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Legge

L.R. Calabria 9/2009

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30.

Normativa regionaleL.R. Calabria 9/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria 31 marzo 2009, n. 9 aggiorna la L.R. 30/2001 sulla raccolta e commercializzazione di funghi epigei e introduce una nuova disciplina per i tartufi. Ridefinisce specie, limiti, autorizzazioni, controlli, sanzioni e competenze. L’efficacia decorre dal giorno successivo alla pubblicazione; molte previsioni restano operative solo finché non modificate o sostituite.

Modifiche alla disciplina regionale calabrese su funghi e tartufi

Modifiche alla disciplina regionale su funghi e tartufi

La legge regionale Calabria n. 9 del 2009 interviene in modo organico sulla L.R. n. 30 del 2001, ampliandone l’oggetto ai funghi epigei e ipogei e introducendo una disciplina completa per la raccolta, la commercializzazione e il controllo sanitario dei funghi, oltre a una nuova parte sui tartufi. La normativa si applica nel territorio della Regione Calabria.

Disciplina della raccolta dei funghi epigei

La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è consentita solo se gli esemplari sono maturi e raggiungono le dimensioni minime indicate per ciascuna specie. Per le specie non espressamente elencate vale la misura minima di 3 cm di diametro della cappella. È ammessa la raccolta di funghi non commestibili solo per scopi didattici e scientifici.

La raccolta è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, in assenza di divieti e solo nelle ore diurne. Nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie è possibile soltanto nei giorni di silenzio venatorio.

Sono previste restrizioni specifiche per i minori: la raccolta è riservata ai soggetti con età superiore ai 14 anni, muniti di documento di identità e della tessera regionale prevista dalla legge; i minori di 14 anni possono raccogliere solo se accompagnati da un adulto titolare di idonea autorizzazione e i quantitativi raccolti concorrono al limite giornaliero dell’adulto.

Specie protette, divieti e limitazioni territoriali

È vietata la raccolta delle specie fungine dichiarate rare e/o in pericolo di estinzione e indicate nell’allegato D, salvo esigenze di ricerca scientifica, convegni di studio e mostre micologiche. Il Comitato tecnico può proporre alla Giunta regionale divieti temporanei anche per ulteriori specie in pericolo.

La raccolta è vietata nelle riserve naturali integrali, nelle aree individuate dalla Giunta per motivi selvicolturali e nelle aree di particolare valore naturalistico e scientifico. Nelle aree protette regionali è possibile solo nelle zone individuate dagli strumenti di pianificazione ambientale e con autorizzazione dell’ente gestore.

È inoltre vietata nelle aree urbane e periurbane destinate a verde pubblico e nelle aree ad alto rischio di contaminazione ambientale. La Giunta può disporre limiti temporali o sospensioni della raccolta quando vi siano condizioni ecologiche sfavorevoli o rischio per le popolazioni di piante e funghi. La raccolta della lettiera o dello strame richiede autorizzazione dell’Assessorato all’Agricoltura e non può essere ripetuta sullo stesso terreno prima di cinque anni.

Quantitativi di raccolta e autorizzazioni

Il limite ordinario di raccolta è fissato in 3 kg giornalieri, salvo il caso di un singolo esemplare o di un cespo che superi tale peso. Il limite può essere superato dai titolari di tessera professionale. Nei comuni montani, i residenti con tessera amatoriale possono raccogliere fino a 5 kg al giorno. Nessun limite quantitativo si applica ai coltivatori diretti, ai conduttori a qualsiasi titolo, agli utenti di beni di uso civico o di proprietà collettive e ai soci di cooperative agricolo-forestali, nei terreni di rispettiva titolarità; gli stessi soggetti, se raccolgono a fini commerciali, devono però possedere la tessera professionale.

Sono previste tre principali forme di abilitazione: tessera amatoriale per i residenti in Calabria, tessera professionale per i residenti maggiorenni che superano corso ed esame, e permesso micologico turistico per i non residenti sopra i 14 anni, con durata di 3, 7 o 30 giorni. È prevista anche una tessera per raccolta a fini scientifici, rilasciata per studi, ricerche e manifestazioni scientifiche, che esenta dai divieti di raccolta e di limite di specie e quantità.

Commercializzazione e somministrazione dei funghi

La vendita è ammessa solo per i funghi epigei spontanei freschi inclusi nell’elenco del DPR n. 376/1995 o nell’allegato C della legge regionale. La vendita dei funghi freschi spontanei richiede autorizzazione comunale rilasciata a esercenti giudicati idonei da apposite commissioni presso gli ispettorati micologici.

È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi se riconosciuti commestibili dall’autorità competente del Paese di origine. I funghi spontanei freschi e conservati possono essere venduti solo in sede fissa su aree private o su aree pubbliche individuate dai Comuni, con esclusione della vendita itinerante. Per attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento è richiesta l’autorizzazione sanitaria prevista dalla normativa vigente.

Per gli esercizi di preparazione e somministrazione di alimenti a base di funghi è ammesso l’uso soltanto delle specie indicate dal DPR n. 376/1995 o dall’allegato C regionale. Se si usano prodotti non preconfezionati, il titolare deve possedere l’attestato di idoneità all’identificazione oppure approvvigionarsi da ditte autorizzate o usare prodotti certificati da micologo.

Ispettorati micologici, formazione e vigilanza

Ogni Azienda sanitaria deve istituire entro sei mesi un unico ispettorato micologico, articolato in centri di controllo e dotato di personale tecnico della prevenzione e di micologi abilitati. L’ispettorato svolge funzioni di educazione sanitaria, formazione, esami di idoneità, rilascio di certificazioni di commestibilità, consulenza ai cittadini e agli ospedali, vigilanza lungo tutta la filiera e supporto ai corsi per la tessera professionale.

La vigilanza sull’applicazione della disciplina sui funghi è affidata a Corpo forestale dello Stato, tecnici della prevenzione delle Aziende sanitarie, micologi con qualifica di polizia giudiziaria, NAS, guardie micologiche volontarie, guardie ecologiche, guardie venatorie provinciali, organi di polizia urbana e rurale, guardie campestri, agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali e polizia provinciale.

Sanzioni e riparto degli introiti

La violazione delle norme sulla raccolta dei funghi comporta una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, la confisca del prodotto e il ritiro immediato dell’autorizzazione per l’anno in corso, salvo maggiore durata in caso di recidiva. Per le violazioni sulla commercializzazione si applicano le sanzioni previste dalla legge statale n. 352/1993. Restano ferme le disposizioni della legge n. 689/1981 e le eventuali sanzioni penali.

Gli introiti delle autorizzazioni alla raccolta sono ripartiti in questo modo: 25% alla Regione, 25% alle associazioni micologiche iscritte all’albo regionale e 50% alle Province, che li destinano a Comuni e Comunità montane per corsi e servizi. Gli introiti delle sanzioni spettano alla Regione.

Disciplina dei tartufi: oggetto, raccolta e autorizzazioni

La legge istituisce un titolo autonomo dedicato ai tartufi, in attuazione della legge statale n. 752/1985, per disciplinarne raccolta, coltivazione e commercio e per valorizzare il patrimonio tartufigeno calabrese. Per il consumo fresco possono essere commercializzate solo le specie consentite dalla normativa statale.

La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, salvo la presenza di tartufaie coltivate o controllate e salvo l’osservanza delle procedure di riconoscimento della raccolta riservata. Nei terreni o aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie la raccolta è consentita soltanto nei giorni di silenzio venatorio.

Tartufaie controllate, coltivate e raccolta riservata

Sono definite tartufaie controllate quelle naturali migliorate con pratiche colturali e incrementate con piante micorrizate, senza alterare gli ecosistemi. Sono definite tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo con almeno 100 piante per ettaro in ambienti vocati.

Il diritto di raccolta riservata si riconosce tramite una procedura tecnico-amministrativa presso la Comunità montana competente, che valuta il progetto, autorizza i lavori e, a conclusione, rilascia l’attestato di riconoscimento. L’attestato dura cinque anni ed è rinnovabile. La tabellazione è obbligatoria e deve indicare chiaramente la riserva di raccolta. Il diritto può essere revocato se vengono meno i presupposti originari.

Sono previste regole specifiche anche per i consorzi volontari, che possono essere costituiti da titolari o conduttori di aziende agricole e forestali per difesa, incremento produttivo, raccolta, commercializzazione e impianto di nuove tartufaie.

Idoneità alla raccolta, tesserino e calendario dei tartufi

Per raccogliere tartufi occorre, in generale, un esame di idoneità davanti a una commissione della Comunità montana competente. Sono esentati i titolari di tesserino già abilitati alla data di entrata in vigore della legge. Superato l’esame, il raccoglitore ottiene il tesserino che abilita alla ricerca e raccolta su tutto il territorio nazionale; il titolo dura cinque anni ed è rinnovabile previo corso di aggiornamento.

L’abilitazione comporta il pagamento di 120 euro annui, introitate dalla Regione. I proventi sono ripartiti in parte alle Comunità montane e in parte secondo criteri analoghi a quelli della disciplina micologica regionale.

La raccolta è consentita solo nei periodi stabiliti per ciascuna specie: tra gli altri, Tuber magnatum dal 10 settembre al 31 dicembre, Tuber melanosporum dal 15 novembre al 15 marzo, Tuber aestivum dal 1 giugno al 30 novembre, Tuber uncinatum dal 1 ottobre al 31 dicembre. La Giunta regionale può modificare i periodi, vietare temporaneamente la raccolta in determinate zone o autorizzare prelievi per motivi scientifici.

Vendita, trasformazione e conservazione dei tartufi

I tartufi freschi devono essere venduti separati per specie e varietà, ben maturi, sani e privi di impurità; i tartufi interi vanno distinti da quelli spezzati, e i pezzi dal tritume. L’esposizione al pubblico richiede indicazione della specie, del nome italiano se previsto e della zona geografica di raccolta.

La lavorazione per conservazione e successiva vendita è consentita a imprese iscritte alla Camera di commercio nel settore alimentare, ai consorzi e alle cooperative di conservazione e commercializzazione. I tartufi conservati devono essere confezionati in recipienti ermeticamente chiusi con etichettatura completa su ditta, data, termine minimo di conservazione, sede dello stabilimento, specie, provenienza, classifica e peso netto. La conservazione deve avvenire con i soli ingredienti consentiti e con sterilizzazione; è vietato l’uso di sostanze coloranti.

Sanzioni per i tartufi

Per le violazioni della disciplina sui tartufi sono previste sanzioni amministrative differenziate: da 100 a 1.000 euro per violazioni relative a raccolta e calendario, da 50 a 500 euro per violazioni dell’obbligo di idoneità o tesserino, e da 500 a 5.000 euro per violazioni concernenti tartufaie controllate, coltivate e raccolta riservata. Se il raccoglitore non esibisce il tesserino pur essendone munito, la sanzione è da 10 a 100 euro con obbligo di esibizione entro una settimana.

In caso di violazioni gravi e reiterate, gli enti competenti possono sospendere o ritirare il tesserino. Restano applicabili la legge n. 689/1981 e le competenze dei sindaci per l’irrogazione delle sanzioni.

Disposizioni finali e decorrenza

La Regione può emanare, entro sei mesi, un regolamento attuativo su proposta del Comitato tecnico per rendere omogenee le procedure e dettagliare l’applicazione della legge. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale. Le norme finanziarie prevedono la copertura degli oneri per l’esercizio 2009 con risorse già disponibili nel bilancio regionale.

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