Cassazione Penale, Sentenza n. 46617/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva confermato la revoca della sospensione condizionale della pena e aveva dichiarato "non luogo a provvedere" sulla richiesta difensiva di correzione materiale del provvedimento del 10/07/2024, omettendo di decidere sull'istanza di applicazione della continuazione (art. 81 cod. pen.) riguardante fatti posti a base di diverse sentenze. Il ricorrente contestava che l'istanza di continuazione fosse ammissibile anche nel procedimento d'esecuzione e che la richiesta depositata il 23/07/2024 non fosse mera correzione materiale ma nuova istanza di incidente di esecuzione che imponeva fissazione di udienza in camera di consiglio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che l'istanza di applicazione della continuazione è ammissibile nel procedimento introdotto da incidente d'esecuzione e può essere precisata o integrata anche successivamente, garantendo il contraddittorio. Poiché l'istanza era preliminare rispetto alla decisione sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il giudice dell'esecuzione doveva esaminare tale questione. Il provvedimento impugnato, che aveva sostanzialmente rigettato la richiesta senza fissare udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., è stato annullato per i plurimi vizi di motivazione e procedurali. La sentenza è stata rinviata al Tribunale di Messina per un nuovo giudizio sull'istanza di riconoscimento della continuazione, conformemente all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. (la precedente ordinanza del 10/07/2024 che aveva revocato la sospensione non era stata impugnata e non è stata sindacata in questa sede).
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (continuazione)
La Corte ha ritenuto che l'accertamento della sussistenza del vincolo della continuazione possa essere proposto anche nel procedimento di esecuzione e sia questione preliminare rispetto alla revoca della sospensione condizionale della pena.
art. 163 cod. pen. (revoca della sospensione condizionale)
La richiesta di revoca del beneficio ex art. 163 può essere valutata solo dopo aver valutato eventuali questioni pregiudiziali come la continuazione; l'esistenza della continuazione può influire sull'estensione o sulla revoca del beneficio.
art. 666 cod. proc. pen. (procedimento di esecuzione)
Il procedimento in esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione e consente l'integrazione o la precisazione delle domande in corso di procedimento; l'art. 666, comma 3, impone la fissazione dell'udienza in camera di consiglio per le questioni da decidere nell'incidente d'esecuzione, garantendo il contraddittorio.
art. 666, comma 6 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare la compatibilità del procedimento con talune regole del giudizio d'impugnazione senza assumere natura impugnatoria vincolante; conferma che il procedimento è di prima istanza volto a definire il contenuto dell'esecuzione.
art. 606, lett. c) cod. proc. pen. (motivo di cassazione)
Uso formale in ricorso per dedurre violazione di norme processuali relative all'omesso/inadeguato esame di istanze rilevanti nel procedimento di esecuzione.
art. 125, comma 3; art. 127; art. 130 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente come norme sulle formalità di proposizione delle domande e delle memorie; la Corte osserva che il procedimento di esecuzione non è soggetto alle stesse preclusioni formali del giudizio d'impugnazione, sicché richieste formulate successivamente possono essere ammesse se garantito il contraddittorio.
Massime di principio
- Nel procedimento introdotto da incidente d'esecuzione le parti possono precisare o integrare la domanda anche successivamente all'atto introduttivo; tali domande sono ammissibili purché sia garantito il contraddittorio e sia data la possibilità di controdedurre alla parte avversa.
- L'istanza di applicazione della continuazione (art. 81 cod. pen.) può essere proposta anche nel corso del procedimento di esecuzione e, se rilevante, costituisce questione preliminare rispetto alla revoca della sospensione condizionale della pena.
- Il giudice dell'esecuzione, quando riceve istanze nuove o integrative nell'incidente, deve valutare preliminarmente questioni che possano influire sulla decisione principale (es. sussistenza della continuazione) e, se necessario, fissare l'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., per garantire il contraddittorio.
- Un provvedimento che omette di decidere su una questione rilevante e non fissa l'udienza prevista dalla normativa sull'incidente d'esecuzione può essere annullato per vizi procedurali e di motivazione; la mancata impugnazione di un precedente provvedimento estingue la possibilità di attaccarlo in sede di cassazione con il mezzo relativo.
- Quando si propongono richieste di correzione di errori materiali, il contenuto sostanziale della memoria va valutato nella sua effettiva portata: se la memoria contiene una nuova istanza sostanziale non può essere trattata come mera istanza di correzione de plano ma impone l'apertura dell'istruttoria e la fissazione dell'udienza.
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