Circolare numero 142 del 5-6-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce ulteriori istruzioni applicative sull’articolo 7 della legge n. 407/1990, che interviene sul regime delle pensioni in relazione alle attività svolte all’estero e ai pensionati residenti all’estero. In particolare chiarisce quando spetti o meno l’integrazione al trattamento minimo, disciplina le pensioni da cristallizzare, affronta il trattamento dei superstiti e definisce l’applicazione delle norme su incumulabilità tra pensione e retribuzione, cumulabilità per l’anzianità e verifiche reddituali per i residenti fuori Italia. Sono inoltre indicati gli effetti dal 1 febbraio 1991 e alcune istruzioni provvisorie in attesa dei regolamenti attuativi e di successivi chiarimenti ministeriali.
Chiarimenti sull’articolo 7 della legge n. 407/1990 in materia di trattamenti pensionistici per attività svolte all’estero e per residenti all’estero
Trattamenti pensionistici per attività svolte all’estero e per residenti all’estero
La circolare fornisce istruzioni integrative sull’articolo 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che ha inciso in modo rilevante sulla disciplina delle pensioni in regime internazionale e dei trattamenti spettanti ai residenti all’estero. Le indicazioni riguardano sia l’integrazione al trattamento minimo sia le regole di cumulo/incumulabilità con la retribuzione, con decorrenza generale dal 1 febbraio 1991.
Integrazione al trattamento minimo nelle pensioni in regime internazionale
Per le pensioni liquidate con totalizzazione dei periodi assicurativi prevista da accordi o convenzioni internazionali, il nuovo comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 153/1969, come sostituito dall’articolo 7, comma 1, della legge n. 407/1990, stabilisce che il trattamento minimo spetta solo se l’assicurato può far valere almeno un anno di anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia.
La circolare precisa che tale criterio si applica, in via provvisoria e in attesa dei regolamenti attuativi, alle pensioni con decorrenza dal 1 febbraio 1991. In assenza del requisito contributivo, la pensione non deve essere integrata al minimo.
Per i residenti in Italia, tuttavia, prevalgono le norme internazionali che prevedono il cosiddetto "complemento" al minimo. In particolare, per effetto dell’articolo 50 del regolamento C.E.E. n. 1408/1971 e delle convenzioni richiamate, il Paese di residenza deve garantire l’importo minimo previsto dalla legislazione interna; pertanto, per queste pensioni il trattamento minimo va riconosciuto anche se manca l’anno di contribuzione in Italia.
Pensioni con decorrenza anteriore al 1 febbraio 1991 e cristallizzazione
Per le pensioni in regime internazionale con decorrenza anteriore al 1 febbraio 1991, il comma 3 dell’articolo 7 dispone che le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria, della gestione speciale minatori e delle gestioni dei lavoratori autonomi, integrate al minimo e corrisposte a residenti all’estero, restano confermate nell’importo in pagamento al 1 gennaio 1991 fino a quando l’integrazione non venga assorbita dalla perequazione della pensione base.
La circolare segnala che tali pensioni sono state cautelativamente cristallizzate in attesa della ricognizione delle posizioni assicurative italiane.
Effetti dei miglioramenti ex legge n. 140/1985 e D.P.C.M. 16 dicembre 1989
La circolare affronta anche il caso delle pensioni che avevano beneficiato dei miglioramenti previsti dall’articolo 4 della legge n. 140/1985 o dall’articolo 1 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989, riconosciuti alle pensioni integrate al trattamento minimo con oltre 780 contributi settimanali effettivi e figurativi.
Tali miglioramenti erano stati attribuiti anche a pensioni in regime internazionale per le quali il requisito era stato perfezionato mediante cumulo di periodi assicurativi esteri. Dopo le modifiche del 1990, queste pensioni devono comunque essere considerate "integrate" ai fini dell’articolo 7, comma 3, della legge n. 407/1990. Se erogate a residenti all’estero e liquidate con anzianità contributiva in costanza di rapporto inferiore ad un anno, devono essere cristallizzate nell’importo in pagamento al 1 gennaio 1991.
Trasferimento di residenza del pensionato
Le disposizioni del comma 3 operano soltanto per i titolari residenti all’estero. Se il pensionato torna a risiedere in Italia, la pensione cristallizzata può essere ricalcolata, su domanda, dal primo giorno del mese successivo al rimpatrio, nella misura del trattamento minimo vigente a quella data.
Viceversa, se un titolare residente in Italia trasferisce la residenza all’estero, la pensione deve essere cristallizzata nell’importo dovuto nell’ultimo mese di residenza in Italia, quando ricorrano le condizioni indicate dalla circolare.
Ai fini del requisito della residenza in Italia, la sede deve verificare la dimora abituale sul territorio nazionale e richiedere all’interessato una dichiarazione di responsabilità.
Pensioni ai superstiti
Le pensioni ai superstiti in regime internazionale seguono lo stesso criterio delle pensioni dirette: si applica il comma 1 o il comma 3 dell’articolo 7 a seconda della data di decorrenza.
La circolare evidenzia che, nel caso di pensioni ai superstiti con decorrenza dal 1 febbraio 1991 da liquidare in relazione a un titolare di pensione già cristallizzata ai sensi del comma 3, l’integrazione al trattamento minimo non può essere attribuita in mancanza del requisito contributivo richiesto.
Contribuzione utile per il requisito delle 52 settimane
Per il requisito contributivo di un anno richiesto dall’articolo 7, commi 1 e 3, la circolare adotta indicazioni provvisorie.
Ai fini del conteggio delle 52 settimane si considera:
- tutta la contribuzione obbligatoria effettiva presente nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- la contribuzione della gestione speciale minatori;
- la contribuzione delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Sono invece esclusi:
- i contributi da riscatto del corso legale di laurea;
- i contributi volontari;
- i contributi figurativi, salvo quelli accreditati per eventi verificatisi in costanza di rapporto di lavoro.
La circolare riserva ulteriori istruzioni per la valorizzazione di contribuzioni relative ad attività lavorative svolte all’estero, anche se poi acquisite nell’assicurazione italiana.
Abrogazione delle esenzioni per residenti o lavoratori all’estero
L’articolo 7, comma 2, ha abrogato disposizioni che escludevano i pensionati e i lavoratori residenti all’estero o operanti fuori del territorio nazionale dall’applicazione di alcune norme restrittive in materia pensionistica.
Dal 1 febbraio 1991 trovano quindi applicazione anche nei confronti di tali soggetti:
- l’articolo 20 della legge n. 153/1969, sul divieto di cumulo tra pensione e retribuzione;
- l’articolo 6 della legge n. 638/1983, che subordina l’integrazione al trattamento minimo alla situazione reddituale;
- l’articolo 8 della legge n. 638/1983, che condiziona la pensione di invalidità del soggetto non ancora in età da vecchiaia alla situazione reddituale.
Divieto di cumulo tra pensione e retribuzione
La circolare chiarisce che il divieto di cumulo dell’articolo 20 della legge n. 153/1969 si applica ora anche ai pensionati che svolgono attività lavorativa all’estero alle dipendenze di terzi, compresi soggetti prima esclusi per effetto di istruzioni amministrative. Restano esclusi dal divieto solo gli operai agricoli e gli addetti ai servizi domestici e familiari.
La regola interessa le pensioni di importo superiore al trattamento minimo, autonome e supplementari, di vecchiaia o invalidità, nonché gli assegni ordinari di invalidità richiamati dalla legge n. 222/1984. La trattenuta opera sulla parte di pensione eccedente il minimo, al netto di trattamenti di famiglia e delle eventuali quote corrisposte allo Stato o ad altri enti pubblici per sostituzione o rivalsa. La tredicesima rata è, in linea generale, cumulabile con la retribuzione, salvo gli aumenti in cifra fissa richiamati dalla normativa.
Se il datore di lavoro all’estero non è soggetto al regime assicurativo italiano e non versa contributi all’Istituto, la trattenuta non può essere effettuata dal datore di lavoro: in tal caso l’INPS la opera direttamente sulla pensione, sulla base della dichiarazione resa dal pensionato.
Pensione di anzianità e lavoro dipendente all’estero
Per effetto dell’abrogazione del richiamo contenuto nell’articolo 22 della legge n. 153/1969, dal 1 febbraio 1991 il lavoro dipendente svolto fuori del territorio nazionale comporta:
- il venir meno del diritto alla pensione di anzianità, se l’attività è svolta al momento della domanda;
- per i soggetti già titolari di pensione, la trattenuta dell’intero importo della prestazione, al netto delle sole quote e dei trattamenti espressamente esclusi.
Anche qui resta ferma l’eccezione per operai agricoli e addetti ai servizi domestici e familiari. La trattenuta sulla pensione di anzianità opera fino a concorrenza della retribuzione, e si estende alla tredicesima se il pensionato percepisce anche la tredicesima mensilità di lavoro o compensi equivalenti.
Al raggiungimento dell’età per la vecchiaia, la pensione di anzianità è equiparata alla pensione di vecchiaia; dal 1 gennaio dello stesso anno si applica la trattenuta prevista per quest’ultima dall’articolo 20 della legge n. 153/1969.
Verifiche reddituali per i residenti all’estero
L’abrogazione dell’articolo 9-bis della legge n. 638/1983 fa sì che, dal 1 febbraio 1991, i pensionati residenti all’estero siano assoggettati alle ordinarie verifiche reddituali previste per l’integrazione al minimo.
Per le pensioni con decorrenza dal 1 febbraio 1991 o successiva, il diritto all’integrazione totale o parziale va accertato in base al reddito assoggettabile a IRPEF del pensionato. Per le pensioni anteriori a tale data, l’integrazione resta in pagamento fino al 31 gennaio 1991; dal 1 febbraio 1991, in presenza di redditi rilevanti, l’importo deve essere cristallizzato nel trattamento minimo spettante a quella data.
La circolare precisa che vanno considerati anche i redditi esteri di qualsiasi natura che, se prodotti in Italia, sarebbero imponibili IRPEF. Restano esclusi i redditi aventi natura meramente risarcitoria e le prestazioni assistenziali.
Pensioni di invalidità dei residenti all’estero
Per i pensionati di invalidità residenti all’estero che non abbiano ancora raggiunto l’età per la vecchiaia, la soppressione dell’esenzione prevista dall’articolo 9-bis della legge n. 638/1983 comporta l’applicazione dell’articolo 8 della stessa legge.
Questa disciplina, per i residenti all’estero, decorre dal 1 febbraio 1991 e riguarda le pensioni di invalidità con decorrenza anteriore al 1 agosto 1984. Il pagamento deve essere sospeso dal 1 febbraio 1991 se il titolare percepisce redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o d’impresa superiori ai limiti di legge, salvo il caso in cui abbia già raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia.
Chiusura operativa
La circolare rinvia infine a successive comunicazioni per i criteri di accertamento della situazione reddituale e lavorativa dei pensionati residenti all’estero e per gli ulteriori criteri operativi ancora riservati.
Punti principali
Decorrenza e ambito delle nuove regole
Le innovazioni introdotte dall’articolo 7 della legge n. 407/1990 incidono sia sulle pensioni in regime internazionale con decorrenza dal 1 febbraio 1991, sia su quelle con decorrenza anteriore a tale data. La circolare precisa che gli effetti decorrono, per quanto rilevante, dal 1 febbraio 1991, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge, e che per taluni aspetti le istruzioni sono provvisorie in attesa delle norme regolamentari attuative e di ulteriori indicazioni ministeriali.
Integrazione al trattamento minimo per pensioni in regime internazionale
Per le pensioni con decorrenza dal 1 febbraio 1991 liquidate con cumulo di periodi assicurativi esteri, il trattamento minimo spetta solo se l’assicurato può far valere almeno un anno di anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia. In assenza di tale requisito, la pensione non va integrata. La regola vale sia per residenti in Italia sia per residenti all’estero, ma per i residenti in Italia prevalgono le norme internazionali che prevedono il "complemento" al minimo, con conseguente attribuzione del trattamento minimo anche se manca l’anno di contribuzione in Italia.
Pensioni con decorrenza anteriore al 1 febbraio 1991 e cristallizzazione
Per le pensioni in regime internazionale già in pagamento o con decorrenza precedente al 1 febbraio 1991, se integrate al minimo e liquidate sulla base di anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro inferiore ad un anno, l’importo resta confermato in pagamento al 1 gennaio 1991 fino a quando l’integrazione venga assorbita dalla perequazione della pensione base. La circolare indica che queste posizioni sono state cautelativamente cristallizzate in attesa della ricognizione delle posizioni assicurative italiane.
Effetti dei miglioramenti ex legge n. 140/1985 e D.P.C.M. 16 dicembre 1989
Le pensioni in regime internazionale che avevano beneficiato dei miglioramenti previsti dall’articolo 4 della legge n. 140/1985 o dall’articolo 1 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989 devono essere considerate comunque "integrate" ai fini dell’articolo 7, comma 3, della legge n. 407/1990. Di conseguenza, se erogate a residenti all’estero e liquidate con anzianità contributiva inferiore ad un anno in costanza di rapporto, devono essere cristallizzate nell’importo in pagamento al 1 gennaio 1991.
Trasferimento di residenza del pensionato
Le norme del comma 3 si applicano solo ai titolari residenti all’estero. Se un pensionato con pensione cristallizzata rientra in Italia, su domanda l’importo va adeguato, dal primo giorno del mese successivo al rimpatrio, al trattamento minimo vigente in quella data. Se invece un titolare residente in Italia trasferisce la residenza all’estero, la pensione va nuovamente cristallizzata nell’importo dovuto nell’ultimo mese di residenza in Italia, nei casi disciplinati dalla circolare. Ai fini della residenza in Italia si considera la dimora abituale, da attestare con dichiarazione di responsabilità.
Pensioni ai superstiti in regime internazionale
Le pensioni ai superstiti seguono, come le pensioni dirette, il comma 1 o il comma 3 dell’articolo 7 a seconda della data di decorrenza. Se la pensione del dante causa è stata cristallizzata ai sensi del comma 3 e la pensione ai superstiti decorre dal 1 febbraio 1991, in mancanza del requisito contributivo non può essere riconosciuta l’integrazione al trattamento minimo.
Contribuzione utile per il requisito di un anno
Ai fini del requisito di 52 settimane richiesto dall’articolo 7, commi 1 e 3, la circolare considera, in via provvisoria, tutta la contribuzione obbligatoria effettiva presente nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nella gestione speciale minatori e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. Sono esclusi i contributi da riscatto del corso legale di laurea, quelli volontari e, in linea generale, i contributi figurativi, salvo quelli accreditati per eventi verificatisi in costanza di rapporto di lavoro. Rimane riservata l’istruzione per specifiche forme di contribuzione estera eventualmente riscattata o trasferita.
Abrogazione delle esenzioni per residenti o lavoratori all’estero
Il comma 2 dell’articolo 7 ha abrogato disposizioni che escludevano i pensionati e i lavoratori residenti all’estero o impiegati fuori dal territorio nazionale da alcune limitazioni pensionistiche. Per effetto di tale abrogazione, ai soggetti interessati si applicano l’articolo 20 della legge n. 153/1969, l’articolo 6 della legge n. 638/1983 e l’articolo 8 della stessa legge, secondo le precisazioni contenute nella circolare.
Cumulo tra pensione e retribuzione ex articolo 20 legge n. 153/1969
Dal 1 febbraio 1991 il divieto di cumulo tra pensione e retribuzione si applica anche ai pensionati che lavorano all’estero alle dipendenze di terzi, compresi quelli precedentemente esclusi da istruzioni amministrative, come i dipendenti di ditte italiane distaccati all’estero o i pensionati occupati nella Città del Vaticano. Restano esclusi dal divieto solo gli operai agricoli e gli addetti ai servizi domestici e familiari. La trattenuta si calcola sulla quota di pensione eccedente il trattamento minimo, al netto di alcuni trattamenti di famiglia e delle quote di rivalsa, e si applica anche alla tredicesima, con eccezioni indicate dalla normativa richiamata. Se il datore di lavoro estero non è soggetto al regime italiano, la trattenuta deve essere operata direttamente dall’INPS sulla base delle dichiarazioni del pensionato.
Pensione di anzianità e lavoro dipendente all’estero ex articolo 22 legge n. 153/1969
Sempre dal 1 febbraio 1991, il lavoro subordinato svolto fuori dal territorio nazionale non consente più, in generale, il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità e, per chi è già pensionato, comporta la trattenuta dell’intero importo della prestazione, al netto di trattamenti di famiglia e quote di rivalsa. Rimane ferma l’eccezione per operai agricoli e addetti ai servizi domestici e familiari. Al raggiungimento dell’età per la vecchiaia, la pensione di anzianità è equiparata alla vecchiaia e dal 1 gennaio dello stesso anno si applica la trattenuta prevista per la pensione di vecchiaia.
Integrazione al trattamento minimo per residenti all’estero ex legge n. 638/1983
L’abrogazione dell’articolo 9-bis della legge n. 638/1983 comporta che, dal 1 febbraio 1991, anche i pensionati residenti all’estero sono soggetti alle verifiche reddituali previste per l’integrazione al minimo. Per le pensioni con decorrenza dal 1 febbraio 1991 o successiva, il diritto all’integrazione totale o parziale va valutato sul reddito assoggettabile a IRPEF del pensionato. Per le pensioni con decorrenza anteriore, l’integrazione è mantenuta fino al 31 gennaio 1991; dal 1 febbraio 1991, se vi sono redditi rilevanti, la pensione va cristallizzata nell’importo del trattamento minimo spettante a quella data. Nei redditi valutabili rientrano anche i redditi esteri di qualsiasi natura che, se prodotti in Italia, sarebbero imponibili IRPEF; sono esclusi i redditi meramente risarcitori e le prestazioni assistenziali.
Pensioni di invalidità per residenti all’estero
Per effetto dell’abrogazione dell’articolo 9-bis della legge n. 638/1983, anche le pensioni di invalidità dei residenti all’estero, se il titolare non ha ancora raggiunto l’età per la vecchiaia, sono soggette alle condizioni reddituali dell’articolo 8 della stessa legge. L’applicazione decorre dal 1 febbraio 1991 e riguarda le pensioni di invalidità con decorrenza anteriore al 1 agosto 1984. Il pagamento deve essere sospeso dal 1 febbraio 1991 se l’interessato percepisce redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o d’impresa oltre i limiti di legge, salvo che abbia già raggiunto l’età pensionabile per la vecchiaia.
Rinvio a successivi chiarimenti
La circolare conclude rinviando a successive comunicazioni per i criteri di accertamento della situazione reddituale e lavorativa dei pensionati residenti all’estero e per gli ulteriori criteri operativi sulle questioni per le quali è stata espressa riserva nei precedenti messaggi richiamati in premessa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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