Cassazione Civile, Sentenza n. 29272/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato l'obbligo di iscrizione del ricorrente alla Gestione separata INPS e il pagamento dei relativi contributi per l'anno 2005, nonché l'applicazione di sanzioni ritenute per evasione contributiva. Il ricorrente aveva proposto quattro motivi: 1) prescrizione dei contributi; 2) mancata abitualità dell'attività nel 2005 (quindi inesistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata); 3) inesistenza dell'obbligo per gli iscritti ad albi che versano contributo integrativo a casse professionali (sostegno del principio di unicità/esclusività del regime previdenziale); 4) assenza dell'elemento soggettivo dell'evasione (mancanza di volontà fraudolenta) e dunque illegittimità della qualificazione come evasione contributiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: (i) i professionisti iscritti ad albi sono obbligati all'iscrizione alla Gestione separata INPS quando esercitano abitualmente (anche non esclusivamente) l'attività professionale e il reddito non è già integralmente assoggettato a contribuzione obbligatoria da una cassa di categoria; (ii) il superamento della soglia di euro 5.000,00 annui rende obbligatoria l'iscrizione anche per l'attività autonoma occasionale; (iii) la prescrizione dei contributi decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; (iv) l'omessa compilazione del quadro reddituale e l'omessa iscrizione possono integrare la fattispecie di evasione contributiva, in quanto l'omissione delle denunce obbligatorie determina una presunzione semplice di volontà di occultamento, onere della prova della buona fede gravante sul soggetto inadempiente; (v) lo stato di incertezza interpretativa può attenuare le sanzioni solo se il contribuente procede al pagamento integrale della contribuzione pretesa secondo le disposizioni che prevedono la riduzione, e non elimina l'obbligo contributivo né la responsabilità quando il pagamento non viene effettuato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 2935 cod. civ.
Norma sulla prescrizione; il ricorso lamentava violazione della prescrizione ma la Corte ha ribadito che la prescrizione dei contributi decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati
art. 2, comma 26, legge n. 335/1995
"soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo..."
Interpretato dalla Corte come norma che rende obbligatoria l'iscrizione alla Gestione separata per i professionisti che esercitano abitualmente l'attività, salvo che il reddito sia già integralmente coperto da obblighi assicurativi gestiti dalla cassa di riferimento
art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. L. n. 326/2003)
"soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000"
Stabilisce la soglia di euro 5.000,00: se il reddito annuo da attività occasionale supera tale soglia, scatta l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata anche per attività occasionali
art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997
Collega i termini di versamento dei contributi agli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi: rilevante ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione
R.D.L. n. 1827/1935, art. 55
"i contributi obbligatori si prescrivono 'dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati'"
Richiamato per affermare che la prescrizione decorre dal giorno in cui i contributi erano dovuti, non dalla dichiarazione fiscale
art. 116, comma 8 e ss., legge n. 388/2000
"lett. a) omessa compilazione/ritardato pagamento ... rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie"; "lett. b) evasione ... registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero"
Definisce e distingue omissione contributiva ed evasione; la Corte spiega che omissione ed evasione si distinguono in ragione della presenza/assenza delle denunce obbligatorie e che l'omissione o infedeltà delle denunce, accompagnata dal mancato versamento, forma una presunzione semplice di volontà di occultamento (e quindi di evasione) che il contribuente può tentare di superare con prova rigorosa
art. 1, commi 217 e ss., legge n. 662/1996
Storico riferimento sulla disciplina sanzionatoria che introdusse la distinzione fra omissione ed evasione e talune forme attenuative (ravvedimento); utile nel ricostruire l'evoluzione normativa e il regime sanzionatorio
art. 13, co.1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata in relazione al contributo unificato per il ricorso; la Corte ha constatato l'eventuale pagamento aggiuntivo a carico del ricorrente
Massime di principio
- I professionisti iscritti ad albi devono iscriversi alla Gestione separata INPS se esercitano l'attività in via abituale (anche non esclusiva), a meno che il reddito sia già integralmente soggetto a contribuzione da una cassa professionale che costituisce una posizione previdenziale a loro beneficio
- Un'attività autonoma occasionale che produce un reddito annuo superiore a €5.000,00 obbliga comunque all'iscrizione alla Gestione separata, indipendentemente dal carattere 'non abituale' dell'attività
- La prescrizione dei contributi decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati (termine di pagamento), non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi
- L'omessa o infedele presentazione delle denunce obbligatorie, unita al mancato versamento dei contributi, determina una presunzione semplice di evasione contributiva; il soggetto inadempiente ha l'onere di fornire prova rigorosa della propria buona fede per superare la presunzione
- L'incertezza interpretativa o amministrativa può giustificare una riduzione delle sanzioni, ma solo nei casi previsti dalla legge (e in genere subordinata al pagamento integrale della contribuzione dovuta); l'incertezza non estingue l'obbligo contributivo quando il pagamento non è stato effettuato
- La prova che il reddito era già coperto dalla cassa professionale (e quindi che manca l'obbligo verso la Gestione separata) grava sul professionista che lo allega; la mera esistenza del versamento di un contributo 'integrativo' a una cassa non è automaticamente sufficiente a dimostrare la copertura previdenziale integrale
- In difetto di denunce periodiche veritiere, l'INPS può legittimamente contestare e qualificare la posizione come evasione; per evitare questa qualificazione è necessario fornire documentazione chiara e rigorosa che dimostri l'assenza di intento fraudolento e l'effettiva impossibilità di violare gli obblighi contributivi
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