L.R. Veneto 37/2020
Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016" ed ulteriori disposizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto n. 37/2020 modifica la l.r. 23/2012 introducendo limiti anagrafici e retributivi per il direttore generale alla sanità e al sociale e abrogando una disposizione della l.r. 54/2012. Non prevede nuovi oneri per il bilancio regionale ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR.
Modifiche alla programmazione socio-sanitaria regionale e requisiti del direttore generale alla sanità e al sociale
Modifiche alla programmazione socio-sanitaria e requisiti del direttore generale alla sanità e al sociale
La legge regionale del Veneto n. 37 del 2020 interviene su due testi regionali preesistenti: la l.r. 23/2012 sulla programmazione socio-sanitaria e la l.r. 54/2012 sull’ordinamento delle strutture della Giunta. La disciplina risultante riguarda in particolare il profilo del direttore generale alla sanità e al sociale e prevede anche una modifica abrogativa puntuale.
Requisiti del direttore generale alla sanità e al sociale
Viene inserito nella l.r. 23/2012 un nuovo comma che disciplina l’età e il trattamento economico del direttore generale alla sanità e al sociale. Al momento della nomina, l’età anagrafica non può essere superiore a 65 anni.
Sul piano economico, il trattamento complessivo:
- non può superare quello massimo previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica;
- non può essere inferiore a quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del Servizio sanitario nazionale.
La norma fissa quindi un doppio vincolo, sia in senso massimo sia in senso minimo, per la remunerazione complessiva della carica.
Abrogazione di una disposizione organizzativa della Giunta regionale
La legge dispone l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 31 della l.r. 54/2012. Il testo fornito non riporta il contenuto della disposizione abrogata, ma l’effetto normativo è la sua eliminazione dall’ordinamento regionale veneto.
Profili finanziari
È espressamente prevista una clausola di neutralità finanziaria. L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Non è previsto un diverso regime transitorio nel testo fornito.
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