L.R. Veneto 35/2020
Norme per la istituzione, implementazione e gestione di una piattaforma informatica regionale per il monitoraggio dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Veneto una piattaforma informatica regionale, collegata a un’app volontaria su dispositivi mobili, per raccogliere dati su contagiati o sospetti e supportare sorveglianza, cura e misure di sanità pubblica. Prevede tutele GDPR, titolarità pubblica, uso solo per finalità sanitarie e cessazione automatica del sistema e cancellazione dati alla fine dell’emergenza SARS-CoV-2 individuata con DPCM.
Piattaforma informatica regionale per il monitoraggio dell’emergenza COVID-19
Piattaforma regionale per il monitoraggio dell’emergenza SARS-CoV-2
La legge della Regione del Veneto istituisce una piattaforma informatica pubblica per il monitoraggio, la sorveglianza sanitaria e la gestione delle misure di prevenzione e cura connesse all’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. La disciplina è costruita in funzione dell’emergenza COVID-19 e prevede espressamente la cessazione del sistema alla fine delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria individuate con DPCM.
Finalità e ambito operativo
La piattaforma è finalizzata a tutelare la salute dei soggetti con sintomatologia di contagio da SARS-CoV-2 e a consentire una sorveglianza sanitaria efficace nei confronti di chi sia sottoposto a isolamento fiduciario o quarantena. Il sistema raccoglie dati relativi ai soggetti contagiati o con sintomatologia sospetta, in stretta collaborazione con i medici di medicina generale e con i medici del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
Applicazione informatica collegata e volontarietà
Alla piattaforma è collegata un’applicazione per dispositivi mobili che consente specifiche funzionalità di biosorveglianza sanitaria. L’app opera solo nei confronti dei soggetti che, su base volontaria, la installino. I dati trasmessi all’app sono forniti dal medico di medicina generale o dalle strutture competenti del Servizio sanitario regionale; i dati inviati dalla app alla piattaforma derivano esclusivamente da un atto volontario dell’assistito e non sono trasmessi automaticamente per effetto delle sue operazioni.
Governance, coordinamento istituzionale e titolarità del trattamento
La Giunta regionale è titolare del trattamento dei dati connesso alla gestione della piattaforma. In tale ruolo si coordina, anche ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, con i soggetti attuatori previsti dall’ordinanza n. 630/2020, con l’Istituto superiore di sanità e, anche tramite il Sistema tessera sanitaria, con le strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale. Il coordinamento deve avvenire nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali in materia sanitaria connessa all’emergenza.
Misure di sicurezza, trasparenza e tutela dei dati personali
La Giunta regionale, sulla base di una valutazione d’impatto costantemente aggiornata, adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La legge prescrive in particolare:
- informativa chiara e trasparente agli utenti prima dell’attivazione dell’app;
- raccolta, per impostazione predefinita, dei soli dati necessari alla presa in carico precoce e all’eventuale assistenza sanitaria;
- esclusione della geolocalizzazione dei singoli utenti;
- garanzia permanente di riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi;
- misure contro il rischio di reidentificazione dei dati pseudonimizzati;
- conservazione dei dati solo per il tempo strettamente necessario, con cancellazione automatica alla scadenza del termine stabilito dal Ministero della salute;
- esercizio semplificato dei diritti degli interessati.
Limiti di utilizzo dei dati e interoperabilità
I dati trasmessi dall’app alla piattaforma non possono essere trattati per finalità diverse da quella emergenziale indicata dalla legge. È però ammesso l’uso in forma aggregata o anonima per fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica. Solo per la finalità principale e previa valutazione d’impatto è consentita l’interoperabilità con piattaforme che operano con le medesime finalità nel territorio dell’Unione europea.
Volontarietà dell’adesione e non discriminazione
Il mancato utilizzo dell’applicazione non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole. La legge ribadisce il rispetto del principio di parità di trattamento, escludendo effetti sfavorevoli per chi non installi o non utilizzi l’app.
Titolarità pubblica e software open source
La piattaforma è di titolarità pubblica ed è realizzata dalla Giunta regionale in collaborazione con enti e strutture del servizio sanitario regionale, utilizzando esclusivamente infrastrutture gestite da tali soggetti. I programmi informatici sviluppati per la piattaforma e per l’applicazione sono resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale.
Durata del sistema e cessazione dei trattamenti
L’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi della legge, devono cessare alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria legate alla diffusione del SARS-CoV-2, anche a carattere transfrontaliero, data individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute. Entro quella data tutti i dati personali devono essere cancellati oppure resi definitivamente anonimi.
Copertura finanziaria
Gli oneri sono quantificati in 200.000 euro per l’esercizio 2020 e in 30.000 euro per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022, a carico delle risorse del bilancio regionale indicate nella missione tutela della salute. Eventuali rimborsi del Commissario straordinario COVID-19, connessi al Fondo emergenze nazionali, sono iscritti tra le entrate extratributarie del bilancio 2020-2022.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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