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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 253 del 29/04/2025

Provvedimento del 29 aprile 2025

Garante Privacy253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ritenuto fondato il reclamo di una interessata contro la pubblicazione, su un profilo Facebook riconducibile a Nicola Fusaro, di un post contenente ampi stralci di intercettazioni e riferimenti ad atti giudiziari. Pur riconoscendo il contesto di vicenda giudiziaria di pubblico interesse e la successiva rimozione del post, l’Autorità ha accertato che la diffusione eccedeva il principio di essenzialità dell’informazione e violava i principi di liceità e minimizzazione. È stato disposto il divieto di ulteriore diffusione degli stralci e rivolto un ammonimento, senza applicare una sanzione pecuniaria.

Ammonimento e divieto di ulteriore diffusione nei confronti di Nicola Fusaro per la pubblicazione su Facebook di stralci di intercettazioni e atti giudiziari contenenti dati della reclamante

Pubblicazione su Facebook di stralci di intercettazioni e atti giudiziari

Il Garante è intervenuto sul reclamo presentato da una interessata contro Nicola Fusaro, in relazione alla pubblicazione, su un profilo Facebook a lui riconducibile, di un post contenente stralci di intercettazioni e riferimenti ad atti giudiziari nei quali compariva il nominativo della reclamante. Il procedimento riguarda un trattamento effettuato nell’ambito della libera manifestazione del pensiero e di finalità assimilabili a quelle giornalistiche.

Fatti e origine del procedimento

Il reclamo è stato proposto il 24 settembre 2024 per contestare un post pubblicato nell’agosto 2024. Secondo la reclamante, i contenuti avevano determinato una gogna mediatica e avrebbero dovuto essere rimossi. Nel post erano riprodotti stralci di conversazioni intercettate e frammenti di atti giudiziari riferiti a una vicenda penale che aveva coinvolto il reclamato e che si era conclusa con sentenza di proscioglimento.

Posizione delle parti

Il reclamato ha sostenuto che gli stralci fossero tratti da notizie già apparse sulla stampa locale e che la loro diffusione fosse successiva alla definizione del procedimento penale. Ha affermato che il post non era finalizzato a ledere la reputazione della reclamante, ma a riqualificare la propria posizione a seguito del proscioglimento. Ha inoltre comunicato che il post era stato rimosso.

La reclamante ha replicato che il post non aveva alcun collegamento sostanziale con gli articoli di stampa, che l’anonimizzazione era stata solo parziale e selettiva e che la pubblicazione non poteva essere giustificata né dal momento in cui era avvenuta né dalle asserite responsabilità della stessa nel procedimento.

Qualificazione giuridica del trattamento

L’Autorità ha ricondotto la fattispecie ai trattamenti per finalità giornalistiche e ad altre manifestazioni del pensiero, ritenendo applicabili gli artt. 136-139 del Codice privacy e le Regole deontologiche relative all’attività giornalistica. Sono stati richiamati anche i principi generali di liceità e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), del GDPR.

Il Garante ha ribadito che la disciplina consente la diffusione di dati personali anche senza consenso, ma solo nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate e nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico.

Valutazione del Garante

L’Autorità ha riconosciuto che il procedimento giudiziario riguardava una vicenda di pubblico interesse, rilevante anche per la comunità locale e per il ruolo politico ricoperto dalle parti. Ha però rilevato che:

  • le intercettazioni pubblicate contenevano ampi passaggi di dialoghi della reclamante con terzi, riprodotti in modo integrale e molto dettagliato;
  • erano riportate anche intercettazioni diverse da quella che, secondo il reclamato, avrebbe rafforzato le indagini;
  • il livello di dettaglio era molto superiore a quello delle notizie diffuse dalla stampa locale;
  • gli stralci pubblicati erano eccedenti e non essenziali rispetto alla finalità dichiarata di riqualificare la figura del reclamato dopo il proscioglimento.

Di conseguenza, il trattamento è stato ritenuto in violazione dei principi di liceità e minimizzazione, nonché del principio di essenzialità dell’informazione.

Esito del procedimento e misure adottate

Il Garante ha dichiarato il reclamo fondato ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del GDPR. Preso atto della rimozione del post, ha disposto:

  • il divieto di ulteriore diffusione degli stralci di intercettazioni afferenti alla reclamante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del GDPR;
  • un ammonimento nei confronti di Nicola Fusaro, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del GDPR, per l’inosservanza dei principi di liceità e minimizzazione e delle disposizioni applicabili ai trattamenti nell’ambito dell’attività giornalistica e della libera manifestazione del pensiero;
  • l’annotazione delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità.

Impugnazione

Contro il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 78 del GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e contenuto del reclamo

La decisione nasce da un reclamo presentato da una interessata per la pubblicazione, nell’agosto 2024, su Facebook di un post corredato da stralci di atti giudiziari e intercettazioni che riportavano il suo nominativo e frammenti di conversazioni da lei tenute. La reclamante lamentava una gogna mediatica e chiedeva la rimozione dei contenuti.

Difese del reclamato

Nicola Fusaro ha sostenuto che gli stralci pubblicati provenissero da notizie già diffuse dalla stampa locale e che la pubblicazione fosse avvenuta dopo la definizione del procedimento penale conclusosi con proscioglimento. Ha inoltre affermato che il post non mirava a ledere la reputazione della reclamante e che era già stato rimosso.

Qualificazione del trattamento e norme applicate

Il Garante ha ricondotto la fattispecie ai trattamenti effettuati per finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero, applicando gli artt. 136-139 del Codice privacy e le Regole deontologiche. Sono stati richiamati anche gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), del GDPR e il principio di essenzialità dell’informazione di cui all’art. 137 del Codice e all’art. 6 delle Regole deontologiche.

Valutazione sulla liceità e sulla minimizzazione

L’Autorità ha ritenuto che il post contenesse passaggi molto dettagliati e integrali di dialoghi intercettati, non limitati alla sola circostanza rilevante per la vicenda giudiziaria. Tali informazioni sono state considerate eccedenti rispetto alla finalità dichiarata di riqualificare la figura del reclamato dopo il proscioglimento e non essenziali rispetto all’interesse pubblico della vicenda.

Esito e misure adottate

Il reclamo è stato dichiarato fondato. Il Garante ha preso atto della rimozione del post, ha disposto il divieto di ulteriore diffusione degli stralci di intercettazioni afferenti alla reclamante e ha rivolto a Nicola Fusaro un ammonimento per la violazione dei principi di liceità e minimizzazione e delle regole sul trattamento dei dati nell’attività giornalistica. È stata inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Come è indicizzato

Materiefinalità giornalistichediritti dell'interessatopubblicazione onlineminimizzazione dei datilibertà di manifestazione del pensiero

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