'accertamento è finalizzato esclusivamente all'avviamento al lavoro.
Comunicazione dell'esito agli Uffici del lavoro
L'esito della visita deve essere notificato agli Uffici provinciali del lavoro mediante apposito ciclostilato allegato alla circolare. Il modulo serve a comunicare se il soggetto continua a presentare lo stato invalidante oppure non lo presenta più.
La circolare sottolinea che tale comunicazione vale solo ai fini dell'avviamento al lavoro e non implica alcuna valutazione generale dei postumi o dell'invalidità in senso diverso da quello richiesto dall'Ufficio del lavoro.
Esclusione delle richieste dei datori di lavoro
Non devono essere accolte eventuali richieste di visita avanzate dai datori di lavoro ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della legge n. 638/1983. La circolare afferma espressamente che tali incombenze esulano dalla competenza dell'Istituto.
Resta invece confermata la competenza dell'INAIL a constatare e attestare la qualifica di invalido per causa di lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, secondo quanto già indicato nella circolare n. 70/1969.
Cancellazione dagli elenchi e tutela dei ricorsi
La circolare chiarisce che l'eventuale provvedimento di cancellazione dagli elenchi previsti dalla legge n. 482/1968 è adottato formalmente e giuridicamente imputabile solo agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Di conseguenza, eventuali doglianze degli interessati devono essere rivolte contro tali Uffici.
Gli interessati possono utilizzare i normali procedimenti di ricorso in via gerarchica oppure, se ne ricorrono i presupposti, adire l'Autorità giudiziaria contro il provvedimento ritenuto illegittimo. In ogni caso, l'INAIL deve sempre sostenere la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ad eventuali azioni promosse dagli interessati.
Allegato operativo
La circolare contiene infine un modello di comunicazione all'Ufficio provinciale del lavoro relativo all'esito della visita di controllo dello stato invalidante effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 638/1983. Il modello consente di attestare in forma standardizzata se il soggetto continui o meno a presentare lo stato invalidante originariamente riscontrato a seguito di infortunio o malattia professionale.
Punti principali
Ambito applicativo dell'art. 9 della legge n. 638/1983
La legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha convertito il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, disciplina all'art. 9 l'avviamento al lavoro dei soggetti beneficiari della legge n. 482/1968. Nei confronti dell'INAIL è operativo solo il comma 1, mentre l'Istituto è competente, per gli invalidi del lavoro, a confermare o meno lo stato invalidante ai fini del collocamento al lavoro.
Obbligo di visita di controllo su richiesta degli Uffici del lavoro
Le Unità operative dell'INAIL devono dare corso con sollecitudine alle richieste di visita di controllo eventualmente formulate dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ma solo per gli invalidi del lavoro con invalidità inferiore al 50%. La visita serve esclusivamente a verificare la permanenza dello stato invalidante preesistente.
Notifica dell'esito della visita
L'esito dell'accertamento deve essere comunicato agli Uffici provinciali del lavoro mediante apposito modulo/ciclostilato predisposto dalla circolare. La comunicazione vale soltanto ai fini dell'avviamento al lavoro e non comporta alcuna valutazione dei postumi in senso più ampio.
Limiti della competenza INAIL e richieste dei datori di lavoro
Non devono essere accolte eventuali richieste di visita presentate dai datori di lavoro ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della legge n. 638/1983, perché tali incombenze esulano dalla competenza dell'Istituto. La circolare ribadisce inoltre che resta ferma la competenza INAIL ad attestare la qualifica di invalido per causa di lavoro ai sensi della legge n. 482/1968, secondo quanto già precisato nella circolare n. 70/1969.
Provvedimento di cancellazione dagli elenchi e tutela degli interessati
L'eventuale cancellazione dagli elenchi previsti dalla legge n. 482/1968 è formalmente adottata e giuridicamente imputabile solo agli Uffici provinciali del lavoro. Le eventuali doglianze degli interessati devono essere rivolte contro tali Uffici, mediante ricorso gerarchico o, se ne ricorrono i presupposti, davanti all'Autorità giudiziaria. In ogni sede l'INAIL deve eccepire la propria carenza di legittimazione passiva.
Allegato operativo
È allegato un fac-simile di comunicazione all'Ufficio provinciale del lavoro per l'esito della visita di controllo dello stato invalidante, da utilizzare quando il soggetto continua a presentare oppure non presenta più lo stato invalidante riconosciuto in relazione a infortunio o malattia professionale.
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