Messaggio numero 02 del 16-03-2011 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento comunica che, in base al D.L. n. 225/2010 convertito nella L. n. 10/2011, è sospesa la riscossione delle rate dei contributi previdenziali e assistenziali dovute per il sisma Abruzzo, con scadenza da gennaio 2011 al 31 ottobre 2011. Viene richiamata la disciplina originaria che prevedeva 120 rate mensili dal gennaio 2011 senza sanzioni e si annuncia un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per regolare il recupero delle rate non versate nel periodo sospeso.
Sospensione riscossione rate contributive post-sisma Abruzzo
Sospensione della riscossione delle rate contributive post-sisma Abruzzo
Il documento informa della sospensione temporanea della riscossione delle rate dei contributi previdenziali e assistenziali dovute in relazione alla disciplina agevolativa per il sisma dell’Abruzzo del 6 aprile 2009. La sospensione opera per le rate con scadenza dal mese di gennaio 2011 fino al 31 ottobre 2011.
Quadro normativo di riferimento
Vengono richiamate le principali disposizioni che hanno regolato la materia:
- l’art. 39, commi 3-bis e 3-quater del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010;
- l’art. 2, comma 3 del D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 10 del 26 febbraio 2011.
La Circolare n. 18 del 3 dicembre 2010 aveva già fornito le istruzioni operative per la riscossione delle contribuzioni sospese a seguito dell’emergenza sismica.
Disciplina originaria della riscossione
Il documento ricorda che, ai sensi dell’art. 39, commi 3-bis e 3-quater del D.L. n. 78/2010, le contribuzioni sospese avrebbero dovuto essere recuperate:
- senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori;
- mediante il pagamento di 120 rate mensili di pari importo;
- a decorrere dal mese di gennaio 2011.
Effetto del D.L. n. 225/2010
Successivamente, il cosiddetto “Milleproroghe” ha disposto, all’art. 2, comma 3, la sospensione della riscossione delle rate che avevano scadenza nel periodo compreso tra gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011.
La conseguenza pratica è che le rate previste per tale intervallo temporale non devono essere riscosse nel periodo indicato.
Futura disciplina delle rate sospese
Il documento precisa che lo stesso art. 2, comma 3 demanda a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la disciplina della riscossione delle rate non versate e scadute tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011.
Le istruzioni operative conseguenti saranno fornite dopo l’emanazione di tale decreto.
Richiami sulla sospensione originaria per l’emergenza Abruzzo
In nota viene ricordato che la sospensione del pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale per l’emergenza Abruzzo aveva riguardato inizialmente le contribuzioni con scadenza legale nel periodo 6 aprile 2010 - 30 giugno 2010, con proroga al 15 dicembre 2010 per alcune categorie di soggetti individuate dall’art. 39, comma 3 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010.
Il documento rinvia, per il riepilogo completo della disciplina, alle Circolari n. 11 dell’8 maggio 2009 e n. 18 del 3 dicembre 2010.
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