Sentenza n. 468/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto di esclusione e di aggiudicazione n. 315/2026, prot. dell’ente n. 77089 del 15 maggio 2026, dell’Università degli Studi di Tieste – Area dei servizi tecnici e di supporto – Settore manutenzioni e opere – Ufficio Opere Pubbliche, a firma del Direttore Generale, dott. Marco Porzionato, con cui la ricorrente è stata esclusa, relativamente al lotto 3, dalla procedura in CIG B2DF4EB94E; - della comunicazione di aggiudicazione della gara prot. n. 2026-untscle-0077471; - del verbale n. 3, prot. dell’ente n. 76447 del 14 maggio 2026 n. 82/2026 con cui, relativamente al lotto 3, il RUP ha proposto l’esclusione della ricorrente; - di tutti i verbali delle operazioni compiute dalla Commissione di gara tra cui in particolare i verbali del RUP 1-3, nn. 163, 164 e 165/2025, prott. 194422, 194423 e 194424/2025; - della determina a contrarre adottata con verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Trieste, n. del. 286/2024 prot. n. 104848/2024 del 28/6/2024; - del disciplinare di gara, del bando di gara, della modulistica di gara, degli allegati tutti alla decisione di contrarre; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno patito dalla ricorrente in forma specifica, tramite l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la conseguente riammissione del concorrente alla procedura dalla quale è stato indebitamente estromesso, con condanna dell’Amministrazione a disporre l’aggiudicazione del lotto 3 in suo favore, ovvero – in subordine – per equivalente economico, con riserva di proporre la relativa domanda in un successivo e separato giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di esclusione della concorrente e contestuale aggiudicazione del lotto 3, unitamente agli atti di gara presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esclusione dal lotto 3 di una procedura aperta per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici, disposta ai sensi dell’art. 96, comma 14, d.lgs. 36/2023 per la mancata dichiarazione di annotazioni nel Casellario informatico ANAC e di un procedimento sanzionatorio, nonché delle relative sanzioni pecuniarie e interdittive. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 96, comma 14, e degli artt. 1, 3 e 5 d.lgs. 36/2023, oltre a eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento e illogicità: le annotazioni successive alla presentazione dell’offerta non sarebbero state oggetto di omissione dichiarativa e sarebbero state comunque comunicate nei chiarimenti; la mera omissione non sarebbe causa automatica di esclusione e avrebbe richiesto una valutazione concreta di rilevanza e affidabilità, anche alla luce dei contratti eseguiti con le amministrazioni interessate. Con il secondo motivo ha denunciato difetto assoluto di motivazione del decreto, per avere approvato i verbali senza richiamare per relationem il verbale del RUP n. 3, in violazione dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 90 d.lgs. 36/2023 e dell’art. 97 Cost. Con il terzo motivo, subordinato, ha dedotto l’incompetenza del Direttore generale, sostenendo che l’esclusione spettasse al RUP ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 36/2023 e dell’art. 7, comma 1, lett. d), All. I.2. Ha chiesto la riammissione e l’aggiudicazione del lotto, nonché il risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente, con riserva di separata domanda.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza d’interesse, senza esaminare nel merito i tre motivi di legittimità. È risultato pacifico e documentalmente comprovato che ANAC aveva disposto, per una falsa dichiarazione resa in un’altra gara, l’interdizione della ricorrente dalla partecipazione alle gare, dagli affidamenti di subappalti e dalla stipula di contratti dal 3 al 10 dicembre 2025. L’interdizione era efficace e non risultava sospesa, revocata, annullata o impugnata. La procedura era ancora in corso in quel periodo: l’aggiudicazione è intervenuta soltanto il 15 maggio 2026. In base agli artt. 96, comma 1, e 94, comma 5, lett. e), d.lgs. 36/2023, l’interdittiva determinava l’esclusione automatica e vincolata dalla gara, senza margini per ulteriori valutazioni della stazione appaltante. Anche se l’esclusione impugnata fosse stata annullata, l’Università avrebbe dovuto adottare un’identica esclusione e la concorrente non avrebbe potuto conseguire la riammissione o l’aggiudicazione; mancava quindi un’utilità concreta del ricorso. Il giudice ha respinto l’obiezione secondo cui l’Università avrebbe integrato postumamente la motivazione: la questione era rilevante non per convalidare l’atto o sostituirne la motivazione, ma per verificare una condizione dell’azione e l’utilità dell’annullamento; inoltre la ricorrente aveva potuto contraddire sul punto. Il TAR ha aggiunto che non erano state dimostrate idonee misure di self-cleaning: il pagamento della sanzione pecuniaria indicato dalla ricorrente non era stato specificamente censurato quanto alla valutazione negativa del RUP. I motivi di incompetenza, difetto di motivazione e illegittimità sostanziale sono rimasti non scrutinati. Spese a carico della ricorrente, liquidate in € 2.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 96, comma 1, d.lgs. 36/2023
Ai sensi dell’art. 96, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, “le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d’appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95”.
L’interdizione ANAC sopravvenuta mentre la procedura è ancora in corso comporta l’esclusione automatica dell’operatore, senza necessità di ulteriori valutazioni discrezionali della stazione appaltante.
art. 94, comma 5, lett. e), d.lgs. 36/2023
L’art. 94, comma 5, lett. e), annovera tra le cause di esclusione automatica l’iscrizione nel casellario ANAC “per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti”, precisando che “la causa di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico”.
L’iscrizione interdittiva nel Casellario per false dichiarazioni costituisce causa automatica di esclusione per tutto il periodo in cui rimane efficace.
art. 96, comma 6, d.lgs. 36/2023
In chiusura sembra pure opportuno puntualizzare che la ricorrente non ha nemmeno dimostrato la sussistenza di idonee misure di self-cleaning ai sensi dell’art. 96, comma 6, d.lgs. n. 36/2023; su quella indicata alla pag. 9 dei chiarimenti del 2 marzo 2026 (pagamento della sanzione pecuniaria) il negativo giudizio dell’Amministrazione (cfr. verbale n. 3 del RUP) non è stato bersaglio di censure.
L’operatore che invoca il self-cleaning deve dimostrare l’adozione di misure idonee; il mero pagamento della sanzione pecuniaria non è stato ritenuto sufficiente nel caso concreto, e la relativa valutazione negativa non era stata censurata.
Massime di principio
- La sanzione interdittiva ANAC che opera durante una procedura di gara determina l’esclusione automatica dell’operatore per il periodo di efficacia, anche quando intervenga dopo la presentazione dell’offerta e prima dell’aggiudicazione definitiva.
- Se un concorrente è comunque colpito da una causa automatica di esclusione efficace durante la procedura, l’impugnazione di una diversa esclusione è inammissibile per carenza d’interesse quando l’annullamento non può procurargli la riammissione o altro concreto vantaggio, poiché la stazione appaltante dovrebbe adottare un’esclusione vincolata.
- Il divieto di integrazione postuma della motivazione non impedisce al giudice di accertare un fatto rilevante per la sussistenza dell’interesse a ricorrere e per l’utilità conseguibile dall’annullamento, quando tale accertamento non comporti la convalida dell’atto né la sostituzione delle ragioni amministrative poste a suo fondamento.
- Le misure di self-cleaning devono essere dimostrate dall’operatore economico; il solo pagamento di una sanzione pecuniaria non è stato ritenuto sufficiente nel caso esaminato.
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