Risposta n. 393 del 7/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente propone di applicare la sanzione formale prevista dall'art. 6, comma 9-bis.2, d.lgs. 471/1997, presentare le dichiarazioni IVA tardive e chiedere il rimborso ex art. 38-bis2; in alternativa emettere note di variazione, riemettere fatture con IVA 22% e regolarizzare tramite ravvedimento operoso, consentendo la detrazione e il recupero dell'IVA.
Interpello su errata applicazione del reverse charge, ravvedimento e recupero credito IVA per soggetto non residente
Il quesito
Cedente non residente (ALFA) ha emesso fatture in regime di non imponibilita verso cessionaria identificata in Italia; il cessionario ha assolto l'IVA con reverse charge generando un credito IVA in capo alla cedente. Come regolarizzare le operazioni 2018-2019 (anche tramite ravvedimento) e come recuperare il credito IVA? Il cessionario mantiene il diritto alla detrazione?
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia rileva che il cedente non residente avrebbe dovuto identificarsi o nominare un rappresentante e addebitare l'IVA. Se l'IVA e stata irregolarmente assolta dal cessionario con reverse charge, il cedente non e tenuto al versamento ma e punito con sanzione fissa da 250 a 10.000 euro salvo frode; il cessionario conserva il diritto alla detrazione. La cedente puo ottenere il rimborso ai sensi dell'art. 38-bis2 per i periodi 2018, e dopo l'identificazione (2019) puo esercitare la detrazione nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale; se dopo l'identificazione si e continuato a fatturare senza IVA il cessionario deve regolarizzare secondo l'art. 6, comma 8.
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