L.R. Calabria 7/2009
Rettifica dei confini territoriali dei comuni di Rende e Castiglione Cosentino
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge rettifica, dalla sua entrata in vigore, i confini tra i Comuni di Rende e Castiglione Cosentino nella zona a valle del fiume Crati, secondo gli allegati tecnici. Entro sei mesi il Presidente della Giunta regionale deve disciplinare con decreto i rapporti finanziari e patrimoniali tra i due Comuni.
Rettifica dei confini territoriali tra Rende e Castiglione Cosentino
Rettifica dei confini tra Rende e Castiglione Cosentino
La legge regionale disciplina una rettifica dei confini territoriali tra i Comuni di Rende e Castiglione Cosentino, nella provincia di Cosenza, limitatamente alla zona a valle, in prossimità del fiume Crati. La modifica opera solo nel territorio della Regione Calabria e produce effetti dalla sua entrata in vigore.
Ambito territoriale della rettifica
La variazione dei confini è definita mediante la relazione descrittiva e la planimetria allegate alla legge, che costituiscono parte integrante del provvedimento. La rettifica riguarda il tracciato di confine nella zona indicata e serve a ridefinire la ripartizione territoriale tra i due enti locali.
Individuazione delle aree interessate
La relazione allegata individua le particelle catastali coinvolte sul Catasto del Comune di Rende, con riferimento ai fogli di mappa n. 22 e n. 13, nonché l’area complessiva della strada vicinale "Crati", ormai in disuso. Il testo precisa inoltre che, a seguito di precedenti frazionamenti e nuova identificazione catastale, le particelle elencate nella relazione vengono sostanzialmente attribuite al Comune di Castiglione Cosentino.
Regolamento dei rapporti finanziari e patrimoniali
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, deve emanare un decreto per regolare i rapporti finanziari e patrimoniali tra i Comuni interessati. La legge non dettaglia nel testo i criteri di tale regolazione, limitandosi a demandarne l’attuazione all’atto regionale successivo.
Decorrenza e applicabilità
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Gli effetti sostanziali della rettifica decorrono da tale momento; il termine semestrale riguarda esclusivamente l’adozione del decreto di regolazione dei rapporti tra i Comuni.
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