Cassazione Civile, Sentenza n. 09570/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla legittimità di un impianto di videosorveglianza installato nella proprietà esclusiva dei ricorrenti che, secondo i resistenti, riprendeva anche aree condominiali comuni. I ricorrenti impugnano le pronunce di merito che avevano ordinato la rimozione o l'orientamento della telecamera per evitare la ripresa di spazi comuni, deducendo violazioni di norme civilistiche e di protezione dei dati rilevando, tra l'altro, erronea applicazione di norme poi abrogate e vizi di prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, se le riprese si estendono alle parti comuni, l'installazione non è lecita a meno che non ricorrano i requisiti di legittimità previsti dalla normativa sulla protezione dei dati (principi di necessità, proporzionalità e finalità), e, se l'impianto è collocato sulle parti comuni, sia stata adottata la necessaria decisione assembleare ex art. 1122-ter c.c. La Corte ha rilevato inoltre che, se il sistema è installato nella proprietà esclusiva ma riprende le aree comuni, non opera l'esenzione "domestica"; se invece le riprese sono limitate ai soli spazi di pertinenza esclusiva, può operare l'esenzione di cui all'art. 2, par. 2 del Regolamento (UE) 2016/679. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e i ricorrenti sono stati condannati in solido a rimborsare le spese di cassazione (liquidate in complessivi € 5.200,00) e a eventuale ulteriore contributo unificato secondo la normativa applicabile.
Norme richiamate
art. 1122-ter c.c.
Disciplina l'installazione di impianti sulle parti comuni: richiede approvazione assembleare (con maggioranza di cui all'art. 1136 c.c.) quando l'installazione incida sull'essenza delle cose comuni o ne limiti stabilmente il godimento; non si applica alle installazioni effettuate nella proprietà esclusiva, salvo che le riprese investano le parti comuni
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), art. 5 e art. 2 par. 2
Il trattamento di immagini è soggetto ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, necessità e proporzionalità; esiste un'esenzione per il trattamento a fini esclusivamente personali o domestici (art. 2 par. 2) che vale solo se l'angolo di ripresa resta nei confini della sfera privata
D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Parte della disciplina nazionale è stata novellata/adeguata dal d.lgs. 101/2018; la Corte ha comunque rilevato l'errore di basare decisioni su norme ormai abrogate o non più applicabili
art. 615-bis c.p.
Rilevato come riferimento alle finalità di tutela penale contro riprese illecite; la disciplina penale è distinta da quella civilistica e sulla protezione dei dati, ma può integrare profili di rilevanza penale in presenza di illeciti
art. 1136 c.c. e art. 1137 c.c.
Art. 1136 (maggioranze assembleari) richiamato in relazione all'adozione delle delibere necessarie per installazioni sulle parti comuni; art. 1137 richiamato come mezzo per impugnare delibere assembleari difformi
art. 360 c.p.c. (giudizio di cassazione)
Principio per cui la Corte di Cassazione non riesamina apprezzamenti di fatto del giudice di merito (es. valutazione dell'angolo di ripresa e della necessità/proporzionalità), salvo vizio di diritto; i profili di fatto restano rimessi al merito
Massime di principio
- Se una telecamera è installata nella proprietà esclusiva e riprende solo spazi privati, l'esenzione "domestica" del GDPR può applicarsi: in tal caso la normativa sulla protezione dei dati non opera come tale.
- Se la videosorveglianza, pur installata nella proprietà esclusiva, riprende aree condominiali comuni, il trattamento è soggetto ai principi del GDPR (liceità, necessità, proporzionalità, finalità) e l'angolo di ripresa deve essere limitato esclusivamente allo stretto necessario.
- Se l'impianto è collocato sulle parti comuni (o incide sull'essenza delle cose comuni), occorre la deliberazione assembleare ex art. 1122-ter c.c. adottata con le maggioranze previste; senza tale delibera l'installazione può essere qualificata come innovazione illegittima.
- La legittimazione a installare telecamere per ragioni di sicurezza individuale non prevale automaticamente sul diritto alla riservatezza degli altri condomini: è necessario un concreto accertamento di rischio e un bilanciamento proporzionato dei diritti.
- Il giudice di merito valuta fatti come l'angolo di ripresa, la necessità e la proporzionalità; tali valutazioni non sono sindacabili in Cassazione salvo errori di diritto o vizio nella motivazione.
- Rimedi possibili includono l'ordine di rimozione o di riposizionamento/orientamento della telecamera per escludere la ripresa di spazi comuni; l'installatore puo' essere condannato alle spese processuali se la condotta è ritenuta illecita.
- In presenza di problematiche gestorie del condominio non giustifica di per sé la ripresa invasiva di aree comuni: le soluzioni devono seguire le vie previste dal codice civile (impugnazione di delibere, azioni contro l'amministratore, ricorsi per inerzia).
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